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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36602/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per due crediti: il saldo passivo di un conto corrente e il rimborso di un finanziamento chirografario erogato alla società poi fallita. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione per mancanza dei contratti, degli estratti conto e della prova dell'erogazione del finanziamento. In opposizione, il Tribunale aveva rilevato la successiva produzione dei contratti, degli estratti conto e dell'ordine di erogazione, aveva recepito la consulenza tecnica d'ufficio e aveva ammesso il credito in chirografo, ritenendo però che, in mancanza di data certa, non potessero applicarsi le clausole contrattuali. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme fallimentari per asserita tardiva e irregolare produzione del fascicolo e della documentazione su cui la c.t.u. si sarebbe basata; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2702 e 2704 c.c. per l'uso di documenti privi di data certa anteriore al fallimento e per la contraddittorietà della decisione; 3) violazione delle norme sulla c.t.u. per il suo carattere esplorativo e sostitutivo dell'onere probatorio della banca; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere riconosciuto interessi maggiori e al tasso convenzionale non richiesto; 5) erronea compensazione integrale delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei termini indicati e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'inopponibilità ex art. 2704 c.c. riguarda la data della scrittura e non il negozio in sé, ma quando il contratto sia soggetto a forma scritta ad substantiam, l'assenza di data certa della scrittura privata che lo documenta impedisce al creditore di far valere verso il fallimento qualsiasi credito fondato su quel titolo negoziale. È quindi errata la soluzione del Tribunale che aveva limitato l'inopponibilità alle sole clausole contrattuali, anziché escludere la spendibilità del titolo negoziale stesso nei confronti della procedura.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo per la disciplina della domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 98 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo per la disciplina dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 99 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo per la disciplina dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 101 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo per la disciplina del procedimento concorsuale e della produzione documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alle modalità della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di ausiliari del giudice e consulenza tecnica.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria della scrittura privata.

  • art. 2704 c.c.

    la Corte ha precisato che l'inopponibilità riguarda la data della scrittura e la sua opponibilità ai terzi; se il contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam, manca la prova del credito verso il fallimento in assenza di data certa anteriore.

  • art. 2725 c.c.

    richiamato come limite all'ammissibilità della prova testimoniale quando il negozio richiede la forma scritta.

  • art. 2729, comma 2, c.c.

    richiamato come limite all'uso di presunzioni per provare un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam.

  • art. 117, comma 1, t.u.b.

    richiamato per affermare che il contratto bancario è soggetto a forma scritta.

  • art. 74, quarto comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per la presunzione di regolare produzione dei documenti quando il cancelliere accetta il deposito senza rilievi formali.

Massime di principio

  • L'inopponibilità della data ex art. 2704 c.c. non incide sulla validità del negozio, ma sulla possibilità di opporlo ai terzi come prova documentale della sua anteriorità.
  • Quando il credito fatto valere contro una procedura concorsuale deriva da un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, il creditore deve produrre una scrittura con data certa anteriore all'apertura della procedura; in mancanza, non può fondare l'insinuazione su quel titolo negoziale.
  • Se il titolo contrattuale è inopponibile al fallimento, non possono essere fatti valere nei confronti della procedura diritti di credito che discendano da quel titolo, sia per capitale sia per interessi, salvo che il credito trovi autonomo fondamento in un diverso titolo o in altra fonte giuridica.
  • La prova dell'anteriorità del negozio rispetto al fallimento può essere data con mezzi diversi dal documento, ma solo nei limiti in cui il negozio non sia soggetto a un requisito di forma scritta che ne imponga la documentazione opponibile alla procedura.
  • In sede di cassazione, le censure processuali richiedono la dimostrazione della decisività dell'errore denunciato, non essendo sufficiente dedurre irregolarità formali della produzione documentale se non se ne chiarisce l'incidenza concreta sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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