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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20625/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due dipendenti dell’amministrazione giudiziaria, inquadrati nella II Area funzionale, avevano chiesto al giudice del lavoro il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella III Area funzionale, profilo di funzionario UNEP, con conseguente condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale per omesso inquadramento e perdita di chance. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto all’inquadramento con decorrenza dal 1 luglio 2019 e condannando l’amministrazione al pagamento del trattamento economico arretrato. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione del Ministero. In cassazione il Ministero ha dedotto: 1) omessa pronuncia/nullità della sentenza d’appello per mancato esame del primo motivo di gravame; 2) violazione dell’art. 21-quater del d.l. 83/2015 e dell’Accordo del 26 aprile 2017, sostenendo che tali fonti avessero natura programmatica e non attribuissero un diritto immediatamente azionabile alla riqualificazione o allo scorrimento automatico; 3) violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c. per il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale o decennale. I controricorrenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello non avesse omesso di pronunciare, ma avesse sostanzialmente respinto la questione decidendo nel merito e assorbendo le altre. Ha accolto il secondo motivo, affermando la natura non immediatamente precettiva dell’art. 21-quater d.l. 83/2015 e la natura programmatica dell’Accordo del 26 aprile 2017, idonei soltanto a rinviare a procedure selettive e ai limiti delle risorse disponibili, senza fondare un diritto automatico alla riqualificazione per via giudiziale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo l’originaria domanda dei lavoratori. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette del tutto qualsiasi provvedimento sulla domanda o eccezione; non ricorre se la questione è stata sostanzialmente decisa, anche implicitamente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro di deduzione del vizio di omessa pronuncia o nullità processuale denunciato nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione della violazione di legge posto a base del secondo e del terzo motivo.

  • art. 21-quater d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    la disposizione è stata interpretata come norma non immediatamente precettiva, ma autorizzatoria/programmatica, che consente all’amministrazione di avviare procedure di riqualificazione nei limiti delle posizioni disponibili e senza attribuire un diritto immediato al passaggio di area.

  • Accordo 26 aprile 2017

    l’accordo è stato ritenuto di natura programmatica; rinvia a un decreto ministeriale e a procedure selettive successive, nei limiti dei posti disponibili e dell’invarianza di spesa, senza introdurre automatismi nello scorrimento o nella riqualificazione giudiziale.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal Ministero in relazione alla prescrizione; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato dal Ministero per sostenere la prescrizione quinquennale; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Una censura di omessa pronuncia è inammissibile quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione, anche solo in modo implicito o assorbente, senza lasciare la domanda o eccezione priva di qualsiasi decisione.
  • Le norme che autorizzano l’amministrazione ad attivare procedure di riqualificazione del personale, nei limiti delle posizioni disponibili e delle risorse, non attribuiscono di per sé un diritto soggettivo immediato al nuovo inquadramento.
  • Gli accordi collettivi o interistituzionali che prevedono futuri atti attuativi, procedure selettive e limiti di spesa hanno natura programmatica e non consentono di ottenere in sede giudiziale un avanzamento automatico in assenza degli adempimenti amministrativi previsti.
  • Quando la decisione di legittimità accoglie una censura di diritto che definisce integralmente la controversia e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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