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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27536/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Stilo impugna l'ordinanza del 15/11/2022 del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che egli fosse sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (quando invece era già agli arresti domiciliari senza tale presidio per ordinanza del 03/02/2022), non ha valutato adeguatamente elementi nuovi prodotti dalla difesa (dichiarazioni di diversi testi che avrebbero escluso pressioni o minacce da parte di Stilo) e non ha considerato il sopravvenuto ridimensionamento degli indizi a suo carico circa la vicenda di associazione di tipo mafioso, così da incidere sulle esigenze cautelari. Chiede quindi il riconoscimento dell'affievolimento delle esigenze cautelari e la riforma del provvedimento.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per vizio di motivazione. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata non svolge una puntuale disamina dei profili cautelari dell'istante, ha dato per scontato uno stato cautelare diverso da quello reale (errata assunzione della presenza del braccialetto elettronico) e non ha motivato il rigetto dei specifici motivi d'appello relativi all'affievolimento delle esigenze cautelari a seguito del ridimensionamento degli indizi. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; citato rispetto alla contestazione penale di cui il ricorrente è gravato come fatto oggetto di valutazione cautelare

  • art. 416 (e 416-bis) cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione (anche di tipo mafioso); la pronuncia registra che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la contestazione e il ridimensionamento degli indizi su tale capo

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma citata tra le disposizioni richiamate nella impugnazione (contesto procedurale); la decisione non sviluppa un'applicazione sostanziale della norma, ma la richiamano le parti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso come parte della disciplina procedurale pertinente; non è riportata una specifica applicazione giurisprudenziale nella motivazione della Cassazione oltre al richiamo generale

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nelle censure; la Corte ha valutato in termini generali la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamata nel quadro normativo del ricorso; la sentenza si concentra però sul vizio di motivazione e sulle regole di impugnazione

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro provvedimenti cautelari; la Corte rinvia il nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro quale giudice competente ai sensi di questa disposizione

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della formulazione del vizio in cassazione: impone che la censura sia specifica e non generica, evidenziando il dovere della parte di individuare il punto del provvedimento affetto da vizio

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il potere della Corte di Cassazione: la censura sulla motivazione deve emergere 'dall'atto' (vizio interno) e non può consistere in una rivalutazione critica del merito probatorio

Massime di principio

  • In impugnazioni contro provvedimenti cautelari è essenziale indicare in modo puntuale il vizio di motivazione e il punto specifico dell'atto in cui esso si manifesta; censure vaghe o largamente generiche rischiano di essere respinte.
  • La Corte di legittimità non riesamina il merito della valutazione probatoria: può intervenire quando la motivazione sia contraddittoria, manifesta illogicità o carenza interna che renda inidonea la decisione a fondare la misura cautelare.
  • Se il giudice di merito omette di considerare elementi nuovi o compie un'evidente errata rappresentazione dello stato di fatto (es. assume la presenza di un presidio tecnico che in realtà non c'è), ciò può costituire motivo valido di annullamento per vizio di motivazione.
  • Quando si pretende l'affievolimento delle esigenze cautelari per sopravvenuto ridimensionamento degli indizi, è necessario documentare chiaramente il cambiamento (dichiarazioni, documenti, assenza di elementi probatori) e segnalare al giudice i profili che devono essere riesaminati.
  • In caso di mancata o insufficiente risposta del giudice ai specifici motivi d'appello (soprattutto se attengono all'esistenza delle esigenze cautelari), la strada del ricorso per vizio di motivazione può portare all'annullamento con rinvio per nuovo esame.

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