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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13113/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non convalidava l'arresto in flagranza dei due indagati per detenzione illegale di arma comune da sparo e per detenzione di arma clandestina. Il GIP aveva ritenuto assenti le condizioni per l'arresto facoltativo quanto alla detenzione di arma comune da sparo e aveva escluso che la mancanza del marchio del Banco di prova potesse, di per sé, integrare la clandestinità dell'arma ai sensi dell'art. 11 della legge n.110/1975. Il Procuratore ha sostenuto che l'arma priva del marchio di prova doveva essere considerata arma clandestina ex artt. 11 e 23 l.110/1975, giustificando la convalida dell'arresto.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP, ritenendo l'arresto legittimo. Ha precisato che, alla luce delle modifiche introdotte (tra cui il comma 12-sexiesdecies dell'art. 23 d.l. 95/2012 conv. l.135/2012), il Banco di prova di Gardone Val Trompia è l'ente deputato alla verifica delle armi e che le armi non sottoposte a verifica o prive dei contrassegni di cui all'art. 11 sono da considerarsi armi clandestine ai sensi dell'art. 23; la detenzione di tali armi integra il reato che giustifica l'arresto in flagranza e impone la convalida ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. g), c.p.p. Ha altresì affermato la legittimità del ricorso del Pubblico Ministero nonostante la liberazione degli indagati.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110 - art. 11

    Il riferimento al marchio di prova (contrassegni) è rilevante per l'identificazione della categoria dell'arma; la mancanza del marchio può indicare che l'arma non ha subito la verifica del Banco di prova e rileva ai fini della qualificazione come arma clandestina se non sussistono altri contrassegni di prova

  • legge 18 aprile 1975, n. 110 - art. 23 e comma 12-sexiesdecies (d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. l. 7 agosto 2012, n. 135)

    Definisce arma clandestina sia l'arma comune da sparo non sottoposta alla verifica del Banco di prova sia l'arma priva dei contrassegni di cui all'art. 11; la detenzione di tali armi è punita senza distinzioni e costituisce fatto rilevante ai fini dell'arresto in flagranza

  • codice di procedura penale - art. 380, comma 2, lett. g)

    Stabilisce i presupposti per la convalida dell'arresto in flagranza; la sussistenza del reato di detenzione di arma clandestina al momento dell'arresto rende obbligatoria la convalida

Massime di principio

  • La mancanza del marchio del Banco di prova su un'arma trovata in disponibilità dell'indagato è elemento idoneo a qualificare l'arma come clandestina se, all'epoca dell'intervento della polizia giudiziaria, non risulta che l'arma sia stata sottoposta a verifica in un Banco riconosciuto.
  • La qualificazione dell'arma come clandestina (mancata verifica o assenza dei contrassegni) integra il reato che giustifica l'arresto in flagranza e richiede la convalida dell'arresto secondo i criteri dell'art. 380 c.p.p.
  • La verifica della legittimità dell'arresto in sede di convalida si limita agli elementi rilevabili al momento dell'intervento della polizia giudiziaria; questioni successive sulla responsabilità penale sostanziale degli indagati non incidono sulla valutazione immediata dell'arresto.
  • Il Pubblico Ministero è legittimato a impugnare l'ordinanza di non convalida anche se ha disposto la liberazione degli indagati dopo l'arresto, al fine di tutelare l'illegittimità della decisione che ha inciso sulla libertà personale.
  • In presenza di armi importate, occorre verificare il marchio di prova eventualmente apposto da un Banco riconosciuto all'estero: in mancanza di prova adeguata, l'arma può essere considerata non verificata e quindi clandestina.

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