Cassazione Penale, Sentenza n. 18541/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del GIP che aveva convalidato il provvedimento del Questore (imposizione dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S.). Il ricorrente deduce tre censure: 1) violazione del diritto di difesa per inosservanza del termine dilatorio di 48 ore riconosciuto all'interessato per presentare memorie prima della convalida; 2) violazione degli artt. 3 e 10 della L.241/1990 e difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità e alla congruità della sanzione; 3) omessa valutazione della memoria inviata tempestivamente a mezzo PEC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente delle altre censure. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che riconosce la misura come forma di limitazione della libertà personale e stabilisce l'obbligo di garantire al destinatario un congruo termine di 48 ore, decorrente dalla notifica, per esercitare il diritto di difesa mediante un contraddittorio cartolare. Nel caso di specie la convalida è stata emessa prima della scadenza del termine (notifica 18/11/2021 ore 10:17; convalida 19/11/2021 ore 13:30), limitando quindi la possibilità di difesa. Per tale vizio procedurale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore (15/11/2021) limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Costituzione, art. 13
La misura di prevenzione costituisce una restrizione della libertà personale, pertanto si applicano le garanzie costituzionali connesse alla libertà personale
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma 2 e comma 2-bis
Disciplina l'obbligo di presentazione imposto dal Questore e prevede la procedura di convalida; il destinatario del provvedimento ha diritto a conoscere gli elementi e a poter presentare memorie nel termine dilatorio di 48 ore dalla notifica
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
La violazione del termine dilatorio e del diritto di difesa integra una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 10
Citate dal ricorrente in relazione al principio di imparzialità, trasparenza e alla motivazione dei provvedimenti amministrativi; la Corte non ha ritenuto queste censure decisive dopo aver dichiarato fondato il vizio procedurale principale
Sentenza Corte Costituzionale n. 512/2002
Affermata la natura di restrizione della libertà personale della misura ex L. 401/1989 e la conseguente necessità di garantire piena e previa conoscenza dei diritti di difesa
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 44273/2004
Stabilito che il destinatario della misura deve poter esercitare il diritto di difesa tramite presentazione di memorie, esame della documentazione trasmessa dal Questore e che è necessario riconoscere un termine congruo pari a 48 ore
Massime di principio
- La convalida del provvedimento del Questore non può essere pronunciata prima che sia decorso il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica al destinatario, poiché tale termine serve a garantire un contraddittorio cartolare effettivo
- Il termine di 48 ore decorre dalla notifica del provvedimento del Questore al destinatario e vale sia per il Pubblico Ministero che per l'interessato, che può presentare memorie e deduzioni entro tale termine
- La mancata osservanza del termine di 48 ore configura una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 cod.proc.pen. e, se accertata, determina l'annullamento senza rinvio della convalida con cessazione dell'efficacia della misura nella parte viziata
- Le misure di prevenzione che limitano la libertà personale sono soggette alle garanzie ex art. 13 Cost. e richiedono motivazione adeguata; anche se questioni di motivazione o di proporzionalità possono essere rilevanti, un vizio procedurale sul termine dilatorio prevale e determina l'annullamento
- L'invio di memorie tramite PEC deve essere valutato dal giudice della convalida se pervenuto nei termini: il giudice è obbligato a verificare e valorizzare la tempestività e il contenuto delle deduzioni dell'interessato prima di convalidare
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