Cassazione Penale, Ordinanza n. 21468/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione del Tribunale, aveva ridotto la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 a un anno di reclusione ed euro 1.000 di multa. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione al risultato della prova, contestando la dosimetria della pena. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 20-bis c.p., oltre a vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria o altra sanzione sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo mirava a una nuova valutazione di merito della congruità della pena, mentre il secondo era infondato in quanto il diniego delle sanzioni sostitutive era stato sorretto da una prognosi negativa, motivata con riguardo alla personalità dell'imputato e all'inefficacia della misura rispetto alla finalità rieducativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla dosimetria della pena, poiché la Corte d'appello aveva motivato la rideterminazione sanzionatoria valorizzando l'entità del fatto e la personalità dell'imputato, gravato da quattro precedenti condanne, e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non in caso di arbitrarietà o manifesta illogicità. Ha inoltre confermato la legittimità del diniego delle sanzioni sostitutive, fondato su una prognosi negativa circa la finalità rieducativa delle stesse in rapporto alla personalità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Costituisce il titolo di reato per il quale era stata pronunciata la condanna oggetto di impugnazione; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, ma solo il trattamento sanzionatorio.
È il parametro legale per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del reo e dell'entità del fatto; il giudice di merito deve motivare la scelta sanzionatoria sulla base di tali criteri.
Richiamato come principio che attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di determinare il quantum di pena entro i limiti di legge, con obbligo di motivazione sui criteri utilizzati.
Norma richiamata in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva; la Corte ribadisce che il diniego può essere fondato su una prognosi negativa sulla sua efficacia rieducativa.
È richiamato anche con riferimento alle sanzioni sostitutive: il giudice deve valutare i criteri ivi indicati e può motivare il diniego valorizzando gli aspetti ritenuti decisivi, come l'inefficacia della misura rispetto alla personalità dell'imputato.
Massime di principio
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve motivare secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione della congruità della sanzione se la motivazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
- Il giudizio sulla dosimetria della pena è censurabile in sede di legittimità solo quando il ragionamento del giudice di merito sia frutto di mero arbitrio o presenti evidenti vizi logici; non è sufficiente proporre una diversa lettura dei criteri di commisurazione.
- Il diniego delle sanzioni sostitutive può essere legittimamente fondato su una prognosi negativa in ordine alla loro efficacia rieducativa, purché il giudice dia conto degli elementi della personalità dell'imputato e dei parametri rilevanti.
- Le sanzioni sostitutive hanno natura premiale e non costituiscono un automatismo: la loro applicazione resta affidata a una valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai criteri legali e motivata sugli aspetti ritenuti decisivi.
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