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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22593/2020 del 16/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Chiquita chiedeva il rimborso di euro 839.288,26 pagati a titolo di imposta di consumo sulle importazioni di banane (1981-1990), in base a pronunce della CGUE che avevano ritenuto l'imposta misura protezionistica contraria al diritto UE e alla Convenzione di Lomé. In primo grado il Tribunale di Firenze rigettò per presunta assenza di legittimazione passiva del Ministero a seguito della riforma dei Ministeri; la Corte d'appello parzialmente accolse l'appello di Chiquita e, applicando il termine decadenziale triennale dell'art.13 d.P.R. n.641/1972, condannò il Ministero al rimborso per le somme versate nei tre anni precedenti la domanda. Il Ministero impugnò in Cassazione contestando (i) la legittimazione passiva del Ministero a seguito della soppressione e dell'istituzione di Agenzie e (ii) il metodo di calcolo del rimborso (avrebbe dovuto disaggregare per Paese di provenienza). Chiquita ha proposto ricorso incidentale rilevando l'erronea applicazione dell'art.13 d.P.R. n.641/1972, sostenendo che il termine triennale non si applica ai rimborsi dovuti in conseguenza di conflitto con il diritto comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del Ministero: ha ritenuto infondato il motivo sulla mancanza di legittimazione passiva, confermando l'indirizzo secondo cui la soppressione dei Ministeri e la creazione di Agenzie non estinguono la legittimazione passiva quando si configura successione a titolo particolare (processo prosegue fra le parti originarie, art.111 c.p.c.). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del Ministero perché introduceva una questione mista di fatto e diritto non esaminata dal giudice di appello. Ha invece accolto il ricorso incidentale di Chiquita, ritenendo che l'art.13 d.P.R. n.641/1972 sia norma di specialità e non possa essere estesa ai rimborsi di imposte di consumo richiesti per effetto di pronunce comunitarie; perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per ulteriori accertamenti e per decidere anche sulle spese processuali. Non è stata pronunciata decisione nel merito sul quantum del rimborso (remand per accertamenti di fatto).

Norme richiamate

  • art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641

    È una norma di specialità: il termine decadenziale triennale da essa previsto non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti; non è applicabile ai rimborsi di imposte di consumo chiesti in ragione di contrarietà al diritto comunitario.

  • artt. 55 e 56 d.lgs. 30 luglio 1990 (rectius 1999)

    Riferite alla riorganizzazione e soppressione dei Ministeri: la Corte ha ritenuto che tali norme non implicano automaticamente la perdita della legittimazione passiva del Ministero originario quando sussista successione a titolo particolare.

  • art. 11, comma 1, lett. a) legge 1 aprile 1997 n. 59

    Richiamata dal ricorrente in tema di soppressione/riorganizzazione; la Corte ha considerato che la riorganizzazione non elimina la possibilità di avere il Ministero originario come parte processuale in presenza di successione particolare.

  • art. 111 cod. proc. civ.

    Principio utilizzato per affermare che, in caso di successione a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie (quindi rimane la legittimazione passiva del Ministero originario).

  • art. 2033 cod. civ.

    Richiamato dalla resistente in tema di ripetizione dell'indebito: la decisione implica che, non essendo applicabile l'art.13, le regole ordinarie sulla ripetizione (indebito) possono essere rilevanti per la determinazione del diritto al rimborso.

  • art. 2946 cod. civ.

    Norma sulla prescrizione richiamata nell'ambito della controversia sulla decorrenza/limiti temporali del rimborso; la Corte ha ritenuto necessario rimandare per accertamenti piú dettagliati.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43

    Normativa amministrativa richiamata dalla resistente in tema fiscale; la sentenza non svolge un'interpretazione estesa di questo decreto ma lo colloca nel quadro delle norme rilevanti per la determinazione del diritto al rimborso.

  • Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 dicembre 2012

    Pronuncia comunitaria che ha ritenuto l'imposta di consumo sulle banane una misura protezionistica contraria al diritto UE (e pertanto fonte del diritto al rimborso per i soggetti danneggiati).

  • Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975

    Convenzione internazionale citata come elemento del quadro giuridico che rendeva illegittima la misura fiscale contestata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. Sez. V 18/02/2009 n.3852; Cass. Sez. U. 05/05/2003 n.6774; Cass. Sez. VI 08/02/2012 n.1797; Cass. Sez. U. 12/10/2016 n.20522)

    Orientamenti utilizzati per confermare che la riorganizzazione amministrativa non comporta automaticamente perdita della legittimazione passiva quando opera una successione a titolo particolare; giurisprudenza coerente con la prosecuzione del processo tra le parti originarie.

Massime di principio

  • La riorganizzazione amministrativa (soppressione di Ministeri e creazione di Agenzie) non determina automaticamente la perdita della legittimazione passiva: in presenza di successione a titolo particolare il processo può proseguire fra le parti originarie (art.111 c.p.c.).
  • Le norme di specialità (come l'art.13 d.P.R. n.641/1972) vanno interpretate restrittivamente; non si può estendere il termine decadenziale triennale a rimborsi di imposte di consumo dovuti per violazione del diritto comunitario se la norma non li contempla espressamente.
  • Quando il diritto UE rende illegittima una tassa, il diritto al rimborso può non essere soggetto al termine decadenziale triennale di cui all'art.13 d.P.R. n.641/1972: in tali casi trovano applicazione le regole ordinarie sulla ripetizione dell'indebito e sulla prescrizione.
  • La Corte di cassazione non decide su questioni di fatto o su accertamenti che non siano stati esaminati dal giudice d'appello; se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa viene cassata e rinviata al giudice di merito.
  • Per preservare l'ammissibilità dei motivi in sede di cassazione, le parti devono aver formulato e documentato chiaramente le questioni di fatto e di diritto in sede di merito e in appello; nuove questioni non tempestivamente sollevate possono essere dichiarate inammissibili.
  • La determinazione del quantum del rimborso (es. eventuale disaggregazione per paese d'origine delle merci o per periodi) richiede accertamenti istruttori: in situazioni analoghe il giudice di merito dovrà valutare i dati di importazione e applicare i criteri di calcolo coerenti con le pronunce comunitarie.

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