Cassazione Civile, Sentenza n. 13312/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della Delibera CONSOB n. 20828/21.02.2019 che aveva irrogato sanzioni pecuniarie a Stefano Cao (CEO) e Alberto Maria Chiarini (CFO) e aveva ingiunto a Saipem, in solido, il pagamento complessivo di €350.000, per presunte carenze informative nel Prospetto e Supplemento relativi all'aumento di capitale Aucap 2016. Le contestazioni principali riguardavano: omissione nel Prospetto delle reali stime di chiusura 2015 (Guidance 2015), omissione di informazioni sulle reali prospettive del Gruppo e sul fabbisogno finanziario per i 12 mesi successivi (art.94 T.U.F.), non corretta rappresentazione delle assunzioni sottostanti la dichiarazione sul Capitale Circolante Netto e mancata comunicazione di uno "scenario ENI" sul prezzo del petrolio aggiornato (artt.97 e 115 T.U.F.). Saipem chiedeva annullamento o, in subordine, rideterminazione della sanzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso principale, ha rigettato i restanti motivi del ricorso principale e ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da CONSOB. In pratica: il ricorso principale di Saipem è stato in gran parte respinto; la Cassazione ha rilevato una specifica incompletezza motivazionale della sentenza di merito (riguardo alla valutazione della "Guidance 2015" e delle evidenze del budget de facto) e ha cassato in parte la sentenza della Corte d'Appello di Milano, rinviando la causa alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per riesaminare quegli aspetti (valutazione e incidenza del calo delle commesse e dello scenario ENI sulla Guidance 2015 e sulla documentazione d'offerta). La Corte ha confermato altresì che molte questioni sollevate erano valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità e ha ritenuto non violati i principi procedurali invocati da Saipem (separazione funzioni istruttorie/decisorie, contraddittorio), salvo la specifica censura ricondotta al vizio motivazionale indicato sopra. Sulle sanzioni, la Corte d'Appello in precedenza le aveva già ridotte; la Cassazione non ha riaperto complessivamente la misurazione, ma ha rimesso al giudice di merito la verifica circa la portata del motivo cassato
Norme richiamate
Testo Unico della Finanza (T.U.F.)
art. 94, commi 2 e 7; art. 97, comma 1; art. 115, comma 1, lett. a); art. 191; art. 195 (commi 1, 4, 9)
Le disposizioni sono state interpretate come fondamento della responsabilità sanzionatoria per informazioni incomplete o fuorvianti nel prospetto; l'opposizione ex art.195 T.U.F. è il rimedio giurisdizionale competente e la valutazione sulla completezza/integrità delle informazioni rientra primariamente nel sindacato di merito del giudice dell'opposizione
Principi richiamati con riferimento alla natura delle sanzioni amministrative: per integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la colpa semplice; l'art.3 (gradazione della colpa) è parametro per la determinazione della sanzione
art. 360, nn. 3 e 5; art. 132, comma 2, n. 4; art. 116
Gli strumenti di censura in Cassazione sono stati applicati per verificare vizi di diritto, vizio motivazionale e mancato esame di fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze che sono mera rinnovazione di valutazioni di merito
Richiamati in relazione al valore probatorio di documenti (e-mails, appunti) e alle presunzioni: la Corte ha ritenuto che le e-mail e il "budget de facto" costituiscono prova documentale e che la valutazione delle prove è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto
Comunicazioni e linee guida ESMA
communication n. 667/2015 (linee guida su CCN e prospetto)
Le linee guida ESMA sono state utilizzate come parametro interpretativo per stabilire come calcolare il Capitale Circolante Netto e per valutare la rilevanza delle restrizioni di cassa: la Corte d'Appello ha fatto riferimento al rigore ESMA per sostenere l'obbligo di adeguata informativa
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
art. 6 (diritto a un giusto processo)
Richiamata per spiegare i limiti dell'invocazione del principio del contraddittorio nell'ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori; la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea secondo cui non ogni carenza nel contraddittorio amministrativo equivale a violazione dell'art.6 se il provvedimento è successivamente impugnabile davanti a un giudice con pieno contraddittorio
art. 13, comma 1-bis e 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo, per il ricorrente principale, del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di esito del ricorso secondo i criteri temporali richiamati dalla Corte
Massime di principio
- In materia di prospetti e documentazione d'offerta, i documenti interni (e-mail, budget di lavoro, "guidance") che contengono stime o previsioni possono assumere valore probatorio e devono essere valutati come elementi integrativi del quadro informativo: se tali documenti rivelano scostamenti rilevanti rispetto ai dati pubblicati, è opportuno aggiornarli o citarli nel prospetto.
- Le restrizioni sulla disponibilità di liquidi a livello di società controllate (vincoli di trasferimento) possono incidere sul calcolo del Capitale Circolante Netto ai fini del prospetto: occorre spiegare chiaramente la natura della cassa "vincolata" e motivare perché sia o non sia considerabile disponibile secondo i criteri ESMA.
- Se esistono scenari o studi interni (es. "scenario ENI") che aggiornano le prospettive macro (prezzo del petrolio, indicatori di settore) rilevanti per la redditività, essi vanno valutati e, se significativi, citati o richiamati nella documentazione offerta per evitare omissioni rilevanti.
- Le questioni procedurali (separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, contraddittorio amministrativo) sono soggette a limiti: l'irregolarità formale dell'istruttoria non sempre determina l'annullamento se esiste possibilità di sindacato giurisdizionale e il giudice dell'opposizione può ritenere il procedimento sufficientemente istruito.
- In sede di impugnazione in Cassazione molte doglianze relative a valutazioni probatorie sono inammissibili se si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito; invece, la Cassazione è ricettiva rispetto a vizi di motivazione manifesti e a contraddizioni logico-giuridiche che rendano incomprensibile il percorso valutativo del giudice di merito.
- Per le società emittenti è prudente adottare una politica di aggiornamento e trasparenza tempestiva delle informazioni rilevanti emerse dopo l'approvazione di un piano strategico ma prima o durante un'offerta pubblica, onde ridurre il rischio di sanzioni per omissione informativa.
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