Sentenza del 11/05/2017 n. 11650 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva accertato per il 1997 maggiori imponibili ai fini Irpeg, Irap e Iva nei confronti della sola B. S.r.l., sulla base anche di accertamenti bancari. T.C. impugnò l’avviso, che le era stato notificato soltanto per conoscenza, sostenendo che fosse nullo perché rivolto a lei, soggetto privo di poteri di rappresentanza. La CTP accolse il ricorso. L’Agenzia appellò eccependo che la socia non era legittimata a impugnare l’atto, notificato alla società e al curatore speciale nominato dopo il decesso del liquidatore. La CTR dichiarò improcedibile l’appello, ritenendo che l’Ufficio avesse rinunciato a pretese verso i soci. In Cassazione l’Agenzia contestò il travisamento dell’oggetto della controversia e l’erronea dichiarazione d’improcedibilità; il primo motivo, formulato come vizio di motivazione, fu dichiarato inammissibile perché la censura riguardava in realtà un errore processuale non specificamente denunciato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo: la CTR aveva erroneamente trattato la controversia come relativa al reddito di partecipazione della socia e aveva ravvisato una rinuncia dell’Ufficio a pretese verso i soci, benché l’accertamento riguardasse esclusivamente la società. La Corte ha deciso la causa nel merito, rilevando d’ufficio che T.C. era priva di legittimazione attiva: la distinta soggettività giuridica della società di capitali e l’assenza di poteri di rappresentanza impedivano alla socia di impugnare l’avviso emesso contro la società. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Spese dell’intero giudizio compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non è lo strumento idoneo a denunciare un errore relativo a questioni processuali o di mero diritto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 46 e 61
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura contro la dichiarazione d’improcedibilità basata su una pretesa rinuncia dell’Ufficio, poiché tale rinuncia non risultava dagli atti e la questione delle pretese verso i soci era estranea al giudizio.
Accertato che la socia non era legittimata a impugnare l’avviso intestato alla società, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.
La carenza di interesse evocata dalla CTR non era pertinente alla controversia, che riguardava invece la legittimazione della socia a impugnare l’atto destinato alla società.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento emesso esclusivamente nei confronti di una società di capitali deve essere impugnato dalla società, tramite chi ne ha i poteri, non dal socio in proprio; la partecipazione sociale non attribuisce automaticamente rappresentanza o legittimazione processuale.
- La notificazione al socio effettuata per mera conoscenza non lo rende destinatario dell’atto né gli conferisce, per ciò solo, il diritto di impugnarlo.
- Nel valutare l’ammissibilità del ricorso occorre identificare il destinatario effettivo della pretesa fiscale, distinguendolo da chi abbia ricevuto una comunicazione informativa.
- La rinuncia alla pretesa tributaria non può essere desunta da una mera contestazione processuale della legittimazione del contribuente: deve risultare dagli atti e riferirsi alla pretesa effettivamente oggetto del giudizio.
- Le censure che investono errori processuali o questioni di diritto devono essere formulate come violazioni processuali o di legge, non come semplici vizi di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 108 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 11611 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 11614 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 11616 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 11617 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 11624 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →