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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30181/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un soggetto garante di una società finanziata aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella esattoriale con cui il gestore del Fondo di garanzia aveva iscritto a ruolo, per il recupero di somme versate al finanziatore e poi surrogatosi, un credito restitutorio pari a euro 288.195,50. La contestazione verteva sulla mancanza di un autonomo titolo esecutivo nei confronti del garante e sulla pretesa inapplicabilità della riscossione mediante ruolo ai garanti, poiché l'art. 9 d.lgs. n. 123/1998 sarebbe riferito solo al debitore principale e non ai terzi garanti. In cassazione il gestore del Fondo ha dedotto la violazione degli artt. 9 d.lgs. n. 123/1998 e 8-bis d.l. n. 3/2015 conv. in l. n. 33/2015, sostenendo che quest'ultima norma abbia natura interpretativa e retroattiva e che, comunque, il credito in questione non sia una mera entrata patrimoniale privatistica ma un credito pubblico recuperabile tramite iscrizione a ruolo anche verso i garanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati mediante garanzia pubblica, il diritto restitutorio del gestore del Fondo ha natura pubblicistica privilegiata ed è volto a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo; ne consegue l'applicabilità della riscossione coattiva dei crediti agevolati anche nei confronti dei terzi garanti, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 conv. in l. n. 33/2015, pure per crediti sorti prima della norma. La sentenza d'appello, che aveva escluso la possibilità di iscrizione a ruolo nei confronti del fideiussore per difetto di titolo esecutivo, è stata cassata in relazione con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ex art. 615 c.p.c.

    È richiamato come base processuale dell'opposizione all'esecuzione avverso la cartella esattoriale.

  • art. 9 d.lgs. n. 123/1998

    La Corte lo legge come norma che consente il recupero dei crediti agevolati mediante iscrizione a ruolo; in combinato con la disciplina sopravvenuta, si applica anche ai terzi garanti.

  • art. 21 d.lgs. n. 46/1999

    La ricorrente invoca il limite di applicazione alle sole entrate patrimoniali da rapporti privatistici; la Corte, aderendo all'orientamento più recente, esclude che il credito in esame vi rientri.

  • art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 conv. in l. n. 33/2015

    Non è interpretato come mera norma innovativa o di interpretazione autentica, ma come disposizione ripetitiva e confermativa del regime già vigente, applicabile anche retroattivamente ai crediti sorti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 17 d.lgs. n. 46/1999

    È indicato come la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati applicabile al credito restitutorio del Fondo anche verso i garanti.

  • art. 2, comma 100, lettera a), l. n. 662/1996

    È la base normativa dell'istituzione del Fondo di garanzia e del relativo intervento pubblico.

Massime di principio

  • Quando il gestore di un Fondo di garanzia pubblico soddisfa il finanziatore e si surroga ad esso, il credito di rivalsa/restitutorio che sorge ha natura pubblicistica e non si esaurisce in un ordinario credito di diritto comune.
  • Il recupero delle somme dovute al Fondo può avvenire mediante iscrizione a ruolo e riscossione coattiva dei crediti agevolati anche nei confronti dei terzi garanti, senza necessità di un autonomo titolo esecutivo individuale, se il sistema normativo applicabile lo consente.
  • La disposizione sopravvenuta che ribadisca il regime del recupero dei crediti agevolati va letta, ove il testo e la coerenza sistematica lo consentano, come norma confermativa del regime già vigente e quindi applicabile anche ai rapporti sorti anteriormente.
  • La qualificazione del credito come pubblico/agevolato prevale sulla sua derivazione da un rapporto originario di finanziamento privatistico, quando la finalità del recupero è la riacquisizione di risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveIntermediazione finanziariaEspropriazione forzata
RamiProcesso civileBancario e finanziarioEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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