Cassazione Penale, Ordinanza n. 32097/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la genericità dei motivi ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10/09/2024. Il primo ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione alla corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio per il tentato delitto di cui all'art. 629 c.p., ma il motivo è stato ritenuto generico perché non individuava con precisione i capi o punti della decisione impugnata e non si correlava alle ragioni esposte dalla sentenza. Il secondo ricorrente contestava, con due motivi, il mancato diniego della recidiva e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; anche tali censure sono state giudicate generiche e prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice del delitto tentato oggetto della censura sul trattamento sanzionatorio
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità
richiamato quale attenuante di cui si lamentava il mancato riconoscimento
presumibilmente fonda la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo lo schema decisorio tipico; il testo però non lo cita espressamente
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessaria una specifica correlazione tra i motivi dedotti e le argomentazioni della decisione impugnata: la mera riproposizione di doglianze generiche sul trattamento sanzionatorio o su singoli profili della decisione non è sufficiente.
- La censura che non indichi chiaramente i capi o punti della sentenza oggetto di impugnazione, né esponga in modo puntuale le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento del gravame, è inammissibile per difetto di specificità.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o al mancato esonero da recidiva devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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