Parere n. 233/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Affissione.com s.r.l. (Avv.ti Antonio Scuderi e Michele Bartoli) contro la Regione Siciliana – Assessorato regionale delle attività produttive e nei confronti delle società Cars Italia e Dental Progress Three s.r.l. per l’annullamento del decreto del dirigente generale n. 507/9.S. del 25 febbraio 2026, recante «Approvazione delle graduatorie definitive, nell’ambito dell’Avviso pubblico DIGIT IMPRESE-Azione 1.2.2. PR FESR Sicilia 2021-2027», con i relativi allegati nella parte in cui ha escluso dalla fase istruttoria l’istanza della società ricorrenti (cod. SAP-05_02364144, posizione n. 304 dell’elenco generale) e relativi atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto dirigenziale n. 507/9.S. del 25 febbraio 2026, di approvazione delle graduatorie definitive dell’Avviso DIGIT IMPRESE – Azione 1.2.2 del PR FESR Sicilia 2021-2027, nella parte in cui aveva escluso dalla fase istruttoria la domanda di agevolazione della ricorrente.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente aveva impugnato l’esclusione dalla fase istruttoria della propria domanda di agevolazione, identificata con codice SAP-05_02364144 e collocata alla posizione n. 304 dell’elenco generale, deducendo vizi relativi alla lex specialis e alla graduatoria approvata. Prima della decisione, l’Amministrazione è intervenuta in autotutela con decreto dirigenziale n. 2206/9.S. del 20 luglio 2026, ammettendo la domanda in posizione utile. La società ha quindi rappresentato il pieno soddisfacimento del proprio interesse e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo altresì per la restituzione del contributo unificato in ragione della soccombenza virtuale. La domanda cautelare era pendente.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto che l’ammissione in posizione utile conseguita mediante l’intervento in autotutela avesse integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente. Ha pertanto espresso il parere che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare. Ha inoltre rilevato che l’Amministrazione, correggendo in autotutela la lex specialis e la graduatoria precedentemente approvata, aveva riconosciuto l’illegittimità e l’erroneità contestate dalla ricorrente; ne ha quindi tratto la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e disposto la restituzione alla ricorrente del contributo unificato, qualora versato, richiamando il precedente del CGARS, Sezioni riunite, n. 125/2026. Non vi è stata una decisione di merito autonoma sui singoli motivi di ricorso.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L’ammissione in posizione utile della domanda di agevolazione, disposta dall’Amministrazione in autotutela con decreto del 20 luglio 2026, ha integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente; va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare.
Restituzione del contributo unificato
L’intervento in autotutela ha riconosciuto l’illegittimità e l’erroneità della lex specialis e della graduatoria contestate, determinando la soccombenza virtuale dell’Amministrazione. Va pertanto disposta la restituzione alla ricorrente del contributo unificato, qualora versato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un ricorso straordinario, l’Amministrazione interviene in autotutela e attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, con pieno soddisfacimento del suo interesse, il ricorso va definito dichiarando la cessazione della materia del contendere; la domanda cautelare resta assorbita.
- Se l’autotutela che soddisfa la pretesa del ricorrente corregge gli atti contestati e riconosce l’illegittimità o l’erroneità dedotta, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione può giustificare la restituzione al ricorrente del contributo unificato, qualora versato.
Impugnazione dell’esclusione dalla graduatoria DIGIT IMPRESE
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro il decreto dirigenziale n. 507/9.S. del 25 febbraio 2026, recante l’approvazione delle graduatorie definitive dell’Avviso pubblico DIGIT IMPRESE – Azione 1.2.2 del PR FESR Sicilia 2021-2027. La ricorrente contestava l’esclusione dalla fase istruttoria della propria domanda di agevolazione, identificata con codice SAP-05_02364144 e collocata al n. 304 dell’elenco generale.
Sopravvenuta autotutela e soddisfazione dell’interesse
Nel corso del procedimento, il Dipartimento regionale delle attività produttive ha adottato il decreto dirigenziale n. 2206/9.S. del 20 luglio 2026, intervenendo in autotutela e ammettendo la domanda della ricorrente in posizione utile. La società ha documentato l’intervento e rappresentato che esso aveva integralmente soddisfatto il bene della vita richiesto. L’Ufficio legislativo e legale della Regione ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
Valutazioni e conclusione
Il CGARS ha ritenuto che il pieno conseguimento dell’utilità richiesta imponesse la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; la domanda cautelare è stata considerata assorbita. Ha inoltre rilevato che, ammettendo la domanda, l’Amministrazione aveva riconosciuto l’illegittimità e l’erroneità della lex specialis e della graduatoria precedentemente approvata, in linea con le censure della ricorrente. Sussistendo pertanto soccombenza virtuale, il parere dispone la restituzione del contributo unificato alla ricorrente, qualora versato, richiamando CGARS, Sezioni riunite, n. 125/2026.
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