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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9475/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduce: (1) mancata assunzione di prove decise e vizio di motivazione per il rigetto delle istanze di rinnovazione istruttoria (audizione di un commercialista, di una dipendente e acquisizione di un decreto ingiuntivo) tese a dimostrare una grave crisi di liquidità e il carattere non volontario dell'omissione; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 43 c.p. e 10-ter d.lgs. 74/2000 sul punto della non volontarietà dell'omesso versamento, in ragione della messa in liquidazione della società e di un decreto ingiuntivo per crediti elevato; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale senza tener conto delle attenuanti legate alla crisi d'impresa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (1) il primo motivo è generico e infondato: le prove richieste in appello erano nella disponibilità del ricorrente già nel primo grado, la rinnovazione istruttoria è istituto eccezionale e può essere concessa solo se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti; la Corte ha ritenuto che la decisione di non rinnovare l'istruttoria non fosse illogica, anche perché il decreto ingiuntivo era stato emesso successivamente alla messa in liquidazione e tardivamente rispetto all'adempimento tributario contestato; (2) il secondo motivo è inammissibile per reiterazione di doglianze di merito e perché la giurisprudenza applicata è corretta: il reato di omesso versamento IVA è a dolo generico, le difficoltà economiche non escludono il dolo e l'evocato concetto di "non volontarietà" richiede elementi di forza maggiore, non ricostruiti; il ricorrente non ha allegato come fossero stati impiegati i ricavi o che avesse fatto tutto il possibile per reperire risorse; (3) il terzo motivo è inammissibile: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte territoriale ha motivato adeguatamente, riconoscendo attenuanti generiche e irrogando una pena nella fascia consentita. Conseguenze procedurali: declaratoria di inammissibilità, condanna al pagamento delle spese del procedimento e versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che configura il reato di omesso versamento dell'IVA; la Corte conferma che si tratta di reato a dolo generico e che l'elemento soggettivo richiede la consapevole scelta di non versare l'imposta.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla distinzione dolo/colpa: la Corte applica il principio che l'omesso versamento IVA è riconducibile al dolo quando vi sia consapevolezza e volontà di non adempiere.

  • art. 603 cod. proc. pen. (1° comma)

    Norma sull'istanza di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte interpreta che la rinnovazione è ammessa solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, essendo l'istituto eccezionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena: la Corte conferma che la scelta del giudice tra il minimo e il massimo edittale è discrezionale purché adeguatamente motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione di somme alla cassa delle ammende; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alle richieste trasmesse dal Pubblico Ministero; citazione procedurale senza incidenza sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: può essere concessa solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; le richieste di prove già disponibili al ricorrente in primo grado sono normalmente inammissibili in appello.
  • La mera allegazione di una crisi di liquidità generica non è sufficiente per escludere il dolo nell'omesso versamento di imposte: occorrono elementi temporali e documentali specifici che dimostrino l'impossibilità oggettiva e imprevedibile di adempiere (forza maggiore).
  • Il reato di omesso versamento IVA è a dolo generico: la scelta consapevole di non adempiere integra l'elemento soggettivo; difficoltà finanziarie del soggetto non escludono automaticamente la volontarietà dell'omissione.
  • Un decreto ingiuntivo ottenuto dopo la scadenza dell'obbligazione o dopo la messa in liquidazione può essere irrilevante per dimostrare che l'imputato si era attivato tempestivamente per reperire risorse a estinguere il debito tributario; va specificata l'epoca degli insoluti cui il provvedimento si riferisce.
  • La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere criticata in Cassazione solo se manca motivazione; il richiamo al criterio di adeguatezza con l'indicazione degli elementi dell'art. 133 c.p. è normalmente sufficiente.

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