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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32464/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria stipulato nel 2010 tra un condominio e una società appaltatrice. Il condominio, dopo aver promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. per la descrizione dei vizi e aver ottenuto una stima dei costi di ripristino dei danni, ha introdotto un giudizio sommario ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in euro 22.968,00. Il Tribunale ha accolto la domanda in contumacia della società; la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo valida la notificazione dell'atto introduttivo eseguita presso la sede indicata nel contratto, escludendo l'effetto preclusivo del decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dalla società per il saldo del corrispettivo, e reputando tardive o inammissibili le ulteriori difese sulla clausola compromissoria e sulla disciplina della garanzia per vizi. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato principalmente la validità della notificazione dell'atto di primo grado, sostenendo che la mera indicazione della sede nel contratto non equivalesse a elezione di domicilio e che la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede legale effettiva, nel frattempo trasferita e risultante dal registro delle imprese; ha inoltre richiamato varie norme del codice civile e di procedura civile in tema di notificazioni alle persone giuridiche, interpretazione del contratto e opponibilità delle iscrizioni nel registro delle imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo sul vizio di notificazione. Ha affermato che la semplice indicazione, nel contratto di appalto, della sede della società non integra una valida elezione di domicilio, essendo necessaria una dichiarazione inequivoca ed esplicita. Pertanto, la notificazione dell'atto introduttivo doveva essere eseguita presso la sede legale effettiva e ufficiale della società, che era stata trasferita prima della notifica ed era già risultante dal registro delle imprese, con efficacia pubblicitaria opponibile ai terzi. La Corte ha anche ritenuto legittima la produzione in appello della certificazione camerale attestante il trasferimento della sede, trattandosi di documento non depositabile prima per causa non imputabile alla società, a seguito della nullità della notificazione. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    norma utilizzata per il ricorso ad accertamento tecnico preventivo finalizzato alla descrizione dei vizi e alla possibile composizione della lite

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma che ha costituito il rito introduttivo del giudizio risarcitorio promosso dal condominio

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello come modalità di perfezionamento della notificazione, ma la Cassazione ne esclude la correttezza nel caso concreto per difetto di valida elezione di domicilio

  • art. 141 c.p.c.

    la notificazione presso luogo diverso dalla sede legale è obbligatoria solo se vi sia una valida ed espressa elezione di domicilio

  • art. 145 c.p.c.

    per le persone giuridiche la notificazione va effettuata presso la sede legale, salvo valida elezione di domicilio

  • art. 47 c.c.

    evocato nel motivo di ricorso in relazione al domicilio e alla sede della persona giuridica

  • art. 1362 c.c.

    evocato nel motivo di ricorso per l'interpretazione del contratto, ma la decisione si fonda sull'assenza di una clausola di elezione di domicilio

  • art. 145 c.p.c.

    norma richiamata per individuare il luogo della notificazione alle persone giuridiche

  • art. 46 c.c.

    evocato nel motivo in relazione alla sede della persona giuridica

  • art. 2193 c.c.

    l'iscrizione nel registro delle imprese rende opponibile ai terzi il trasferimento della sede legale

  • art. 2196 c.c.

    evocato nel motivo in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese

  • art. 345 c.p.c.

    consente la produzione in appello del documento non depositato in primo grado per causa non imputabile alla parte

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato in connessione con la cassazione della decisione e il rinvio al primo giudice

  • art. 383 c.p.c.

    norma posta a base della cassazione con rinvio al giudice di primo grado

Massime di principio

  • L'indicazione della sede di una società contenuta in un contratto non equivale, di per sé, a elezione di domicilio: per derogare alla regola generale della notificazione presso la sede legale occorre una dichiarazione espressa e inequivoca.
  • Per la notificazione degli atti introduttivi alle persone giuridiche, in assenza di valida elezione di domicilio, rileva la sede legale effettiva risultante al momento della notifica; il notificante deve verificare i dati aggiornati e può opporre la sola indicazione contrattuale della vecchia sede solo se quella sede sia ancora attuale o se vi sia vera elezione di domicilio.
  • L'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della sede legale è opponibile ai terzi; chi notifica l'atto deve tener conto del mutamento risultante dai registri pubblici.
  • La nullità della notificazione può giustificare la produzione in appello di documenti che non erano stati depositati in primo grado per causa non imputabile alla parte.
  • Quando il vizio della notificazione impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio in primo grado, la cassazione comporta rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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