Cassazione Civile, Ordinanza n. 33334/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente ha agito per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate nel rapporto bancario. Il tribunale ha accolto la domanda con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.; la corte d'appello ha respinto l'impugnazione dell'istituto di credito, ritenendo, da un lato, che le rimesse avessero normalmente funzione ripristinatoria e che la banca non avesse provato la natura solutoria delle stesse ai fini della prescrizione, e, dall'altro, che il saldo ricostruito dal c.t.u. fosse attendibile nonostante la produzione incompleta degli estratti conto da parte della correntista, anche perché la banca non avrebbe assolto all'onere di produrre la documentazione mancante. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte d'appello accolto la domanda pur in presenza di estratti conto incompleti e per avere invertito l'onere probatorio sul saldo; (2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c. per motivazione apparente e incomprensibile; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la contestazione dei conteggi peritali; (4) in subordine, errata mancata rinnovazione della c.t.u.; (5) violazione degli artt. 2697, 2934, 2935 e 2946 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché la prescrizione dell'indebito sarebbe stata tempestivamente eccepita e, in mancanza di prova di un'apertura di credito, i versamenti andavano qualificati come solutori e quindi prescritti per le rimesse anteriori al decennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi e ha accolto il quinto. Ha ribadito che, in materia di ripetizione di indebito su conto corrente, il correntista attore deve provare l'intero rapporto anche mediante gli estratti conto, ma il tema decisivo nel caso concreto era la prescrizione: una volta eccepita dalla banca la prescrizione decennale, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la correntista avesse dimostrato l'esistenza di un'apertura di credito o altro finanziamento idoneo a qualificare i versamenti come meramente ripristinatori e, quindi, a escludere la decorrenza della prescrizione dal pagamento. Poiché tale verifica non era stata compiuta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
norma richiamata solo per descrivere il provvedimento decisorio del tribunale in primo grado.
l'onere della prova grava sul correntista che agisce in ripetizione di indebito, sia per la ricostruzione del rapporto sia per dimostrare i pagamenti indebiti; in tema di prescrizione, grava sul cliente la prova dell'apertura di credito quando voglia qualificare i versamenti come ripristinatori.
richiamato nei motivi di ricorso sulla dedotta motivazione apparente e sul preteso cattivo governo delle risultanze processuali.
il giudice può valorizzare la condotta processuale della controparte e altri argomenti di prova; la censura sulla valutazione del materiale probatorio non ha superato il vaglio di ammissibilità nei primi motivi.
richiamato nei motivi per la dedotta motivazione apparente della sentenza d'appello.
la corte territoriale aveva osservato che la banca non aveva assolto all'onere di produrre gli estratti conto richiesti; la Corte di cassazione ha però ritenuto decisive altre regole sull'onere probatorio e sulla prescrizione.
richiamato per affermare che, in mancanza di tutti gli estratti conto, il giudice può utilizzare altri elementi, comprese le scritture contabili dell'impresa.
richiamato per consentire l'utilizzazione delle scritture contabili come supporto alla ricostruzione del rapporto bancario.
richiamato nel quinto motivo in relazione all'eccezione di prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione.
richiamato nel quinto motivo con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito.
richiamato nel quinto motivo per il termine ordinario decennale di prescrizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a un conto corrente, il correntista attore deve provare l'intero rapporto e i pagamenti di cui chiede la restituzione; l'assenza di alcuni estratti conto non impedisce necessariamente la ricostruzione del saldo, che può essere effettuata anche sulla base di altri documenti e mediante consulenza tecnica contabile.
- Quando la banca eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione, non è necessario che indichi specificamente tutte le singole rimesse ritenute prescritte: è sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersi dell'eccezione.
- In materia di conto corrente bancario, la prescrizione delle somme indebitamente versate decorre dal pagamento se il versamento ha natura solutoria; se il cliente intende sostenere la natura meramente ripristinatoria delle rimesse, deve provare l'esistenza di un'apertura di credito o di altro affidamento che giustifichi tale qualificazione.
- Il giudice di merito non può escludere la prescrizione limitandosi a richiamare in astratto la funzione ripristinatoria delle rimesse: deve verificare concretamente, in base alle risultanze probatorie, se il rapporto era assistito da affidamento e se i versamenti eccedessero i limiti dello stesso.
- La scelta discrezionale di non rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio non è di per sé sindacabile in cassazione, salvo specifiche violazioni di legge o vizi logicamente rilevanti non superati dal vaglio di ammissibilità.
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