Cassazione Civile, Ordinanza n. 17460/2026 del 02/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti addetti a mansioni sanitarie hanno agito per ottenere il pagamento delle differenze retributive corrispondenti al tempo impiegato per la vestizione e la svestizione della divisa di servizio, nonché per il tempo di passaggio di consegne, asseritamente svolti prima dell'inizio e dopo la fine del turno senza retribuzione. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo che i lavoratori non avessero allegato in modo sufficientemente preciso la collocazione temporale della prestazione e la continuità tra tali operazioni e l'orario di lavoro. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2094 e 2099 c.c., sostenendo che il tempo tuta e il tempo di passaggio di consegne dovessero essere qualificati come orario di lavoro e quindi retribuiti; con il secondo motivo hanno denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il principio secondo cui il tempo di vestizione e svestizione rientra nell'orario di lavoro quando l'uso della divisa è imposto da esigenze di sicurezza e igiene connesse al servizio e all'incolumità del personale. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo relativo al vizio di motivazione. La sentenza di appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
"orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni
la Corte lo interpreta nel senso che il tempo di vestizione e svestizione è orario di lavoro quando il lavoratore è obbligato a trovarsi già vestito o a compiere tali operazioni in stretta connessione con la prestazione e sotto la disponibilità del datore di lavoro.
richiamato per la nozione di subordinazione e di prestazione resa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
richiamato quale base della retribuibilità della prestazione lavorativa qualificata come orario di lavoro.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per vizio motivazionale rilevante come violazione di legge processuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla necessaria esposizione della motivazione della sentenza.
richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Le operazioni di vestizione e svestizione di indumenti di servizio imposti da esigenze di sicurezza o igiene rientrano nell'orario di lavoro quando il lavoratore deve essere già pronto all'inizio del turno e tali operazioni sono funzionalmente inserite nella prestazione.
- Ai fini della qualificazione come orario di lavoro non è निर्णisivo che l'attività sia prestata su turni o che si accompagni a passaggi di consegne; ciò che conta è la necessaria disponibilità del lavoratore al datore di lavoro e la connessione funzionale delle operazioni con la prestazione lavorativa.
- Quando un motivo di ricorso è accolto con cassazione e rinvio, le censure ulteriori che dipendono logicamente dalla prima risultano assorbite.
- La mancata precisa allegazione della collocazione temporale della prestazione può essere decisiva solo se impedisce di verificare la natura lavorativa del tempo controverso; se i fatti materiali rilevanti risultano incontestati e la disciplina positiva è univoca, la questione va risolta in base alla qualificazione giuridica del tempo impiegato.
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