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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32097/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la genericità dei motivi ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La pronuncia riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10/09/2024. Il primo ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione alla corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio per il tentato delitto di cui all'art. 629 c.p., ma il motivo è stato ritenuto generico perché non individuava con precisione i capi o punti della decisione impugnata e non si correlava alle ragioni esposte dalla sentenza. Il secondo ricorrente contestava, con due motivi, il mancato diniego della recidiva e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; anche tali censure sono state giudicate generiche e prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del delitto tentato oggetto della censura sul trattamento sanzionatorio

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità

  • art. 62 n. 6 c.p.

    richiamato quale attenuante di cui si lamentava il mancato riconoscimento

  • art. 616 c.p.p.

    presumibilmente fonda la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo lo schema decisorio tipico; il testo però non lo cita espressamente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessaria una specifica correlazione tra i motivi dedotti e le argomentazioni della decisione impugnata: la mera riproposizione di doglianze generiche sul trattamento sanzionatorio o su singoli profili della decisione non è sufficiente.
  • La censura che non indichi chiaramente i capi o punti della sentenza oggetto di impugnazione, né esponga in modo puntuale le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento del gravame, è inammissibile per difetto di specificità.
  • Le doglianze relative al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o al mancato esonero da recidiva devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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