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Parere

Parere n. 230/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor Francesco Pedone (prof. avv. Aurelio D’Amico), contro il Comune di Bagheria per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del dirigente della direzione V, di diniego di istanza di condono edilizio n. 32 del 13 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del diniego di condono edilizio n. 32 del 13 novembre 2025 relativo a un immobile a due elevazioni fuori terra in Strada Comunale Esterna Torre Amalfitano.

Esito

ESTINZIONE

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono edilizio del 13 novembre 2025 e gli atti presupposti, compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 13 aprile 2025 ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha dedotto: l’inesistenza materiale e giuridica, o l’omessa notificazione, della comunicazione di avvio; l’illegittimità e l’illogicità del diniego; la temporaneità dell’opera; la violazione della legge n. 241/1990 quanto all’indicazione dei termini per impugnare davanti al TAR e al Presidente della Regione; e i presupposti per la sospensione cautelare. La domanda cautelare era stata respinta con parere n. 139/2026 del 20 maggio 2026. Successivamente, il difensore, munito di procura speciale, ha trasmesso al Comune il 14 aprile 2026 una formale rinuncia al ricorso, comunicando anche l’inizio dei lavori per l’eliminazione delle opere abusive.

Il parere

Il Collegio non esamina nel merito i motivi di impugnazione, poiché il difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri, ha formalmente rinunciato al ricorso straordinario con atto trasmesso al Comune di Bagheria il 14 aprile 2026. Ritenuta rituale la rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a., il Consiglio esprime il parere che il procedimento sia dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in conformità al precedente Cgars, Sezioni riunite, n. 185/2025. La domanda cautelare era già stata respinta; nessuna decisione è resa sui motivi di merito.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso

Il difensore, munito di procura speciale rilasciata il 9 marzo 2026, ha rinunciato formalmente al ricorso con comunicazione inviata al Comune di Bagheria il 14 aprile 2026. La rinuncia è ritenuta rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e determina l’estinzione del procedimento.

Motivi di merito e domanda cautelare

I motivi relativi al diniego di condono e la domanda di sospensione non sono esaminati nel merito a seguito della rinuncia. La domanda cautelare era stata respinta con parere n. 139/2026 del 20 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La relazione dell’Ufficio legislativo e legale, evidenzia, altresì, la regolarità fiscale del ricorso e la piena ritualità della rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso straordinario, presentata dal difensore munito dei necessari poteri, è ritenuta rituale.

  • art. 85, comma 1, c.p.a.

    Al riguardo il Collegio, preso atto che il difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri (procura speciale in atti rilasciata in data 9 marzo 2026), con atto trasmesso al Comune di Bagheria (prot. n. 26288/26 del 14 aprile 2026), ha formalmente rinunciato al ricorso straordinario, ritiene che debba essere dichiarata l’estinzione del procedimento per rinuncia ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. (in senso conforme, Cgars, sez. riun., 185/2025).

    La rinuncia formalizzata dal difensore munito di procura comporta la dichiarazione di estinzione del procedimento.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Al riguardo il Collegio, preso atto che il difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri (procura speciale in atti rilasciata in data 9 marzo 2026), con atto trasmesso al Comune di Bagheria (prot. n. 26288/26 del 14 aprile 2026), ha formalmente rinunciato al ricorso straordinario, ritiene che debba essere dichiarata l’estinzione del procedimento per rinuncia ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. (in senso conforme, Cgars, sez. riun., 185/2025).

    La disposizione è applicata quale fondamento, insieme all’art. 85, comma 1, c.p.a., della declaratoria di estinzione per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso straordinario, se formalizzata da un difensore munito dei necessari poteri, comporta l’estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

Estinzione del ricorso straordinario contro il diniego di condono edilizio

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario contro il diniego del Comune di Bagheria di un’istanza di condono edilizio. Il procedimento si è concluso per rinuncia del ricorrente, senza esame dei motivi di merito.

Oggetto del ricorso e motivi dedotti

Il ricorso, presentato il 9 marzo 2026, chiedeva l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 32 del 13 novembre 2025, relativo a un immobile a due elevazioni fuori terra sito in Strada Comunale Esterna Torre Amalfitano, identificato al N.C.E.U. al foglio 26, particella 884, nonché degli atti presupposti. Tra questi figurava l’avvio del procedimento di diniego della sanatoria del 13 aprile 2025, prot. n. 26290, adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il ricorrente aveva contestato l’esistenza o la notificazione della comunicazione di avvio, la legittimità e la logicità del diniego, la valutazione della temporaneità dell’opera e l’indicazione dei termini per le eventuali impugnazioni. Aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare del provvedimento.

Rinuncia e valutazione del Collegio

Con parere n. 139/2026 del 20 maggio 2026, la domanda cautelare era stata respinta. In seguito, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale rilasciata il 9 marzo 2026, ha trasmesso al Comune di Bagheria, il 14 aprile 2026, una comunicazione di rinuncia al ricorso, accompagnata dall’avviso di inizio dei lavori per l’eliminazione delle opere abusive. La rinuncia è stata acquisita agli atti e ritenuta rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

Esito

Il Collegio, senza pronunciarsi sui motivi di merito, ha ritenuto che la rinuncia determinasse l’estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., richiamando in senso conforme il precedente Cgars, Sezioni riunite, n. 185/2025. Il parere conclusivo è quindi nel senso che il procedimento sul ricorso straordinario sia dichiarato estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia

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