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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46336/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la sentenza di appello per gravi vizi motivazionali e omissioni nella valutazione del compendio probatorio, richiedendo un nuovo esame di merito. In pratica è stato accolto il ricorso del Procuratore Generale, determinando l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame della causa da parte della Corte territoriale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Catanzaro; il Procuratore Generale deduceva violazione di legge (artt. 319 ter, 416 bis.1, 416 bis, 110 c.p.) e vizi di motivazione per omissione e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Il ricorso contestava la lettura parcellizzata e non correlata delle numerose intercettazioni e degli altri elementi probatori operata dai giudici d'appello: omessa valutazione di contatti telefonici rilevanti tra il giudice Giusti e l'intermediario Domenico Punturiero, omissione nell'apprezzare il comportamento anomalo del Giudice (autosottomissione come relatore unico, insistenza per deposito immediato del dispositivo, provvedimenti poi annullati dalla Cassazione), la rilevanza di colloqui in carcere e conversazioni che riferivano di versamenti di denaro e della presenza di un 'amico del giudice', nonché omissione di valutazione di dichiarazioni testimoniali ritenute significative.

Norme richiamate

  • art. 319 ter c.p.

    Norma sulla corruzione in atti giudiziari; la Corte ha richiamato la norma come fatto materiale contestato e ha rilevato che la valutazione delle prove doveva accertare se sussistessero elementi concreti di corruzione del giudice relatore

  • art. 416 bis.1 c.p.

    Aggravante di natura mafiosa; richiamata quale specifica aggravazione delle condotte corruttive contestate

  • art. 416 bis c.p.

    Associazione di tipo mafioso e concorso esterno: la norma è stata menzionata rispetto al rilievo della rilevanza, ai fini dell'imputazione, degli eventuali collegamenti con contesti mafiosi

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato; richiamato a fondamento della imputazione congiunta degli odierni imputati

  • art. 192 c.p.p.

    Principio di necessaria correlazione logica delle prove; la Cassazione ha richiamato la norma per criticare la lettura 'atomistica' delle intercettazioni operata dalla Corte d'appello, e ha richiesto che le conversazioni vengano interpretate nel loro contesto logico

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Vizio di motivazione per omissione o travisamento della prova: la Corte ha invocato tale disposizione per affermare che la sentenza di appello ha omesso di valutare prove decisive e ha travisato elementi probatori rilevanti

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve valutare il compendio probatorio in modo sinottico e correlato: le intercettazioni vanno lette nel loro contesto e confrontate con altri elementi (tabulati telefonici, comportamenti processuali, provvedimenti giurisdizionali).
  • La mancata considerazione di elementi decisivi o il travisamento delle prove integra vizio di motivazione rilevabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
  • Anomalie procedurali del giudice (es. designazione autoreferenziale come relatore, insistenza per deposito immediato del dispositivo, frequenti contatti con un intermediario) e l'annullamento successivo dei provvedimenti per vizio di motivazione possono assumere rilievo probatorio se pienamente correlate ad altri indizi.
  • Dichiarazioni e conversazioni di terzi che riferiscono accordi corruttivi devono essere valutate insieme ad elementi di riscontro (presenza fisica, tabulati, reazioni degli interessati, flussi di denaro) per verificarne attendibilità.
  • Richieste o comportamenti post factum (es. richieste di restituzione di somme, timore espresso dal giudice di finire in carcere) possono essere indizi rilevanti se inseriti in un quadro probatorio coerente.
  • Se la motivazione di merito risulta frammentaria o contraddittoria, la Corte di legittimità può cassare con rinvio per un nuovo esame di merito affinché il giudice di merito ricostruisca organicamente la vicenda.

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