Cassazione Penale, Ordinanza n. 06046/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., poiché il beneficio della riduzione aggiuntiva presuppone la rinuncia all'appello, condizione che nel caso concreto non si è verificata. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza sosteneva, in sintesi, una violazione di tale norma, ritenendo spettante il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto previsto per il giudizio abbreviato anche nel caso concreto. La Corte di cassazione ha però rilevato che, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, non vi era stata alcuna rinuncia all'appello proposto nell'interesse del ricorrente; al contrario, l'appello era stato coltivato ed era sfociato in una parziale riforma della sentenza di primo grado. Pertanto, la condizione richiesta dalla norma non risultava integrata.
Norme richiamate
riduzione ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis
Il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per il giudizio abbreviato si applica anche ai procedimenti pendenti in impugnazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ma solo a condizione che vi sia stata rinuncia all'appello; la mera coltivazione dell'impugnazione esclude il beneficio.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia
La riforma è richiamata per delimitare l'ambito temporale di applicazione della disciplina sulla riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., anche nei procedimenti pendenti in fase di impugnazione.
È evocata solo come riferimento alla riforma normativa intervenuta, rilevante per la disciplina processuale e sanzionatoria applicata al caso.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato, l'ulteriore riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. richiede, quale presupposto indefettibile, la rinuncia all'appello; se l'impugnazione viene invece coltivata, il beneficio non spetta.
- La disposizione che prevede la riduzione di un sesto ha natura sostanziale, perché incide sul trattamento sanzionatorio in melius, e può trovare applicazione anche ai procedimenti pendenti in fase di impugnazione alla data di entrata in vigore della riforma, nei limiti fissati dalla legge.
- La doglianza è manifestamente infondata quando non si confronta con il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato dal provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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