Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41909/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tavernese era stato dichiarato responsabile del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) nell'ambito della cosca Commisso di Siderno. Ha impugnato la sentenza di appello deducendo: mancata individuazione di un contributo apprezzabile all'associazione, prova insufficiente basata su intercettazioni e frequenze occasionali, assenza di precedenti processuali e rilievi di disistima da parte di esponenti del sodalizio; richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (età, incensuratezza, marginalità del coinvolgimento) e vizio di motivazione nella valutazione delle conversazioni intercettate e del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato le intercettazioni ambientali nella lavanderia "Ape Green", le frequenti visite dell'imputato al "Mastro", l'uso di espressioni al plurale, i riferimenti a conferimenti di cariche e all'affiliazione di un nipote, e la partecipazione alle dinamiche politiche decise dal sodalizio. La Cassazione ha inoltre confermato la legittimità della valutazione negativa circa le circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la discrezionalità del giudice del merito nel bilanciamento degli elementi non sia sindacabile in questa sede. Di conseguenza la condanna è stata confermata (pena rideterminata in appello in anni 9 di reclusione) e il ricorso cassato; sono conseguite le previsioni procedurali richiamate in sentenza (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione all'associazione di tipo mafioso può essere provata anche in via logico-induttiva attraverso conversazioni, conoscenza degli assetti, promozione di affiliazioni e adesione al programma criminoso; elementi come l'uso del plurale, la frequentazione dei luoghi di 'ndrangheta e le richieste di avanzamento sono valutati come indici di "affectio societatis".

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alle circostanze attenuanti speciali; invocata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi positivi tali da giustificarne il riconoscimento.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio generale sulla determinazione del dolo e dell'elemento soggettivo: la Corte ha valorizzato l'intensità del dolo desumibile dai comportamenti e dalle richieste di avanzamento nell'organizzazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze: la Corte di merito ha esercitato la sua valutazione discrezionale ai sensi di questo articolo, valutazione non sindacabile in Cassazione se congrua e motivata.

  • art. 103 cod. pen.

    Principio di diritto relativo all'applicazione delle circostanze e alla determinazione della pena; utilizzato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che i presupposti per le attenuanti non fossero soddisfatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato al momento del rigetto del ricorso: indica le conseguenze processuali che seguono al rigetto (es. statuizione sulle spese), come previsto nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La partecipazione ad associazione mafiosa può essere accertata anche senza prova documentale diretta tramite un insieme di indici (frequenza dei contatti, contenuto delle intercettazioni, conoscenza dell'organigramma, promozione di affiliazioni, uso del plurale inclusivo) valutati con metodo logico-induttivo.
  • La mancata efficacia pratica di un atto (es. l'intercessione per ottenere un voto o l'adesione di un terzo) non esclude l'integrazione del reato associativo se sussistono elementi idonei a dimostrare l'affectio societatis e l'inserimento nelle dinamiche del sodalizio.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o priva di riferimenti ai fatti rilevanti.
  • Intercettazioni ambientali e conversazioni ritenute autoaccusatorie assumono alto valore probatorio quando trattano argomenti riservati alla compagine mafiosa e coinvolgono soggetti di vertice; la loro attendibilità va valutata nel contesto e può fondare la condanna.
  • Elementi come età avanzata, incensuratezza o assenza di precedenti non garantiscono automaticamente attenuanti se emergono prova di intensità del dolo e partecipazione attiva al sodalizio.
  • L'uso isolato di indicatori linguistici (es. plurale majestatis) non è decisivo di per sé, ma può contribuire, se inserito in un quadro indiziario complessivo, alla ricostruzione della partecipazione associativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.