Cassazione Penale, Ordinanza n. 38097/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena per una rapina impropria in concorso, aggravata dall'uso di violenza sulle cose/effrazione ex art. 625 n. 2 c.p. La difesa censurava esclusivamente la dosimetria della pena: sosteneva che, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante, la pena base avrebbe dovuto essere individuata nel minimo edittale previsto dall'art. 624-bis, comma 1, c.p. (quattro anni di reclusione oltre multa), mentre la Corte territoriale aveva preso a riferimento una pena base di cinque anni e sei mesi di reclusione oltre multa, discostandosi sensibilmente dal minimo e svuotando di contenuto il beneficio concesso. La Corte rileva però che questo tema non era stato devoluto al giudice di appello, poiché la difesa aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, e in ogni caso la censura tendeva a una nuova valutazione di merito della congruità della pena, non consentita in cassazione se la motivazione non è manifestamente arbitraria o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena non fosse stata devoluta alla Corte d'appello e, comunque, che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione della congruità della sanzione quando il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione dei criteri ex art. 133 c.p. e la pena non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Ha inoltre precisato che, in presenza delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p. nel delitto di cui all'art. 624-bis c.p., opera l'ultimo comma di tale norma: le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti sulle aggravanti e le diminuzioni si applicano sulla pena già aumentata per effetto delle aggravanti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per il delitto di furto in abitazione o con strappo, in presenza di aggravanti di cui all'art. 625 c.p., le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti; le diminuzioni si operano sulla pena risultante dall'aumento per le aggravanti.
È l'aggravante contestata nel caso concreto, rilevante ai fini della determinazione della pena.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata anche sinteticamente quando la pena si colloca in misura media.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- La graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; per una pena collocata nella fascia media dell'edittale è sufficiente una motivazione sintetica o implicita, mentre una motivazione specifica è richiesta solo per scelte sanzionatorie prossime al massimo o comunque superiori alla media.
- Nel delitto di furto in abitazione o con strappo, quando siano contestate aggravanti ex art. 625 c.p., le attenuanti non possono essere poste in bilanciamento equivalenza/prevalenza rispetto a tali aggravanti, ma le diminuzioni operano sulla pena aumentata per effetto delle aggravanti.
- Una doglianza non devoluta al giudice d'appello, perché rinunciata nel gravame, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come censura sul trattamento sanzionatorio.
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