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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma - quanto al ricorso n. 23 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 799/2024, resa tra le parti, pubblicata il 4 marzo 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 392/2023; dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 3914/2024, resa tra le parti, pubblicata il 25 novembre 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1294/2024; - quanto al ricorso n. 276 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 3939/2024, resa tra le parti, pubblicata il 27 novembre 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1294/2024; dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 3914/2024, resa tra le parti, pubblicata il 25 novembre 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1294/2024;

Giustizia amministrativa202500023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza ottemperanda e sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto due appelli avverso, rispettivamente, l'ordinanza con cui il TAR aveva corretto d'ufficio la sentenza n. 799/2024, sostituendo il riferimento agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con quello agli interessi di cui al comma 1, e la successiva sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo il pagamento effettuato dal Comune senza corrispondere gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. L'appellante ha dedotto che il TAR non aveva corretto un mero errore materiale, ma aveva modificato il contenuto decisorio della sentenza. Ha sostenuto che la motivazione della sentenza ottemperanda indicava espressamente il comma 4 dell'art. 1284 c.c. e che il dispositivo, pur riferendosi genericamente agli interessi al saggio legale, doveva essere letto in coordinamento con la motivazione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità degli appelli.

La decisione

Il CGARS ha riunito i due appelli per connessione soggettiva e oggettiva. Ha respinto le eccezioni processuali del Comune, ritenendo che l'impugnazione della medesima ordinanza in entrambi i giudizi imponesse la riunione e non determinasse l'inammissibilità, e che fosse corretta l'impugnazione separata e tempestiva della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Nel merito, ha accolto gli appelli. La sentenza del TAR n. 799/2024 conteneva in motivazione il riferimento agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., mentre il dispositivo utilizzava la formula generale degli interessi al saggio legale. Secondo il CGARS, poiché sia il comma 1 sia il comma 4 utilizzano tale espressione, non sussisteva un errore materiale correggibile; la motivazione specificava quale disciplina fosse applicabile e il TAR, correggendo il riferimento normativo, aveva invece alterato il contenuto della decisione. È stata quindi riformata anche la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere: il pagamento eseguito dal Comune non era integrale, perché non comprendeva gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. Il Comune è stato condannato a dare integrale esecuzione alla sentenza ottemperanda entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con pagamento degli interessi secondo il comma 4 dell'art. 1284 c.c. Le spese del doppio grado sono state poste a carico del Comune e liquidate in complessivi euro 7.000, oltre accessori e rimborso dei contributi unificati se versati.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale base, insieme agli artt. 70 e 96 c.p.a., per la riunione dei giudizi connessi.

  • art. 70 c.p.a.

    Richiamato per la riunione dei ricorsi connessi.

  • art. 96 c.p.a.

    Richiamato per la riunione degli appelli.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Il TAR aveva richiamato tale disposizione nell'ordinanza di correzione, ma il CGARS ha ritenuto che la sostituzione del comma 4 con il comma 1 non costituisse correzione di errore materiale.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    La sentenza ottemperanda aveva individuato questa disposizione quale parametro per il calcolo degli interessi; il CGARS ha stabilito che gli interessi indicati nel dispositivo dovessero essere calcolati secondo tale comma.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto decisorio di una sentenza; quando l'intervento incide sulla disciplina sostanziale applicata o sull'entità della condanna, esso eccede i limiti della correzione e integra una modifica della decisione.
  • Il dispositivo di una sentenza deve essere interpretato in coordinamento con la motivazione, soprattutto quando il dispositivo utilizza una formula generica e la motivazione individua espressamente la specifica disposizione normativa applicabile.
  • Quando una sentenza di condanna indica nel dispositivo gli interessi al saggio legale e la motivazione specifica che il saggio applicabile è quello previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., l'esecuzione deve comprendere gli interessi calcolati secondo tale disposizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento parziale del dovuto non determina la cessazione della materia del contendere se non comprende tutte le componenti della condanna stabilite dalla sentenza ottemperanda, inclusi gli interessi dovuti secondo il parametro da essa individuato.
  • La proposizione di appelli connessi, anche quando entrambi investono il medesimo provvedimento, non determina di per sé l'inammissibilità dei gravami, ma giustifica la loro riunione; la sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza deve comunque essere impugnata con autonomo gravame nei termini.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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