Cassazione Penale, Sentenza n. 14752/2022 del 15/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (30/10/2019) che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato Brunitto per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali (art. 30 e 31, L. 13/9/1982 n. 646), in relazione ad acquisti e cessioni di autovetture, nonostante la sua precedente condanna per reati di mafia (art. 416-bis c.p.). Le censure del ricorrente riguardavano: 1) la qualificazione dell'eccezione di incompetenza (funzionale vs territoriale); 2) la mancanza di dolo e la valutazione degli elementi probatori (pubblicità degli atti, uso quotidiano delle auto, benefici ottenuti come la riabilitazione e il rigetto della sorveglianza speciale); 3) la qualificazione delle autovetture come beni destinati ai bisogni quotidiani e la conseguente esclusione dall'obbligo di comunicazione; 4) la determinazione e la tipologia della confisca e l'attribuzione di alcuni beni/valori a terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di merito e di forma. Ha ritenuto corretta la qualificazione della competenza come territoriale per il reato omissivo istantaneo previsto dall'art. 30 L. 646/82 e quindi corretta l'istruttoria della Corte d'Appello. Ha confermato che l'elemento soggettivo è il dolo generico e che la pubblicità degli atti non esclude il reato; ha ritenuto irrilevanti ai fini dell'esonero dall'obbligo gli interventi successivi (rigetto della sorveglianza, riabilitazione, ecc.). Ha inoltre confermato la valutazione della Corte d'Appello che ha escluso le autovetture dalla categoria dei beni destinati ai bisogni quotidiani per valore e connessione temporale delle operazioni. Il quarto motivo è stato dichiarato generico e inammissibile. In conclusione il ricorso è stato respinto; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30, legge 13 settembre 1982 n. 646
Disciplina l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali; la Corte afferma che il reato è omissivo istantaneo e la competenza si determina in base al luogo di consumazione (luogo dove la comunicazione sarebbe dovuta essere fatta).
art. 31, legge 13 settembre 1982 n. 646
Prevede le sanzioni e la confisca collegata alla violazione dell'obbligo di comunicazione; la Corte ha confermato l'applicabilità e l'utilità della misura di confisca anche con diversa qualificazione (diretta o per equivalente) secondo i casi.
art. 416-bis, codice penale
La precedente condanna per reati di tipo mafioso costituisce la condizione soggettiva che rende l'obbligo di comunicazione proprio per l'autore; l'esistenza della condanna è rilevante per l'integrazione del reato di omessa comunicazione.
art. 21, codice di procedura penale
Termini e modalità per far valere eccezioni di competenza territoriale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole sulla competenza territoriale.
art. 24, codice di procedura penale
Regole sulla pronuncia nel merito da parte del giudice d'appello quando la questione viene sollevata tardivamente; la Corte ha valutato correttamente l'azione del giudice d'appello nel decidere nel merito.
art. 606, comma 1, codice di procedura penale
Criteri di ammissibilità dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha analizzato i motivi alla luce di questa norma e li ha dichiarati inammissibili o infondati.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e sanzioni in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 47, codice penale
Riferimento all'errore sul fatto/colpevolezza; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione dell'errore sul fatto rispetto alla qualificazione delle autovetture.
art. 5, codice penale
Ignoranza della legge penale non scusante; la Corte ha ritenuto che l'allegata mancata conoscenza dell'obbligo non fosse scusante rispetto al dolo accertato.
Massime di principio
- La competenza per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali (art. 30 L. 646/82) si determina in base al luogo di consumazione del reato (luogo in cui la comunicazione doveva essere fatta): criteri ordinari di competenza territoriale si applicano e non la qualificazione come questione funzionale.
- L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza e volontà di omettere la comunicazione; non è necessario dimostrare la volontà specifica di occultare le operazioni.
- La pubblicità degli atti (es. atto pubblico) non esclude di per sé l'integrazione del reato di omessa comunicazione.
- La categoria dei beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani va interpretata restrittivamente: beni di modesta entità o agevolmente consumabili possono essere esclusi, mentre autovetture di valore e operazioni ravvicinate nel tempo possono rientrare nell'obbligo di comunicazione.
- Il fatto che l'imputato abbia ottenuto benefici successivi (riabilitazione, rigetto della sorveglianza speciale, ecc.) o che non sia emersa una successiva 'pericolosità' non elimina l'onere di comunicazione imposto dalla legge penale.
- I motivi di ricorso generici o che ripropongono argomentazioni già valutate e rigettate dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione.
- Sulle questioni di confisca (diretta vs per equivalente) e determinazione del valore occorre censire con precisione il momento e i criteri di valutazione e l'eventuale appartenenza a terzi: tali censure vanno formulate con specificità per essere recepite in sede di gravame.
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