Cassazione Civile, Ordinanza n. 03522/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la ripetizione, da parte dell'ente previdenziale, di somme erogate a titolo di assegno sociale per gli anni 2012 e 2013, per un importo complessivo di Euro 9.649,50. La beneficiaria ha sostenuto in cassazione che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto ripetibili le somme solo perché mancava un provvedimento definitivo di attribuzione dell'assegno, requisito che la legge non prevede; ha inoltre dedotto che il recupero fosse tardivo o comunque oltre il termine legale, e che l'ente conoscesse già la situazione reddituale. Con i primi motivi ha contestato anche l'ammissibilità dell'appello dell'ente, ritenuto genericamente proposto e contenente nuove eccezioni; con altri motivi ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, tra cui la natura definitiva della liquidazione e la decorrenza del termine annuale per il recupero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'appello dell'ente previdenziale, perché conteneva specifiche censure giuridiche e non richiedeva formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. Quanto ai motivi sostanziali, ha confermato la decisione di merito osservando che l'assegno sociale è regolato da un meccanismo bifasico: erogazione provvisoria sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e successivo conguaglio/verifica dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo assetto, la mera erogazione provvisoria non consolida un affidamento tutelabile all'irripetibilità prima della verifica reddituale. I motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano in realtà a contestare valutazioni giuridiche, non fatti storici. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato escluso che l'appello fosse inammissibile per genericità, poiché conteneva censure specifiche e idonee a contrastare la decisione impugnata.
Le questioni sollevate in appello sono state ritenute ammissibili perché attinenti a questioni giuridiche e non a nuove eccezioni in senso precluso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza/processo è stato escluso sul primo motivo relativo all'asserita omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata ritenuta infondata la denuncia di violazione di legge sulla ripetibilità dell'assegno sociale e sulla tempestività del recupero.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Le censure formulate come omesso esame di fatti decisivi sono state dichiarate inammissibili perché in realtà dirette a contestare valutazioni giuridiche.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irripetibilità della prestazione, ma la Corte ha escluso il contrasto della disciplina applicata con tale parametro.
art. 12 preleggi
Invocato per l'interpretazione della disciplina, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88
Richiamato per sostenere limiti alla ripetizione dell'indebito previdenziale; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze.
art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412
La Corte ha ribadito che, nel caso dell'assegno sociale, la ripetizione è legata al procedimento di verifica successiva e non alla sola esistenza di un provvedimento definitivo.
art. 3, comma 6, L. 8 agosto 1995, n. 335
L'assegno sociale è erogato in via provvisoria sulla base della dichiarazione dell'interessato e conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base dei redditi effettivamente percepiti; la verifica successiva legittima il recupero delle somme indebitamente percepite.
art. 437, secondo comma, c.p.c.
Le questioni prospettate non sono state considerate nuove in senso precluso nel giudizio d'appello.
La morte della parte ricorrente non ha prodotto interruzione del giudizio di cassazione, una volta instaurato il contraddittorio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In conseguenza del rigetto del ricorso è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'appello è ammissibile quando l'atto di gravame contenga censure specifiche e idonee a confutare la ratio della sentenza impugnata; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- Nel giudizio di appello non integra nuova eccezione, ai fini della preclusione, la deduzione di questioni giuridiche che attengono alla disciplina applicabile e alla corretta esegesi della stessa.
- L'assegno sociale è costruito dalla legge come prestazione a erogazione provvisoria, seguita da una fase successiva di verifica e conguaglio sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
- In tale sistema bifasico, la mera erogazione provvisoria non consolida un affidamento tutelabile nell'irripetibilità delle somme prima della verifica reddituale prevista dalla legge.
- Le censure proposte ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando, sotto l'apparente denuncia di omesso esame di un fatto, mirano in realtà a contestare valutazioni giuridiche o l'interpretazione della disciplina applicabile.
- Nel giudizio di cassazione, una volta instaurato il contraddittorio, la morte della parte ricorrente dichiarata dal difensore non determina interruzione del processo, che è dominato dall'impulso d'ufficio.
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