Parere n. 229/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla società Dal Zotto S.a.s. di Dal Zotto Armando & C. (Avv. Giuseppe Ribaudo) contro il Comune di Pantelleria e lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Pantelleria per l’annullamento, previa idonea misura cautelare, del provvedimento del SUAP, prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO/0022909 del 6 febbraio 2025, con cui è stata disposta l’archiviazione della pratica n. 01648170817-03042024-1558, relativo al progetto di nuova costruzione di un deposito commerciale di oli minerali; di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’archiviazione, disposta il 6 febbraio 2025 dal SUAP del Comune di Pantelleria, della pratica per la realizzazione di un deposito commerciale di oli minerali in zona B/0.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato l’archiviazione della pratica presentata il 3 aprile 2024 per realizzare un deposito commerciale di oli minerali su un’area di 2.226 mq in zona B/0 del PRG. Ha dedotto: (I) carenza di istruttoria e motivazione, mancata attivazione del contraddittorio ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010; (II) illegittimo mancato avvio della procedura derogatoria prevista dall’art. 8, sul presupposto che il PRG non individuerebbe aree produttive adeguate; (III) omissione della valutazione della possibilità di autorizzare l’intervento in deroga, richiamando anche l’art. 38 l. n. 133/2008 e una relazione tecnica asseverata; (IV) mancata ponderazione dell’interesse pubblico alla realizzazione del deposito e violazione di proporzionalità e ragionevolezza; (V) disparità di trattamento, contraddittorietà e lesione dell’affidamento, in ragione di un precedente progetto per un deposito GPL sulla stessa area, nonché richiesta di danno da ritardo e da provvedimento ingiusto. Il Collegio ha inoltre verificato, a seguito di istruttoria, se al 3 aprile 2024 vi fossero aree D/1 sufficienti per l’insediamento produttivo.
Il parere
Il ricorso è respinto. I motivi I, II e III sono infondati nella parte in cui contestano l’istruttoria e l’applicazione dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010: l’istruttoria comunale e quella integrativa disposta dal Collegio hanno accertato che, alla data della domanda, il PRG individuava aree D/1 disponibili e sufficienti per l’intervento. La procedura derogatoria dell’art. 8 presuppone la mancata individuazione di aree produttive o la loro insufficienza e, in quanto eccezionale, non può essere usata come modalità ordinaria di variante urbanistica. È quindi legittima l’archiviazione fondata sull’incompatibilità del deposito, attività produttiva, con la destinazione B/0. La censura relativa all’art. 10-bis è respinta: considerata la natura vincolata dell’esito, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990. I richiami agli artt. 20 l. n. 241/1990 e 118 Cost. nel primo motivo sono inammissibili perché non accompagnati da una censura puntuale. Nel terzo motivo è inoltre inammissibile, per genericità, la dedotta violazione dell’art. 38 l. n. 133/2008. Il quarto motivo è infondato: non sussisteva un obbligo di bilanciamento con l’interesse economico della società in assenza dei presupposti per la deroga, e le scelte di pianificazione legittimamente applicate prevalgono sulla posizione privata. Il quinto motivo è infondato quanto a disparità di trattamento, affidamento e contraddittorietà: il precedente procedimento per il deposito GPL non aveva prodotto un’autorizzazione né una variante definitivamente approvata. Sono inammissibili per genericità le censure basate sugli artt. 3 l. n. 241/1990 e 97 Cost.; è inammissibile in sede di ricorso straordinario la domanda, genericamente formulata, di risarcimento del danno da ritardo o da provvedimento ingiusto.
Osservazioni
Motivo I - Istruttoria, motivazione e preavviso di rigetto
Respinto quanto alle censure di difetto di istruttoria e motivazione: il SUAP svolse la fase preistruttoria e acquisì il parere urbanistico, che accertava l’incompatibilità della destinazione B/0 con il deposito e la disponibilità di aree D/1. Respinta la censura ex art. 10-bis l. n. 241/1990 perché l’esito era vincolato e non avrebbe potuto essere diverso; inammissibili per genericità i richiami agli artt. 20 l. n. 241/1990 e 118 Cost.
Motivo II - Presupposti della procedura ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010
Respinto: la procedura derogatoria è attivabile solo quando il PRG non individui aree per insediamenti produttivi o queste siano insufficienti. L’istruttoria ha dimostrato che le aree D/1 erano disponibili e sufficienti; la procedura eccezionale non può fungere da modalità ordinaria di variante urbanistica.
Motivo III - Autorizzazione in deroga e art. 38 l. n. 133/2008
Respinto quanto all’omessa attivazione della deroga, non sussistendone i presupposti e non essendo dovuta ulteriore istruttoria. Inammissibile per genericità e indeterminatezza la censura relativa all’art. 38 l. n. 133/2008.
Motivo IV - Interesse pubblico, proporzionalità e ragionevolezza
Respinto: accertata l’incompatibilità urbanistica e l’assenza dei presupposti per la deroga, il Comune non era tenuto a bilanciare l’interesse economico della società con le scelte generali di pianificazione. La posizione privata è recessiva rispetto a tali scelte.
Motivo V - Precedente progetto, affidamento, disparità di trattamento e danni
Respinto quanto a disparità di trattamento, affidamento e contraddittorietà: il precedente progetto per il deposito GPL non era stato autorizzato e la variante ordinaria adottata dal Consiglio comunale nel 2007 non aveva ottenuto approvazione definitiva. Inammissibili per genericità le censure ex artt. 3 l. n. 241/1990 e 97 Cost.; inammissibile in sede di ricorso straordinario la domanda generica di risarcimento del danno da ritardo o da provvedimento ingiusto.
Norme richiamate
L'inserimento di un'attività di deposito olii (tipicamente produttiva) in una zona B/0 (piani di recupero di insediamenti residenziali) attraverso la procedura dell'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 non è realizzabile stante che l’art. 8 cit., da un lato presuppone che lo strumento urbanistico generale non individui aree destinate all’insediamento produttivo o individui aree non sufficienti, dall’altro il procedimento semplificato indicato, consiste in un procedimento derogatorio di carattere eccezionale e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico generale.
La procedura semplificata e derogatoria è ammessa soltanto se il piano urbanistico non individua aree produttive o se quelle individuate sono insufficienti; non può sostituire la variante urbanistica ordinaria quando tali presupposti mancano.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990
Nel caso di specie, il provvedimento assume carattere vincolato in ragione della difformità dell'intervento rispetto alle norme del PRG vigenti, la cui applicazione come indicato nel parere urbanistico vincolante, giustifica e motiva il provvedimento di archiviazione del SUAP. Tale presupposto oggettivo e di conseguenza l’esito finale del procedimento, non sarebbero stati superabili attraverso l’apporto partecipativo preventivo al provvedimento finale inidoneo, ripetesi, a mutare l'esito finale della decisione.
La violazione di una norma procedimentale, compreso l’omesso preavviso ex art. 10-bis, non comporta annullabilità quando l’atto è vincolato e risulta palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
La censura relativa alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per non aver il SUAP avviato il contraddittorio mediante la comunicazione del preavviso di rigetto, va ugualmente respinta.
Nel caso concreto, l’omissione del preavviso di rigetto non invalida il provvedimento perché l’esito era vincolato e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificarlo, secondo la lettura dell’art. 21-octies, comma 2.
art. 5 d.P.R. n. 447/1998
Pertanto, per il suddetto progetto, non è stata attivata la procedura di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 all’epoca vigente (ora art. 8, del d.P.R. n. 160/2010), ma una procedura di variante ordinaria che il consiglio comunale ha adottato con propria deliberazione n. 34 del 25 ottobre 2007 ma che nonostante sia stata trasmessa con nota prot. n. 2921 del 6 febbraio 2009 all’Assessorato regionale territorio e ambiente per l’approvazione definitiva, nemmeno tale approvazione è intervenuta.
Il precedente progetto per il deposito GPL non conseguì l’autorizzazione tramite la procedura derogatoria: fu avviata una variante ordinaria, adottata dal Comune ma mai approvata definitivamente, sicché non fonda un titolo o un affidamento tutelabile.
art. 10, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Infine, deve ritenersi inammissibile in questa sede, il riferimento (peraltro generico) ad un presunto danno da ritardo o da provvedimento ingiusto, non essendo ammissibile la tutela risarcitoria nell’ambito del ricorso straordinario.
Il parere esclude la tutela risarcitoria nell’ambito del ricorso straordinario; tuttavia, il testo non richiama espressamente l’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, quindi la citazione normativa non è ricavabile dal provvedimento.
Massime di principio
- La procedura derogatoria per gli insediamenti produttivi prevista dall’art. 8 d.P.R. n. 160/2010 richiede che il piano urbanistico non individui aree produttive oppure che le aree individuate siano insufficienti; in mancanza di tali presupposti, la deroga non può essere impiegata per ottenere una variante urbanistica in via ordinaria.
- Quando l’istruttoria accerta che l’intervento produttivo è incompatibile con la destinazione urbanistica dell’area e che sono disponibili aree produttive adeguate, il SUAP può archiviare la pratica sulla base del parere urbanistico; non è dovuta l’attivazione del procedimento derogatorio ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità di un provvedimento vincolato se è palese che l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificarne il contenuto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990.
- L’adozione comunale di una variante urbanistica, in assenza della sua approvazione definitiva, non costituisce autorizzazione all’intervento e non fonda un affidamento tutelabile nella realizzazione del progetto.
- Nel ricorso straordinario non è ammissibile la domanda di tutela risarcitoria per danno da ritardo o da provvedimento ingiusto.
Archiviazione della pratica per un deposito commerciale di oli minerali
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di ricorso straordinario, esamina l’impugnazione dell’archiviazione disposta dal SUAP del Comune di Pantelleria per un progetto di deposito commerciale di oli minerali in area classificata B/0. Il ricorso è respinto.
Fatti e procedimento
La società presentò il 3 aprile 2024 una pratica per realizzare un deposito commerciale su un’area di 2.226 mq in via Kazen, censita al foglio 9, particelle 5 e 934. Il SUAP archiviò la pratica il 6 febbraio 2025, richiamando il parere urbanistico negativo: l’area ricadeva in zona B/0, destinata a piani di recupero di insediamenti residenziali, mentre l’attività produttiva era ammessa nelle zone D/1.
La società aveva richiamato un precedente progetto per un deposito di bombole GPL, presentato nel 2003. In quella vicenda il Dipartimento regionale urbanistica aveva espresso parere negativo nel 2005 sulla procedura derogatoria allora prevista dall’art. 5 d.P.R. n. 447/1998. Il Consiglio comunale aveva poi adottato nel 2007 una variante ordinaria, ma questa non era mai stata approvata definitivamente. Pertanto, il precedente procedimento non aveva autorizzato l’intervento né modificato efficacemente la disciplina urbanistica dell’area.
Istruttoria sull’offerta di aree produttive
Con parere interlocutorio n. 141/2026, il Collegio aveva chiesto di verificare se, al 3 aprile 2024, il PRG individuasse aree produttive e se queste fossero sufficienti. La relazione del responsabile comunale, trasmessa il 12 giugno 2026 con elaborati e confronto cartografico, ha confermato che le aree D/1 della zona industriale di contrada Kazen erano per la maggior parte ancora disponibili e sufficienti ad accogliere il progetto.
Applicazione dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010
Il Collegio afferma che la procedura derogatoria dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010 è utilizzabile solo quando il piano urbanistico non individui aree per gli insediamenti produttivi o quando quelle individuate siano insufficienti. Si tratta di un procedimento eccezionale, che non può essere trasformato in uno strumento ordinario per modificare la pianificazione. Poiché le aree D/1 erano sufficienti e disponibili, mancavano i presupposti per avviare la deroga; l’incompatibilità tra deposito produttivo e zona B/0 giustificava l’archiviazione.
Motivi procedimentali e partecipazione
Le censure di carenza d’istruttoria e motivazione sono respinte: il SUAP aveva esaminato la documentazione e coinvolto l’ufficio urbanistica, e la successiva istruttoria ha confermato la disponibilità delle aree produttive. È respinta anche la censura per mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990: l’esito era vincolato dalla disciplina urbanistica e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificarlo, sicché opera l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo. I richiami agli artt. 20 l. n. 241/1990 e 118 Cost. sono dichiarati inammissibili per mancanza di una censura specifica.
Interesse pubblico e affidamento
Il Comune non era tenuto a bilanciare l’interesse economico della società con le scelte generali di pianificazione, una volta accertata l’incompatibilità urbanistica e l’assenza dei presupposti per la deroga. Il precedente progetto per il deposito GPL non fonda un affidamento tutelabile né dimostra disparità di trattamento, poiché non aveva ottenuto l’approvazione definitiva della variante. Sono dichiarate inammissibili per genericità le censure relative agli artt. 3 l. n. 241/1990 e 97 Cost.
Esito e tutela risarcitoria
Il Collegio respinge il ricorso. Dichiara inoltre inammissibile in questa sede il riferimento, formulato genericamente, al danno da ritardo e al danno da provvedimento ingiusto, poiché la tutela risarcitoria non è ammissibile nell’ambito del ricorso straordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 2 ott 2026Parere n. 228/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 ott 2026Parere n. 230/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 ott 2026Parere n. 231/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 ott 2026Parere n. 232/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 ott 2026Parere n. 233/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 ott 2026Parere n. 234/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →