Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione da parte civile avverso la sentenza del Tribunale di Prato che aveva confermato l'assoluzione dell'imputata: assoluzione per il reato di cui all'art. 594 cod. pen. perche' "il fatto non è più previsto dalla legge come reato" e per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. perche' "il fatto non sussiste". La parte civile chiedeva che l'appello rinnovasse lo scrutinio della responsabilità penale ai fini civili e la condanna al risarcimento, denunciando inoltre carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle minacce e richiamando l'applicabilità dell'art. 576 c.p.p. per ottenere decisione sul diritto al risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha cassato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha ordinato il rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. La Corte ha affermato che il giudice d'appello, su impugnazione della parte civile, puo' rinnovare lo scrutinio sulla responsabilita' (anche se in primo grado vi era assoluzione con formula piena) e, se del caso, dichiarare la responsabilita' limitatamente agli effetti civili e condannare al risarcimento. Ha inoltre rilevato la carenza motivazionale sulla valutazione del danno e del nesso eziologico, rinviando tali profili al giudice del merito.
Norme richiamate
citato come reato dal quale l'imputata era stata assolta perché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato"
La norma viene richiamata come contesto fattuale ma la decriminalizzazione del fatto ha determinato l'assoluzione; non era il punto centrale per la pronuncia in cassazione sui profili civili.
reato di minacce, per il quale in primo grado l'imputata era stata assolta con formula "il fatto non sussiste"
La Corte precisa che, se la parte civile impugna l'assoluzione, il giudice d'appello puo' valutare la sussistenza del fatto ai fini civili e decidere sulla responsabilita' e sul risarcimento.
richiamato dalla parte civile quale base per l'impugnazione della sentenza assolutoria e per ottenere decisione sul risarcimento
Consente alla parte civile, che impugna una sentenza di assoluzione, di ottenere dal giudice d'appello una decisione in merito alla domanda di risarcimento; il giudice d'appello ha il potere di rinnovare lo scrutinio della responsabilità e di pronunciare una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili anche in assenza di precedente condanna.
richiamato nel contrasto interpretativo con l'art. 576
La disciplina dell'art. 578 (controllo della sentenza) si applica quando appellante sia l'imputato o il PM; non limita il diritto della parte civile di ottenere una decisione incondizionata sul merito della sua domanda ai sensi dell'art. 576.
menzionato nel ricorso in relazione all'art. 576 c.p.p.
Citato dalla ricorrente per sostenere i collegamenti tra responsabilità penale e conseguenze civili; la Corte ha comunque confermato che la parte civile ha diritto a una decisione sul merito della domanda risarcitoria.
richiamato per il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello
Norma che consente il rinvio della controversia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore, come disposto dalla Corte nella pronuncia di annullamento agli effetti civili.
art. 538, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato nella motivazione per spiegare l'equivalenza dell'accertamento incidentale alla condanna
La Corte ha osservato che l'accertamento incidentale di responsabilità agli effetti civili da parte del giudice d'appello equivale virtualmente alla condanna ai fini del risarcimento.
Massime di principio
- La parte civile puo' proporre appello avverso una sentenza di assoluzione e ottenere dal giudice d'appello un rinnovato scrutinio della responsabilita' penale limitatamente agli effetti civili, potendo ottenere la condanna al risarcimento anche se in primo grado l'imputato e' stato assolto con formula piena ("il fatto non sussiste").
- Il giudice d'appello non puo' ritenere irricevibili motivi della parte civile quando essi concernono l'accertamento della responsabilita' del fatto come presupposto della responsabilita' civile; i profili penalistici rilevanti per la causalita' e il danno devono essere esaminati.
- La parte civile deve indicare e allegare il danno concreto e il nesso eziologico, ma il giudice e' tenuto a valutare e motivare esaustivamente tali elementi; un'assenza di valutazione puo' determinare l'annullamento e il rinvio.
- Se il giudice d'appello ritiene che il primo giudice abbia erroneamente assolto, puo' affermare la responsabilita' agli effetti civili e condannare al risarcimento, facendo equivalere l'accertamento incidentale alla condanna ai fini civili.
- In caso di incertezza o omissione motivazionale sulle conseguenze civili della sentenza penale, la Corte di Cassazione puo' annullare la decisione limitatamente agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice competente per un nuovo esame.
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