Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32956/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo: 1) l'erroneità del giudizio di responsabilità; 2) il mancato riconoscimento del vizio totale di mente, sulla base di una consulenza; 3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: il quarto perché non dedotto in appello; gli altri perché, in parte, riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e volti in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, generici o non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, quanto al vizio di mente, la doglianza era ritenuta non chiara perché non spiegava, sulla base della consulenza richiamata, per quale ragione dovesse ravvisarsi il vizio totale e non quello parziale.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma ne richiama la violazione come titolo del reato contestato.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo applica la regola della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già devolute e decise nei gradi di merito, quando esse mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata o è formulato in modo generico, senza indicare specificamente l'errore denunciato.
  • Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dalla legge.
  • La censura sul vizio di mente deve chiarire in modo puntuale se e perché la documentazione o la consulenza invocata deponga per un vizio totale e non per un vizio parziale; in difetto, la doglianza è generica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione della sospensione condizionale della pena devono essere oggetto di specifica deduzione e di un motivo che si confronti con la decisione impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.