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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00589/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod. pen. La censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito, già ritenute corrette e sufficientemente motivate dalla corte territoriale. La Cassazione rileva che il motivo era reiterativo di doglianze già esaminate e disattese, e che in sede di legittimità non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo unico non deducesse un effettivo vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma si risolvesse nella richiesta di una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    "violazione dell'art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen."

    Il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, perché in cassazione non è ammessa una rilettura degli elementi probatori riservata al giudice di merito.

  • art. 648 c.p.

    "in relazione all'art. 648 cod. pen."

    La decisione richiama la norma incriminatrice a fondamento del capo di imputazione, ma non sviluppa un autonomo principio interpretativo sulla fattispecie di ricettazione, limitandosi a confermare la correttezza della condanna di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    È richiamato il principio per cui alla Corte di cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, poiché la loro valutazione spetta esclusivamente al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione, una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso per cassazione, se non evidenzia specifici vizi della motivazione o violazioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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