Cassazione Civile, Sentenza n. 12276/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso volto al riconoscimento della pensione di vecchiaia per effetto di un precedente giudicato: deduce (1) che la corte territoriale avrebbe computato la decadenza in relazione a un provvedimento INPS interlocutorio e non di rigetto, quindi erroneamente estinto il diritto, e invoca l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e l'art. 2909 c.c.; (2) che la decadenza riguarda i soli ratei maturati e non il diritto in sé, invocando l'art. 6 del d.l. 103/1991 conv. in legge 166/1991.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il decorso del termine di decadenza non possa essere influenzato dalle parti e che il carattere interlocutorio del provvedimento amministrativo INPS sia inidoneo a interrompere o sospendere il termine decadenziale previsto dall'art. 47 d.P.R. 639/1970 (con richiamo ai termini complessivi di 300 giorni). Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudicato che dichiara la decadenza sostanziale si riferisce ai soli ratei maturati fino all'introduzione della causa e non al diritto futuro o ai ratei successivi; perciò la sentenza impugnata va cassata limitatamente a questo profilo e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
Disciplina la decadenza dall'azione giudiziaria per prestazioni previdenziali indicando le decorrenze possibili e fissando come soglia la 'scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo' (con richiamo al termine complessivo di 300 giorni). La Corte ha interpretato la norma come chiusura che impedisce lo slittamento del dies a quo anche quando il ricorso amministrativo o la decisione intervengano in ritardo; inoltre il carattere interlocutorio di un provvedimento INPS non incide sul decorso del termine decadenziale.
art. 2909 cod. civ.
Invocato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla decadenza; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo, confermando che le parti non possono influire sul decorso del termine decadenziale di natura pubblica.
art. 7 legge n. 533/1973
Riferito quale fonte del termine presuntivo di 120 giorni per la decisione amministrativa, utilizzato dalla Corte nel calcolo del termine complessivo che contribuisce alla soglia decadenziale di 300 giorni.
art. 46, commi quinto e sesto, legge n. 88/1989
Richiamato per il termine di 180 giorni che, sommato ai 120 giorni di cui all'art. 7 della legge 533/1973, concorre a formare la soglia di 300 giorni presa a riferimento dall'art. 47 d.P.R. 639/1970.
art. 4 d.l. n. 384/1992 (conv. in legge n. 438/1992)
Citato quale modifica normativa al testo dell'art. 47 del d.P.R. 639/1970 riguardante le decorrenze della decadenza; la Corte lo richiama per l'interpretazione consolidata del termine decadenziale.
art. 6 d.l. 103/1991 (conv. in legge 166/1991)
Nel secondo motivo la ricorrente invocava questa disposizione per sostenere che l'estinzione per decadenza riguarda solo i ratei e non il diritto; la Corte ha accolto tale principio, affermando che il giudicato che dichiara la decadenza si riferisce ai soli ratei maturati fino all'introduzione della causa e non al diritto futuro.
Massime di principio
- La decadenza prevista per le pretese previdenziali è un istituto di natura pubblicistica e il decorso del relativo termine non può essere sospeso o prorogato dalla sola condotta delle parti: provvedimenti amministrativi interlocutori non interrompono il termine decadenziale.
- Quando vi è un giudicato che dichiara la decadenza sostanziale, esso concerne i ratei già maturati e dedotti in giudizio fino al momento di introduzione della causa; non estingue il diritto in sé né i ratei che maturano successivamente.
- La presentazione tardiva di un ricorso amministrativo o una decisione amministrativa resa oltre i termini presuntivi non sposta il dies a quo per il computo della decadenza stabilita dalle norme di settore (quali art. 47 d.P.R. 639/1970).
- In casi di contrasto tra giudicato formatisi su ratei e pretese future, il giudice di legittimità può cassare e rinviare la causa per nuovo esame limitatamente agli effetti temporali del giudicato sui ratei.
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