Cassazione Civile, Ordinanza n. 25706/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha irrogato a una società una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2, comma 5-ter, del D.L. n. 138 del 2011, convertito nella L. n. 148 del 2011, per non avere pagato entro il 31 dicembre 2011 le somme dovute in relazione ad adesioni a condoni/sanatorie della L. n. 289 del 2002. I giudici di merito hanno annullato la sanzione ritenendo che l’irrogazione fosse subordinata al previo invio, entro il medesimo termine, di un’intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione; hanno inoltre richiamato una pretesa decadenza dell’Amministrazione e la prescrizione quinquennale della sanzione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 138 del 2011, sostenendo che la sanzione per omesso pagamento non richiede, come presupposto di legittimità, il previo invio dell’intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2011.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto secondo cui la sanzione ex art. 2, comma 5-ter, si applica anche se l’agente della riscossione non abbia nel termine avviato le azioni coattive o inviato l’intimazione di pagamento previste dal comma 5-bis. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 138 del 2011
«L’Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia... provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti... ogni azione coattiva necessaria... anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare... inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011»
La norma pone in capo all’agente della riscossione un termine per avviare azioni coattive, anche mediante intimazione di pagamento, ma non condiziona a tale adempimento l’obbligo del contribuente di pagare.
art. 2, comma 5-ter, D.L. n. 138 del 2011
«In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme»
La sanzione colpisce direttamente il contribuente che non abbia pagato entro il termine previsto; opera su un piano distinto rispetto all’azione coattiva dell’agente della riscossione e non presuppone l’invio dell’intimazione di pagamento.
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dai giudici di merito per la prescrizione quinquennale della sanzione; la sentenza di legittimità non sviluppa una autonoma ratio su tale profilo, poiché accoglie il ricorso per erronea interpretazione del rapporto tra comma 5-bis e comma 5-ter.
artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Norme utilizzate per disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale tributaria richiamata insieme agli artt. 383 e 384 c.p.c. per la cassazione con rinvio.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto deducendo violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la disciplina del rito camerale e per chiarire che il precedente rinvio alla pubblica udienza non impediva la decisione in camera di consiglio.
Norma applicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una disposizione prevede, da un lato, un obbligo dell’agente della riscossione di avviare azioni coattive entro un termine e, dall’altro, una sanzione a carico del contribuente per l’omesso pagamento entro lo stesso termine, i due precetti vanno letti come autonomi: l’obbligo sanzionatorio del contribuente non è subordinato al previo esercizio dell’azione coattiva o all’invio dell’intimazione.
- La previsione di una sanzione per omesso pagamento entro un termine fissato dalla legge opera su un piano distinto rispetto agli strumenti di riscossione coattiva e non può essere trasformata in una condizione dipendente dall’attivazione dell’agente della riscossione.
- In sede di legittimità, è censurabile per violazione di legge la decisione di merito che subordini l’irrogazione della sanzione a un presupposto non previsto dal testo normativo, alterando il rapporto tra norma sanzionatoria e norma procedimentale di riscossione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25656/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25657/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25658/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25662/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25665/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25666/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →