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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17460/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Due dipendenti addetti a mansioni sanitarie hanno agito per ottenere il pagamento delle differenze retributive corrispondenti al tempo impiegato per la vestizione e la svestizione della divisa di servizio, nonché per il tempo di passaggio di consegne, asseritamente svolti prima dell'inizio e dopo la fine del turno senza retribuzione. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo che i lavoratori non avessero allegato in modo sufficientemente preciso la collocazione temporale della prestazione e la continuità tra tali operazioni e l'orario di lavoro. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2094 e 2099 c.c., sostenendo che il tempo tuta e il tempo di passaggio di consegne dovessero essere qualificati come orario di lavoro e quindi retribuiti; con il secondo motivo hanno denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il principio secondo cui il tempo di vestizione e svestizione rientra nell'orario di lavoro quando l'uso della divisa è imposto da esigenze di sicurezza e igiene connesse al servizio e all'incolumità del personale. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo relativo al vizio di motivazione. La sentenza di appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1 d.lgs. n. 66/2003

    "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni

    la Corte lo interpreta nel senso che il tempo di vestizione e svestizione è orario di lavoro quando il lavoratore è obbligato a trovarsi già vestito o a compiere tali operazioni in stretta connessione con la prestazione e sotto la disponibilità del datore di lavoro.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di subordinazione e di prestazione resa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

  • art. 2099 c.c.

    richiamato quale base della retribuibilità della prestazione lavorativa qualificata come orario di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza per vizio motivazionale rilevante come violazione di legge processuale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma sulla necessaria esposizione della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Le operazioni di vestizione e svestizione di indumenti di servizio imposti da esigenze di sicurezza o igiene rientrano nell'orario di lavoro quando il lavoratore deve essere già pronto all'inizio del turno e tali operazioni sono funzionalmente inserite nella prestazione.
  • Ai fini della qualificazione come orario di lavoro non è निर्णisivo che l'attività sia prestata su turni o che si accompagni a passaggi di consegne; ciò che conta è la necessaria disponibilità del lavoratore al datore di lavoro e la connessione funzionale delle operazioni con la prestazione lavorativa.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto con cassazione e rinvio, le censure ulteriori che dipendono logicamente dalla prima risultano assorbite.
  • La mancata precisa allegazione della collocazione temporale della prestazione può essere decisiva solo se impedisce di verificare la natura lavorativa del tempo controverso; se i fatti materiali rilevanti risultano incontestati e la disciplina positiva è univoca, la questione va risolta in base alla qualificazione giuridica del tempo impiegato.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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