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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32182/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del G.I.P. resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva escluso la continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p., ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare, e rideterminato la pena. L'imputato era stato ritenuto responsabile, quale titolare di un'impresa individuale dichiarata fallita il 10 ottobre 2014, di bancarotta fraudolenta documentale, contestata al capo 1), e di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, riqualificata ai sensi degli artt. 216 e 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare, contestata al capo 2). Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge quanto alla bancarotta documentale, sostenendo che il mero mancato rinvenimento delle scritture contabili non fosse sufficiente e che mancasse il dolo specifico, desunto esclusivamente dalle modalità della condotta. Con il secondo motivo ha contestato la configurabilità della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, negando l'esistenza di una consapevole scelta gestionale diretta ad aggravare la posizione debitoria verso l'Erario e a provocare il dissesto, nonché la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori e di determinare il fallimento. Con il terzo motivo ha censurato il rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., sostenendo che la scelta della sanzione sostitutiva spettasse al giudice anche in assenza di indicazione da parte dell'imputato e lamentando l'omessa valutazione dell'idoneità della sanzione alla rieducazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti non deducibili in sede di legittimità perché riproponevano in modo sostanzialmente pedissequo le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese. La Corte territoriale aveva valorizzato, per la bancarotta documentale, l'assenza di qualsiasi documentazione contabile, attestata dal mancato deposito presso il curatore e dal mancato rinvenimento delle scritture, nonché specifici indici sintomatici dello scopo di arrecare pregiudizio ai creditori. Quanto alle operazioni dolose, aveva ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato di porre in essere condotte pregiudizievoli per l'impresa, considerando il carattere sistematico e significativo delle omissioni, l'esposizione debitoria e il prolungato omesso versamento protratto per tutta la vita dell'impresa. I motivi sono stati quindi qualificati come aspecifici e meramente apparenti, perché privi di una critica argomentata alla decisione impugnata. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il diniego della pena sostitutiva era motivato dalle modalità delle condotte, dall'intensità del dolo, dalla reiterazione delle condotte per vari anni, dai precedenti penali e dall'assenza di ravvedimento, elementi ritenuti indicativi di una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione di reati e sull'affidabilità rispetto a eventuali prescrizioni. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La Corte richiama l'esclusione della continuazione operata dalla sentenza d'appello.

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.

    Norma contestata e applicata con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.

    Norma ritenuta applicabile dalla Corte d'appello e richiamata per la riqualificazione della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose.

  • art. 20-bis c.p.

    Disciplina delle pene sostitutive; il diniego può essere motivato sulla base di elementi soggettivi e prognostici ostativi all'efficacia rieducativa e alla non reiterazione.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di valutazione della personalità e della capacità a delinquere non devono necessariamente essere esaminati tutti per motivare il diniego della pena sostitutiva, potendo essere valorizzato anche un solo elemento ritenuto ostativo.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni puntualmente utilizzate dalla sentenza impugnata.
  • In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la mancanza di qualsiasi documentazione contabile, risultante dal mancato deposito presso il curatore e dal mancato rinvenimento delle scritture, può concorrere con ulteriori indici sintomatici a fondare l'accertamento dell'elemento soggettivo e dello scopo di pregiudicare i creditori.
  • La consapevolezza di operazioni dolose pregiudizievoli per l'impresa può essere desunta dal carattere sistematico e significativo delle omissioni, dall'entità dell'esposizione debitoria e dal protratto omesso versamento di obbligazioni fiscali durante la vita dell'impresa.
  • Il diniego della pena sostitutiva può essere fondato su una prognosi sfavorevole circa la non reiterazione dei reati, desunta dalle modalità della condotta, dall'intensità e dalla reiterazione del dolo, dai precedenti penali e dall'assenza di ravvedimento.
  • Nel motivare il diniego della pena sostitutiva non è necessario esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p.; è sufficiente valorizzare anche uno solo degli elementi ritenuti concretamente ostativi all'efficacia rieducativa della sostituzione, purché la motivazione non si esaurisca nella mera astratta gravità del reato.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale

Testo integrale

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