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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24521/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il proprietario di tre immobili confinanti in viale Canepa, di cui uno inserito in un diverso stabile condominiale, aveva chiesto in via subordinata: 1) l'accertamento della comproprietà del distacco/intercapedine tra i civici 15 e 17-19 ai sensi dell'art. 1117 c.c.; 2) in subordine, l'accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul medesimo distacco, asseritamente costituita per destinazione del padre di famiglia; 3) ulteriormente in subordine, l'accertamento dell'usucapione della servitù. La corte d'appello aveva escluso la comproprietà del bene comune, ritenendo che il distacco fosse di proprietà del condominio resistente e che, invece, fosse esistente una servitù di passaggio a favore del locale dell'attore per destinazione del costruttore. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: a) violazione dell'art. 1117 c.c., sostenendo che il distacco dovesse presumersi comune o comunque in comproprietà indivisa, sulla base di titoli storici e del reale stato dei luoghi; b) violazione degli artt. 922 e 1376 c.c., contestando il valore attribuito dalla corte territoriale alla scrittura del 1975 e sostenendo che non vi fosse un valido titolo traslativo in favore del condominio; c) omessa pronuncia sulle spese della consulenza tecnica di parte, che assumeva di avere domandato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla proprietà/comproprietà del distacco e sulla ricostruzione dei titoli implicassero una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, oltre a risultare aspecifiche e non autosufficienti perché fondate su una pluralità di atti non trascritti nel loro contenuto. Ha inoltre rilevato che la questione del super-condominio era nuova e quindi non esaminabile. Quanto al motivo sugli artt. 922 e 1376 c.c., lo ha giudicato non pertinente rispetto al decisum della sentenza impugnata, che non aveva attribuito proprietà al condominio ma aveva deciso soltanto sulle domande del ricorrente, accogliendo quella subordinata relativa alla servitù e rigettando la principale. Il motivo sull'omessa pronuncia sulle spese della consulenza di parte è stato parimenti dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione che la relativa domanda fosse stata effettivamente proposta in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato; non essendosi costituito l'intimato, non vi è stata pronuncia sulle spese, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    La presunzione di comunione non opera quando, sulla base dei titoli e degli accertamenti di fatto, il bene risulti funzionalmente posto a servizio di uno specifico fabbricato; la ricostruzione del giudice di merito su titoli e ctu non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito.

  • art. 922 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la disciplina dell'appartenenza del bene, ma la Corte reputa la censura non pertinente al decisum della sentenza impugnata.

  • art. 1376 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente in tema di effetti traslativi dei titoli, ma la Corte osserva che il tema non coincide con quanto deciso in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È la misura di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti e dei titoli rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Le censure basate su documenti o atti negoziali devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riportarne puntualmente il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. può essere superata quando dai titoli e dalla funzione concreta del bene emerga che esso è asservito in modo specifico a un determinato fabbricato.
  • Non è scrutinabile in cassazione una questione nuova, non dedotta né discussa nei precedenti gradi di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile se la domanda o il motivo di appello di cui si lamenta l'omissione non risulti allegato o dimostrato come effettivamente proposto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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