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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9438 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che il giudice non avesse considerato l'istanza di accertamento con adesione presentata il 28/01/2003 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997. Secondo la ricorrente, tale istanza avrebbe comportato un'ulteriore sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento, rendendo tempestivo il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la sospensione prevista dall'art. 16 della L. n. 289/2002, relativa alle liti fiscali pendenti, non era applicabile perché al momento dell'entrata in vigore della legge non era ancora stato proposto il ricorso. Era invece applicabile l'art. 15, comma 8, della stessa legge, che sospendeva il termine per impugnare fino al 19 aprile 2004. Tale sospensione non poteva cumularsi con quella di 90 giorni prevista per l'accertamento con adesione. Il termine per impugnare l'avviso notificato il 03/12/2002 è quindi scaduto il 18/06/2004, mentre il ricorso era stato presentato il 27/07/2004. È stata pertanto confermata l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2

    sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento

    La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per ricorrere per 90 giorni. Tuttavia, quando opera anche una speciale sospensione prevista dalla L. n. 289/2002, le due sospensioni non si sommano.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8

    i termini per la proposizione del ricorso ... sono rimasti sospesi fino al 19 aprile 2004

    La disposizione si applica agli avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, il termine per ricorrere non era ancora scaduto. Nel caso concreto ha sospeso il termine fino al 19 aprile 2004.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, commi 3 e 6

    controversie per le quali ... è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio

    La disciplina riguarda le liti fiscali già pendenti alla data prevista dalla legge, cioè quelle in cui il ricorso introduttivo era già stato presentato. Non si applica, quindi, agli avvisi ancora impugnabili ma non ancora impugnati.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    La società ha dedotto violazione o falsa applicazione di legge e omessa motivazione su un fatto decisivo, ma tali censure sono state ritenute infondate.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un ricorso tributario occorre individuare la corretta norma di sospensione applicabile e calcolare il termine sulla base della data di notifica dell'avviso.
  • La disciplina sulle liti fiscali pendenti presuppone che il ricorso introduttivo sia già stato presentato alla data indicata dalla legge; non basta che il termine per proporlo sia ancora aperto.
  • Le sospensioni dei termini previste dall'accertamento con adesione e dalle disposizioni speciali di definizione agevolata non sono automaticamente cumulabili. In particolare, secondo l'orientamento richiamato, opera soltanto la sospensione speciale più pertinente al caso.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non consente di prolungare indefinitamente il termine per ricorrere: se l'adesione non si perfeziona, il contribuente deve rispettare il termine residuo calcolato secondo la disciplina applicabile.
  • Un ricorso tributario presentato oltre il termine perentorio deve essere dichiarato inammissibile, anche se le contestazioni sull'imposta potrebbero avere merito, perché la tardività impedisce l'esame della controversia.

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