Parere n. 228/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dai signori Luana e Benito Di Francesco, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione dell’ASP di Agrigento n. 313 del 13 febbraio 2024, avente ad oggetto «Delibera n. 730 del 20/04/2023 – Avviso pubblico per il superamento del precariato in attuazione dell’art. 1, comma 268, della legge n. 234 del 30/12/2021 come modificata dalla legge finanziaria n. 197 del 29/12/2022 – Assunzione personale in possesso di idoneità. Punto 4 paragrafo 5 Protocollo d’Intesa Regionale- circolare assessoriale n. 24514 del 26/04/2023. Profilo di: Collaboratore Amministrativo», nella parte in cui prevede che i candidati indicati nell’allegato B (tra i quali figurano gli stessi ricorrenti) possano partecipare alle apposite prove selettive finalizzate alla stabilizzazione «purché non in servizio a tempo indeterminato presso altre PP.AA» nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, con segnato riguardo: - alla nota della suddetta ASP prot. n. 93253 dell’11 giugno 2024, avente ad oggetto «Avviso pubblico per il superamento del precariato del personale del comparto, profilo Collaboratore Amministrativo Professionale – Convocazione prova scritta», nella parte in cui, dopo aver indicato la data del 4 luglio 2024 per lo svolgimento della prova scritta, precisa che «secondo quanto previsto dalla delibera n. 313 del 13/02/2024, ai fini dell’espletamento delle prove selettive, i candidati non devono essere in servizio a tempo indeterminato presso altre PP.AA come da autocertificazione...debitamente compilata in ogni sua parte e da presentare il giorno della prova scritta»; 2) al modello di dichiarazione sostitutiva allegato alla medesima nota laddove, ai fini della partecipazione alle prove selettive, impone ai concorrenti di dichiarare «di non essere in servizio a tempo indeterminato presso altre PP.AA»; 3) alla deliberazione del direttore generale della predetta ASP n. 22 del 27 giugno 2024, avente ad oggetto «Delibera n. 730 del 20/04/2023 – Avviso pubblico per il superamento del precariato del personale – Vari Profili – Copertura 24 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale ad impegno orario ridotto» – nella parte in cui ha rideterminato in «24 i posti destinati a stabilizzazione con impegno di 30 ore settimanali», prendendo in considerazione la posizione dei soli candidati a detta procedura ancora in servizio anziché rideterminando il numero dei posti oggetto della stabilizzazione e l’impegno orario settimanale tenendo conto anche della posizione dei ricorrenti, regolarmente ammessi alla procedura seppure non più in servizio in quanto titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in profili diversi rispetto a quello oggetto della stabilizzazione per cui è controversia; 4) alla nota prot. n. 80583 del 17 maggio 2024, con la quale la sopra citata ASP ha accolto la richiesta di rideterminare in «24 i posti destinati a stabilizzazione con impegno di 30 ore settimanali», senza tener conto della posizione dei ricorrenti. Questi ultimi chiedono, inoltre, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la loro ammissione alle prove selettive relative alla procedura di stabilizzazione di cui all’avviso approvato con la deliberazione dell’ASP di Agrigento n. 730/23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento degli atti dell’ASP di Agrigento che hanno subordinato l’ammissione alle prove di stabilizzazione alla mancata titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni e hanno rideterminato i posti disponibili.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti avevano presentato domanda per la procedura di stabilizzazione nel profilo di collaboratore amministrativo, avviata con deliberazione ASP n. 730 del 20 aprile 2023. Nel dicembre 2023 avevano poi assunto, a tempo indeterminato, un impiego presso la Regione Siciliana come istruttori amministrativi contabili. Hanno contestato la deliberazione ASP n. 313 del 13 febbraio 2024, le successive note e la deliberazione n. 22 del 27 giugno 2024, sostenendo che l’avviso originario escludeva soltanto chi fosse già titolare di un rapporto a tempo indeterminato nel medesimo profilo oggetto della stabilizzazione. Secondo il motivo dedotto, estendere l’esclusione a chi lavorava a tempo indeterminato presso un’altra amministrazione in un profilo diverso violava la lex specialis, gli artt. 3 e 97 Cost., il favor participationis, l’immodificabilità della lex specialis e la tassatività delle clausole di esclusione, oltre a risultare irragionevole. I ricorrenti hanno anche chiesto l’accertamento dei presupposti per l’ammissione alle prove. Nel corso dell’istruttoria è emerso che, con deliberazione n. 1082 del 27 maggio 2025, notificata il 6 giugno 2025, essi erano stati formalmente esclusi dalla procedura; non risulta che abbiano impugnato tale atto né la graduatoria definitiva approvata nell’ottobre 2025.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, essendo stato proposto il 1° luglio 2024 entro 120 giorni dalla pubblicazione della deliberazione impugnata, avvenuta il 4 marzo 2024. Il Consiglio non ha esaminato nel merito la censura relativa all’estensione della causa di esclusione né la domanda di accertamento: ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché i ricorrenti non hanno impugnato la deliberazione n. 1082 del 27 maggio 2025 che li escludeva dalla procedura, notificata il 6 giugno 2025, lasciandone consolidare gli effetti. Neppure risulta impugnata la deliberazione n. 1943 del 3 ottobre 2025, rettificata dalla deliberazione n. 1995 del 9 ottobre 2025, che ha approvato la graduatoria definitiva. Il parere richiama inoltre l’orientamento secondo cui il ricorso straordinario, per la sua natura tipicamente impugnatoria, è idoneo a veicolare azioni di annullamento e non domande autonome di accertamento.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile perché i ricorrenti non hanno impugnato la deliberazione n. 1082 del 27 maggio 2025, notificata il 6 giugno 2025, con cui sono stati esclusi dalla procedura; gli effetti dell’atto sono pertanto divenuti definitivi. Non risulta impugnata neppure la graduatoria definitiva approvata con deliberazione n. 1943 del 3 ottobre 2025, rettificata dalla deliberazione n. 1995 del 9 ottobre 2025.
Domanda di accertamento
Il Consiglio prescinde dalla questione di ammissibilità della domanda di accertamento e richiama l’orientamento per cui il ricorso straordinario, rimedio tipicamente impugnatorio, è idoneo a veicolare azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, non autonome azioni di accertamento.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario, per il quale non risulta essere stato corrisposto il prescritto contributo unificato, è ricevibile in quanto proposto il 1° luglio 2024 ossia entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo della deliberazione impugnata, avvenuta in data 4 marzo 2024.
Il ricorso è ricevibile perché proposto entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ragione della sua natura tipicamente impugnatoria, è diretto all’annullamento di provvedimenti amministrativi e non costituisce, secondo l’orientamento richiamato, uno strumento per proporre autonome azioni di accertamento.
- Sopravvenuta una formale esclusione da una procedura selettiva, il ricorso contro gli atti anteriori che disciplinavano la partecipazione diviene improcedibile per carenza di interesse se l’esclusione, immediatamente lesiva, non viene impugnata e i suoi effetti si consolidano.
- La mancata impugnazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura costituisce un ulteriore elemento che esclude la permanenza dell’interesse alla decisione sul ricorso contro gli atti precedenti.
Ricorso straordinario sulla procedura di stabilizzazione dell’ASP di Agrigento
Il parere riguarda il ricorso straordinario di due candidati contro gli atti relativi alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore amministrativo presso l’ASP di Agrigento. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana conclude per l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere nel merito la censura sulla causa di esclusione.
Procedura e atti contestati
I ricorrenti avevano presentato domanda per la procedura di stabilizzazione avviata con deliberazione ASP n. 730 del 20 aprile 2023. Nel dicembre 2023 avevano assunto un impiego a tempo indeterminato presso la Regione Siciliana, con qualifica di istruttori amministrativi contabili.
Con deliberazione n. 313 del 13 febbraio 2024, l’ASP aveva previsto che i candidati indicati nell’allegato B potessero partecipare alle prove selettive solo se non in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni. La stessa condizione era stata ripresa nella nota di convocazione e nel modulo di dichiarazione sostitutiva. I ricorrenti hanno inoltre contestato la rideterminazione, con deliberazione n. 22 del 27 giugno 2024, dei posti destinati alla stabilizzazione in 24, con impegno di 30 ore settimanali, perché effettuata considerando i candidati ancora in servizio e non la loro posizione.
Motivo di ricorso
I ricorrenti hanno sostenuto che l’avviso originario prevedesse l’esclusione soltanto dei candidati titolari di un rapporto a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale di collaboratore amministrativo. Hanno quindi dedotto che l’ASP non potesse ampliare la causa di esclusione con una deliberazione successiva, senza modificare o sostituire l’avviso. La censura è stata formulata con riferimento alla lex specialis, agli artt. 3 e 97 Cost., ai principi del favor participationis, di immodificabilità della lex specialis e di tassatività delle clausole di esclusione, nonché all’irragionevolezza della scelta amministrativa.
Ricevibilità e natura della domanda
Il ricorso, proposto il 1° luglio 2024, è stato ritenuto ricevibile perché presentato entro 120 giorni dalla pubblicazione della deliberazione impugnata, avvenuta il 4 marzo 2024. Il Consiglio ha precisato che prescindeva dall’ammissibilità della domanda di accertamento, richiamando l’orientamento secondo cui il ricorso straordinario, per la sua natura tipicamente impugnatoria, è idoneo a veicolare azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi e non autonome azioni di accertamento.
Sopravvenuta esclusione e improcedibilità
Nel corso dell’istruttoria è emerso che i ricorrenti erano stati esclusi dalla procedura con deliberazione ASP n. 1082 del 27 maggio 2025, notificata il 6 giugno 2025. Poiché non hanno impugnato tale atto, immediatamente lesivo, i suoi effetti si sono consolidati. Non risulta inoltre impugnata la deliberazione n. 1943 del 3 ottobre 2025, rettificata dalla deliberazione n. 1995 del 9 ottobre 2025, di approvazione della graduatoria definitiva.
Il Consiglio ha pertanto ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione sugli atti anteriori e ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La questione di merito sulla legittimità dell’estensione della causa di esclusione non è stata esaminata.
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