Parere n. 234/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Isola verde s.r.l. (Avv.ti Antonio Scuderi e Michele Bartoli) contro la Regione Siciliana – Assessorato regionale delle attività produttive e nei confronti delle società Cars Italia e Dental Progress Three s.r.l. per l’annullamento del decreto-direttore-generale n. 507/9.S. del 25 febbraio 2026, recante «Approvazione delle graduatorie definitive, nell’ambito dell’Avviso pubblico DIGIT IMPRESE-Azione 1.2.2. PR FESR Sicilia 2021-2027», con i relativi allegati, nella parte in cui ha escluso dalla fase istruttoria l’istanza della società ricorrenti (cod. SAP-05_02364144, posizione n. 304 dell’elenco generale) e relativi atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto direttoriale n. 507/9.S. del 25 febbraio 2026, recante l’approvazione delle graduatorie definitive dell’Avviso DIGIT IMPRESE – Azione 1.2.2 PR FESR Sicilia 2021-2027, nella parte in cui aveva escluso l’istanza della ricorrente dalla fase istruttoria.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente aveva impugnato il decreto di approvazione delle graduatorie definitive e gli atti presupposti e conseguenti, lamentando l’illegittima esclusione dalla fase istruttoria della propria domanda di agevolazione, identificata dal codice SAP-05_02364144 e collocata al n. 304 dell’elenco generale. Nel corso del procedimento, il Dipartimento regionale delle attività produttive, con d.d.g. n. 2206/9.S. del 20 luglio 2026, è intervenuto in autotutela ammettendo la domanda in graduatoria in posizione utile. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la restituzione del contributo unificato, invocando la soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa ritiene che, essendo stato pienamente conseguito il bene della vita richiesto mediante l’ammissione della domanda in posizione utile, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; la domanda cautelare resta assorbita. Rileva inoltre che l’intervento in autotutela ha riconosciuto l’illegittimità e l’erroneità della lex specialis e della graduatoria precedentemente approvata, in coerenza con i vizi dedotti dalla ricorrente. Ne consegue la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e la restituzione alla ricorrente del contributo unificato, qualora versato, secondo il precedente delle Sezioni riunite n. 125/2026.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L’ammissione in graduatoria in posizione utile, disposta in autotutela con d.d.g. n. 2206/9.S. del 20 luglio 2026, ha soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale della ricorrente; va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere e la domanda cautelare resta assorbita.
Restituzione del contributo unificato
Poiché l’intervento in autotutela ha riconosciuto l’illegittimità e l’erroneità della lex specialis e della graduatoria impugnata, sussiste la soccombenza virtuale dell’Amministrazione; va disposto il rimborso del contributo unificato alla ricorrente, qualora versato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando un provvedimento adottato in autotutela soddisfa integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, il Consiglio di giustizia amministrativa può dichiarare la cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare.
- Ai fini della restituzione del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere, può rilevare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione quando l’intervento in autotutela riconosce l’illegittimità dell’atto impugnato e accoglie la pretesa sostanziale del ricorrente.
Esclusione da una graduatoria per agevolazioni alle imprese
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro l’esclusione di una società dalla fase istruttoria dell’Avviso DIGIT IMPRESE – Azione 1.2.2 del PR FESR Sicilia 2021-2027. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato gli effetti dell’ammissione della domanda in graduatoria, intervenuta in autotutela durante il procedimento.
Premesse e domanda
La società aveva impugnato il d.d.g. n. 507/9.S. del 25 febbraio 2026, che aveva approvato le graduatorie definitive, nella parte in cui aveva escluso dalla fase istruttoria la sua istanza, contraddistinta dal codice SAP-05_02364144 e collocata al n. 304 dell’elenco generale. Erano stati impugnati anche gli atti presupposti e conseguenti.
La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità dell’esclusione e, dopo il successivo intervento amministrativo, ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la restituzione del contributo unificato per soccombenza virtuale.
Intervento in autotutela e valutazione del Collegio
Con d.d.g. n. 2206/9.S. del 20 luglio 2026, il Dipartimento regionale delle attività produttive ha ammesso la domanda della ricorrente in graduatoria, in posizione utile. Il Collegio considera così integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito, sicché ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La domanda cautelare è assorbita.
Il parere rileva inoltre che, intervenendo in autotutela, il Dipartimento ha riconosciuto l’illegittimità e l’erroneità della lex specialis e della graduatoria originariamente approvata, in coerenza con i vizi dedotti dalla società.
Esito e contributo unificato
Il Consiglio di giustizia amministrativa esprime il parere che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e che sia restituito alla ricorrente il contributo unificato, qualora versato. La restituzione è fondata sulla soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con richiamo al precedente delle Sezioni riunite n. 125/2026.
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