Cassazione Civile, Ordinanza n. 28424/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La lite nasce da una procedura di mobilità per incarichi di pediatria di libera scelta nell'ambito territoriale Bronte–Maniace–Maletto. La corte d'appello aveva accolto la domanda di una concorrente, ritenendo che il medico assegnatario avesse perso il diritto a partecipare alla successiva mobilità per effetto della decadenza derivante dalla precedente accettazione, dichiarata in sede di interpello regionale, di un incarico per altro ambito territoriale, poi rinunciato in un secondo momento al momento della convocazione della ASP. Il medico assegnatario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 1, e 33, commi 8 e 9, dell'Accordo Collettivo Nazionale per i pediatri di libera scelta, oltre agli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva interpretato erroneamente le clausole collettive senza indagare la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo; con il secondo ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni e dell'art. 1367 c.c., censurando la lettura accolta dalla corte d'appello anche rispetto al canone di conservazione delle clausole contrattuali. La controparte costituita ha resistito con controricorso; gli enti e le altre controinteressate intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione delle clausole collettive rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza dimostrare un effettivo contrasto con i canoni ermeneutici invocati. Ha inoltre affermato che l'interpretazione della corte territoriale era coerente con la lettera e la ratio dell'art. 34, comma 1, dell'ACN 15 dicembre 2005, poiché la decadenza e la cancellazione dalla graduatoria decorrono dalla convocazione/interpello regionale in cui il pediatra deve indicare l'ambito prescelto, e non dalla successiva mancata accettazione formale dell'incarico presso la ASL. Conseguentemente, è stata confermata la soccombenza del ricorrente, con condanna al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, ACN 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
La convocazione/interpello regionale è il momento in cui il pediatra deve specificare l'ambito territoriale prescelto; da tale fase decorrono la decadenza dall'ambito di provenienza e la cancellazione dalla graduatoria, con gli effetti preclusivi previsti dal rinvio all'art. 33, commi 8 e 9.
art. 33, commi 8 e 9, ACN 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
Le conseguenze della decadenza comprendono la cancellazione dalla graduatoria, la perdita della titolarità della sede di provenienza e la cancellazione dal relativo elenco, con impossibilità di partecipare alle operazioni di mobilità nel triennio successivo.
Il ricorrente lo invocava per censurare l'interpretazione delle clausole collettive; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione dei giudici di merito fosse comunque coerente con i canoni legali di ermeneutica contrattuale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione complessiva delle clausole; la Corte non ha ravvisato violazioni del criterio di interpretazione sistematica.
La Corte ha valorizzato il principio di conservazione del contratto per escludere una lettura che renderebbe inutilmente priva di effetto la previsione di decadenza prevista dall'art. 34, comma 1.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle clausole di un accordo collettivo, il giudice di legittimità non rivede liberamente il merito dell'interpretazione, ma verifica solo che quella adottata non contrasti con i canoni legali di ermeneutica; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle clausole.
- Quando una disciplina collettiva prevede, per le procedure di mobilità, che il candidato individui l'ambito territoriale prescelto in sede di interpello o convocazione regionale, la decadenza e le relative conseguenze possono decorrere da quel momento, se la clausola lo collega espressamente a tale fase procedurale.
- Il criterio di conservazione delle clausole contrattuali impone di privilegiare l'interpretazione che attribuisca un effetto utile alla previsione negoziale, evitando letture che la rendano priva di autonoma portata applicativa.
- Se la normativa di settore distingue tra il momento della scelta/nomina e quello della successiva formalizzazione dell'accettazione dell'incarico presso l'ente competente, la decadenza può essere ancorata alla prima fase, mentre la mancata sottoscrizione successiva opera come disciplina distinta e non esclude gli effetti già prodotti dalla scelta effettuata in sede di interpello.
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