Cassazione Civile, Sentenza n. 12278/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, aveva riconosciuto al contribuente la riliquidazione della pensione con maggiorazione (criteri del Fondo elettrici) ma aveva applicato la decadenza (triennale) soltanto alle differenze relative ai ratei per i quali era già decorsa la prestazione, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione. L'INPS deduce la violazione di legge sostenendo l'inapplicabilità della decadenza mobile alla riliquidazione in assenza di domanda amministrativa o di ricorso amministrativo.
La decisione
Il ricorso dell'INPS è stato respinto. La Corte ha richiamato il proprio precedente (Sez. L, sent. n. 17430/2021) affermando che, nelle richieste di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 (come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d) del d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011) si applica esclusivamente alle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale. Ne consegue il rigetto del ricorso INPS; condanna alle spese a carico del ricorrente e indicazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
La decadenza triennale prevista si applica, nel caso di ricalcolo o adeguamento di prestazioni parzialmente riconosciute, soltanto alle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale
d.l. n. 98/2011, art. 38, comma 1, lett. d) (conv. con modificazioni nella L. n. 111/2011)
Norma di modifica che ha inciso sul regime di decadenza triennale; citata per la cornice normativa della decadenza applicata alle differenze di rateo
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Richiamato in relazione alle conclusioni depositate dal Pubblico Ministero nel procedimento; rilevante ai fini processuali e procedimentali
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (contributo unificato)
Utilizzato per motivare la decisione di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato a carico del ricorrente
Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17430/2021
Precetto giurisprudenziale richiamato: nel ricalcolo di pensioni parzialmente riconosciute la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale
Massime di principio
- Nel caso di riliquidazione o ricalcolo di pensioni parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale (art. 47 d.P.R. 639/1970) opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale; non estingue automaticamente l'intera richiesta di riliquidazione.
- Per stabilire la portata della decadenza va valutato il periodo di maturazione dei singoli ratei: si perde il diritto alle differenze più remote rispetto al termine triennale, ma non ai diritti che concernono ratei maturati entro il triennio o alla futura riliquidazione.
- L'assenza di una precedente domanda amministrativa non esclude di per sé la riliquidazione giudiziale; tuttavia la tutela delle somme arretrate è comunque soggetta alle regole di decadenza sui ratei come interpretate dalla giurisprudenza.
- In esiti di rinvio dalla Corte di Cassazione, il giudice di merito deve applicare i criteri già indicati dalla giurisprudenza di legittimità riguardo al calcolo della decadenza in relazione ai ratei e non alla mera esistenza di una precedente istanza generale.
- Dal punto di vista processuale, la parte soccombente può essere condannata alle spese e può essere tenuta al versamento aggiuntivo del contributo unificato secondo le previsioni del DPR n.115/2002.
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