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Parere

Parere n. 232/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor Giacomo Fontana, rappresentato e difeso dall’avv. Pieranna Filippi, contro il Comune di Castellammare del Golfo, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, per l’annullamento del provvedimento del Comune di Castellammare del Golfo rep_prov_tp/tp-supro/0000984 del 7 gennaio 2026, che ha rigettato l’istanza di permesso di costruire prot. tp-supro 48829 del 19 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il diniego del 7 gennaio 2026 del permesso di costruire richiesto per una nuova costruzione residenziale in area agricola classificata anche come zona di rispetto archeologico “R.A.”

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente impugna il provvedimento comunale che ha rigettato e archiviato l’istanza di permesso di costruire presentata il 19 aprile 2024 per una casetta residenziale sulle particelle 59, 615 e 616 del foglio 7, in contrada Piano Vignazze. Deduce, in via principale, che il Comune abbia applicato automaticamente gli artt. 100 e 107 delle N.T.A. del P.R.G., ritenendo l’intera zona “R.A.” assolutamente inedificabile senza coordinare tali previsioni con il Piano Paesaggistico dell’Ambito 1, approvato nel 2010, e con la fascia di rispetto archeologico di 50 metri prevista dall’art. 42, lett. b), delle relative N.T.A. Sostiene che il lotto, secondo la relazione archeologica prodotta, disti circa 450-460 metri dal sito n. 66 “Case Galanti” e ricada nel Paesaggio Locale 6, ambito 6b, nel quale sarebbe ammessa l’edificazione previo nulla osta della Soprintendenza. Denuncia violazione degli artt. 143 e 145 del d.lgs. 42/2004, travisamento della perimetrazione, difetto d’istruttoria, illogicità, sproporzione e contraddittorietà, anche per l’omessa considerazione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 12 maggio 2025. In via subordinata contesta la legittimità della perimetrazione “R.A.” del P.R.G. nella parte in cui estenderebbe il vincolo oltre la fascia individuata dal Piano Paesaggistico. Chiede inoltre la sospensione cautelare, allegando il pregiudizio derivante dall’impossibilità di edificare.

Il parere

Il Consiglio non decide, allo stato, né il merito del ricorso né la domanda cautelare: sospende l’espressione del parere e dispone un approfondimento istruttorio. Ritiene necessario accertare l’origine e i fondamenti tecnici della perimetrazione “R.A.” del P.R.G., l’eventuale adeguamento del piano comunale al Piano Paesaggistico Ambito 1, l’esistenza di atti che giustifichino una tutela più ampia della fascia di 50 metri, la precisa posizione del sedime rispetto al sito archeologico n. 66 e alle aree tutelate, nonché l’estensione dell’esame svolto dalla Soprintendenza nel rilascio del nulla osta. Il Comune deve depositare, entro 45 giorni dalla comunicazione del parere, la Tavola P1A in formato cartaceo e digitale georeferenziato, una relazione tecnico-illustrativa sull’origine e sui presupposti della perimetrazione, gli atti relativi all’eventuale adeguamento del P.R.G. e una comparazione cartografica georeferenziata con l’indicazione delle distanze. La Soprintendenza deve depositare una relazione sui vincoli considerati, sulla collocazione dell’area rispetto al sito e alla fascia di 50 metri e sui profili archeologici valutati nel nulla osta. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana deve produrre una relazione tecnico-amministrativa e cartografica sulla perimetrazione del sito, della fascia e delle particelle, nonché sulla coerenza tra la zona “R.A.” comunale e il Piano Paesaggistico. Il Collegio avverte che l’eventuale mancata produzione potrà consentire di trarre argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il parere resta interlocutorio e non contiene una statuizione definitiva sulla sospensione cautelare.

Osservazioni

Perimetrazione “R.A.” del P.R.G. e fondamento istruttorio

Il Comune deve chiarire se la classificazione “R.A.” sulle particelle interessate derivi da specifiche indagini archeologiche e paesaggistiche o dal recepimento della pregressa cartografia dei vincoli ex legge n. 431/1985, indicando elaborati, studi e istruttoria comunale posti a fondamento dell’estensione oltre la fascia di 50 metri.

Adeguamento del P.R.G. al Piano Paesaggistico Ambito 1

Il Comune deve documentare l’eventuale procedimento di adeguamento del P.R.G. e delle N.T.A. al Piano Paesaggistico approvato nel 2010, precisando gli atti adottati, lo stato del procedimento e le ragioni dell’eventuale mancato adeguamento; deve inoltre indicare se sussistano atti idonei a giustificare la perdurante applicazione di una tutela più ampia.

Localizzazione del progetto e distanze dal sito archeologico

Occorre una sovrapposizione cartografica georeferenziata della Tavola P1A del P.R.G., della Tavola 8 del Piano Paesaggistico, del sito n. 66 “Case Galanti”, della fascia di rispetto di 50 metri, delle particelle interessate e dell’area di sedime, con indicazione puntuale delle distanze e delle eventuali ulteriori aree di tutela.

Nulla osta della Soprintendenza

La Soprintendenza deve specificare quali vincoli paesaggistici e archeologici abbia considerato nel rilascio del nulla osta del 12 maggio 2025, se abbia verificato la collocazione dell’intervento nel sito o nella fascia di 50 metri e se abbia valutato i profili archeologici.

Perimetrazione regionale del sito “Case Galanti”

L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana deve fornire la perimetrazione cartografica del sito n. 66 e della fascia di 50 metri, chiarire se le particelle ricadano in tali aree o in ulteriori zone di tutela e indicare la coerenza, compatibilità o eventuale non coincidenza della zona “R.A.” comunale con il Piano Paesaggistico.

Conseguenze della mancata produzione istruttoria

Il Collegio avverte che, in caso di mancato riscontro alla richiesta di documenti e informazioni ritenuti rilevanti, potranno essere desunti argomenti di giudizio sfavorevoli alla parte inadempiente ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 42/2004

    il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 145 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 42 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Ambito 1 “Area dei rilievi del Trapanese”, nonché degli artt. 100 e 107 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Castellammare del Golfo

    La disposizione è richiamata nell’ambito della contestazione relativa alla pianificazione paesaggistica e alla disciplina delle aree archeologiche; il parere interlocutorio non ne definisce l’applicazione al caso, rinviando la valutazione dopo l’istruttoria.

  • art. 145 d.lgs. 42/2004

    la disciplina deve essere interpretata e applicata alla luce del Piano Paesaggistico Ambito 1, approvato nel 2010, il quale, in attuazione degli artt. 142 e 143 del Codice dei beni culturali, ha individuato puntualmente il sito archeologico n. 66 “Case Galanti” e previsto una fascia di inedificabilità limitata a metri 50 dal sito, non già un divieto generalizzato esteso all’intera perimetrazione comunale “R.A.”.

    Il ricorrente invoca la prevalenza della pianificazione paesaggistica regionale sulle previsioni urbanistiche comunali difformi. Il Collegio non risolve la questione e richiede di accertare l’adeguamento del P.R.G. e l’eventuale esistenza di atti che sostengano una tutela più estesa.

  • art. 42, lett. b), N.T.A. del Piano Paesaggistico Ambito 1

    La relazione archeologica prodotta in atti evidenzia, invece, che l’area di intervento si trova a circa 460 metri dal sito “Case Galanti” e, dunque, ben oltre il limite di 50 metri previsto dall’art. 42, lett. b), delle N.T.A. del Piano Paesaggistico.

    Il limite di 50 metri è centrale per verificare se il sedime ricada nella fascia di tutela, ma la distanza allegata dal ricorrente deve essere accertata mediante la documentazione cartografica richiesta dal Collegio.

  • artt. 100 e 107 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Castellammare del Golfo

    il Comune ha richiesto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la trasmissione di «atti e documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati, che ostano al rilascio del P.D.C., entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione».

    Gli artt. 100 e 107 costituiscono la disciplina comunale invocata per qualificare l’area come zona di rispetto archeologico e ostare all’edificazione. La loro compatibilità e portata rispetto al Piano Paesaggistico non sono decise nel parere interlocutorio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Alla luce di tali considerazioni, il Comune ha richiesto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la trasmissione di «atti e documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati, che ostano al rilascio del P.D.C., entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione».

    La disposizione è menzionata per la comunicazione dei motivi ostativi trasmessa nel procedimento edilizio; il Collegio non esamina autonomamente la regolarità del preavviso di rigetto.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Si avverte, sin da ora, che nel caso di mancato riscontro potrà trovare applicazione la regola di giudizio di cui all’art. 64, comma 4, del c.p.a. - espressione di un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c. - che consente al giudice, qualora abbia disposto il deposito di documenti o informazioni ritenuti rilevanti ai fini della decisione, di desumere argomenti di giudizio sfavorevoli nei confronti della parte che sia rimasta inadempiente a tale richiesta.

    In caso di inadempimento all’ordine istruttorio di deposito di documenti o informazioni rilevanti, il giudice può trarre argomenti di giudizio sfavorevoli nei confronti della parte inadempiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Si avverte, sin da ora, che nel caso di mancato riscontro potrà trovare applicazione la regola di giudizio di cui all’art. 64, comma 4, del c.p.a. - espressione di un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c. - che consente al giudice, qualora abbia disposto il deposito di documenti o informazioni ritenuti rilevanti ai fini della decisione, di desumere argomenti di giudizio sfavorevoli nei confronti della parte che sia rimasta inadempiente a tale richiesta.

    Il parere riconduce all’art. 112 c.p.c. il principio generale che consente di valorizzare in senso sfavorevole l’inadempimento all’ordine istruttorio, richiamando per la sua applicazione l’art. 64, comma 4, c.p.a.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    A tal fine onera il Comune di depositare

    Il Collegio dispone un’istruttoria mirata e avverte che l’inosservanza dell’onere di deposito può avere conseguenze probatorie sfavorevoli.

Massime di principio

  • Quando il diniego edilizio dipende dalla sovrapposizione tra una perimetrazione urbanistica comunale di tutela archeologica e la disciplina di un piano paesaggistico sovraordinato, la decisione richiede di accertare la fonte, i presupposti tecnici e l’esatta estensione delle perimetrazioni, nonché il loro coordinamento temporale e normativo.
  • La collocazione di un intervento rispetto a un sito archeologico e alla relativa fascia di rispetto deve essere verificata su base cartografica idonea e georeferenziata, con individuazione del sedime, dei confini del sito e delle distanze; non è sufficiente una generica affermazione circa la ricaduta nell’area tutelata.
  • Il rilascio di un nulla osta paesaggistico non consente, senza verificare l’oggetto dell’istruttoria svolta e i vincoli effettivamente considerati, di ritenere automaticamente valutati anche i profili di tutela archeologica.
  • La parte che non adempie all’ordine di depositare documenti o informazioni ritenuti rilevanti per la decisione può essere esposta alla desunzione di argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Diniego del permesso di costruire in area interessata da tutela archeologica

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana esamina, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione, la domanda cautelare proposta contro il diniego comunale di un permesso di costruire per una nuova abitazione. L’esame viene sospeso per acquisire elementi tecnici e cartografici necessari alla valutazione cautelare e di merito.

Premesse e domanda di permesso

Il ricorrente è comproprietario di terreni in contrada Piano Vignazze, identificati al foglio 7, particelle 59, 615 e 616, classificati dal P.R.G. in zona agricola E2 e, per una porzione, in zona di rispetto archeologico “R.A.”. Il 19 aprile 2024 ha chiesto il permesso di costruire una casetta residenziale sulla particella 616. La Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani aveva rilasciato il 12 maggio 2025 un’autorizzazione paesaggistica.

Il Comune ha tuttavia rigettato e archiviato l’istanza con provvedimento del 7 gennaio 2026, ritenendo che l’area ricadesse nella zona “R.A.” disciplinata dagli artt. 100 e 107 delle N.T.A. del P.R.G., nella quale sarebbe vietata qualsiasi attività edificatoria. Prima del diniego era stato comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Motivi del ricorso

Il ricorrente sostiene che il Comune abbia applicato la perimetrazione comunale senza coordinarla con il Piano Paesaggistico dell’Ambito 1, approvato nel 2010. Secondo la prospettazione del ricorso, l’art. 42, lett. b), delle relative N.T.A. vieterebbe le costruzioni soltanto nel sito archeologico n. 66 “Case Galanti” e per una fascia di almeno 50 metri; il terreno si troverebbe invece a circa 450-460 metri dal sito. Il ricorrente afferma inoltre che il fondo ricada nel Paesaggio Locale 6, ambito 6b, e che la pianificazione consenta l’edificazione previo nulla osta della Soprintendenza.

In via principale deduce violazione degli artt. 143 e 145 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 42 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico e degli artt. 100 e 107 delle N.T.A. comunali, oltre a travisamento, difetto d’istruttoria, illogicità, sproporzione e contraddittorietà. Contesta anche che sia stata trascurata l’autorizzazione paesaggistica. In via subordinata censura la legittimità della perimetrazione “R.A.” del P.R.G. nella parte in cui si estenderebbe oltre la fascia di tutela prevista dal Piano Paesaggistico. Ha chiesto la sospensione del diniego per il pregiudizio derivante dall’impossibilità di utilizzare edificatoriamente il fondo.

Esigenze istruttorie rilevate dal Collegio

Il Consiglio non decide in questa fase i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Ritiene necessario chiarire se la zona “R.A.” sia stata definita sulla base di indagini specifiche o del recepimento della cartografia dei vincoli ex legge n. 431/1985; se il Comune abbia adeguato il P.R.G. al Piano Paesaggistico; e se esistano atti che giustifichino una fascia comunale di tutela più ampia di quella di 50 metri. Occorre inoltre accertare la posizione del sedime rispetto al sito n. 66, alla fascia prevista dall’art. 42 e a eventuali ulteriori aree tutelate, nonché verificare se il nulla osta della Soprintendenza abbia esaminato anche i profili archeologici.

Incombenti istruttori

Il Comune deve trasmettere entro 45 giorni dalla comunicazione del parere la Tavola P1A del P.R.G. in formato cartaceo e digitale georeferenziato, una relazione sull’origine e sui fondamenti della perimetrazione “R.A.”, la documentazione sull’eventuale adeguamento del piano comunale e una comparazione cartografica georeferenziata tra le tavole di piano, il sito, la fascia di 50 metri, le particelle e il sedime del progetto, con indicazione delle distanze.

La Soprintendenza deve riferire sui vincoli considerati nel rilascio del nulla osta, sulla collocazione dell’area rispetto al sito e alla fascia e sull’eventuale valutazione dei profili archeologici. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana deve produrre una relazione tecnico-amministrativa e cartografica sulla perimetrazione del sito e della fascia, sulla posizione delle particelle e sulla coerenza della zona “R.A.” comunale con il Piano Paesaggistico.

Esito interlocutorio

Il Collegio sospende l’espressione del parere e demanda all’Ufficio legislativo e legale gli incombenti istruttori. Avverte che, in caso di mancato deposito di documenti o informazioni ritenuti rilevanti, potranno essere tratti argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., disposizione ricondotta nel parere a un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c. La decisione finale sul ricorso e sulla domanda cautelare resta impregiudicata.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTitoli abilitativi ediliziArcheologia e vincoli archeologiciVincoli e piani paesaggistici
RamiProcesso amministrativoEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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