Cassazione Civile, Sentenza n. 12275/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il vizio di retroattività nell'applicazione della decadenza da parte della Corte d'appello. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame, condannando anche l'INPS alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con la rivalutazione dei contributi maturati quale bracciante agricola. Tribunale e Corte d'Appello di Bari avevano rigettato la domanda invocando la decadenza triennale prevista dall'art. 47 del DPR n. 639/1970 come modificato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011). Con il ricorso in Cassazione la lavoratrice deduceva che la Corte territoriale aveva applicato la decadenza retroattivamente, anziché farla decorrere dall'entrata in vigore della novella normativa.
Norme richiamate
Prevede la disciplina della decadenza triennale per le riliquidazioni contributive; la Corte interpreta che questa decadenza, nella forma modificata dall'art. 38 del d.l. 98/2011, si applica anche alle riliquidazioni dei trattamenti già in essere, ma con decorrenza dall'entrata in vigore della novella normativa.
art. 38, d.l. 98/2011, convertito con modificazioni nella l. 111/2011
Ha introdotto/modificato la decadenza triennale; la Corte indica che la nuova decadenza si applica alle situazioni soggettive preesistenti ma la decorrenza del termine va fissata con riferimento all'entrata in vigore del decreto (6 luglio 2011), evitando applicazioni retroattive anteriori a tale data.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella l. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma procedurale richiamata in udienza relativa al deposito delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; citata nel capo introduttivo della decisione.
Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 11909/2021; Cass. Sez. L - Sentenza n. 29754/2019
Svolgono il principio applicato dalla Corte: la decadenza introdotta dalla novella si applica anche ai trattamenti già in essere, ma la decorrenza del termine di decadenza deve essere riferita all'entrata in vigore della norma, non retroagire.
Massime di principio
- Quando una norma introduce un termine di decadenza prima non previsto, essa può applicarsi anche a situazioni pregresse, ma il termine decorre dall'entrata in vigore della norma e non può essere applicato retroattivamente a vicende anteriori.
- Per le domande di riliquidazione di pensioni già in godimento occorre verificare la data di entrata in vigore della disposizione che ha introdotto la decadenza e calcolare il termine di decadenza a partire da quella data (nel caso esaminato: 6 luglio 2011).
- I giudici di merito non possono estendere la decorrenza della decadenza a periodi anteriori all'entrata in vigore della novella senza violare il principio di non retroattività delle sanzioni procedimentali/termine di decadenza.
- In giudizi simili il resistente (es. l'INPS) potrà fondare la difesa sulla decadenza solo se la domanda del contribuente/assicurato sia stata proposta oltre il termine calcolato dalla data di entrata in vigore della norma; in caso contrario la domanda va esaminata nel merito.
- Strategia processuale: impugnare in Cassazione le decisioni che applicano retroattivamente termini di decadenza; chiedere il rinvio per nuovo esame se la Corte di legittimità accerta l'erronea decorrenza del termine.
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