Cassazione Civile, Sentenza n. 12277/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riliquidazione delle indennità di disoccupazione agricola valorizzando la retribuzione giornaliera prevista dal contratto provinciale e non il salario medio convenzionale. In appello l'INPS aveva eccepito l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 38 d.l. 98/2011 (convertito in legge 111/2011) perché il valore della causa era inferiore a €500. Inoltre la ricorrente censurava la sentenza di appello per contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine al regolamento delle spese (richiamando l'art. 156, comma 2 c.p.c.). La Corte d'appello aveva ritenuto, nel merito, che il parametro del salario medio non fosse più applicabile a seguito dell'art.1, comma 5, del d.l. 338/1989 (c. v. l. 389/1989), che il confronto con la retribuzione contrattuale dovesse scorporare la quota TFR e che la ricorrente avesse fatto riferimento a una retribuzione di qualifica non risultante dalle buste paga; aveva inoltre trattato in modo contrastante le spese (dispositivo di condanna ma motivazione che richiamava l'art.152 att. c.p.c. per compensazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che il valore della causa è €295 (dal ricorso e dalle dichiarazioni della parte) e, quindi, l'art. 38 d.l. 98/2011 è applicabile. Tale norma dispone l'estinzione del processo con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente e può essere rilevata anche d'ufficio in gradi successivi. Di conseguenza la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito (art. 383 c.p.c.), ha dichiarato estinto il giudizio con riconoscimento della pretesa economica in favore della ricorrente. Ha disposto che le spese dell'intero processo restino a carico delle parti che le hanno anticipate, conformemente all'art. 310, comma 4 c.p.c. Il secondo motivo relativo al contrasto dispositivo/motivazione è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 38 D.L. 98/2011 (conv. in L. 111/2011)
"i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."
La Corte ha interpretato la norma come applicabile se il processo era già pendente in primo grado alla data indicata e il valore complessivo non supera €500; l'estinzione produce il riconoscimento della pretesa economica in favore del ricorrente, può essere rilevata anche nei gradi successivi e va dichiarata anche d'ufficio, incidendo sul merito tanto da consentire alla Cassazione di decidere direttamente sulla pretesa.
art. 1, comma 5, D.L. 338/1989 (conv. in L. 389/1989)
La Corte d'appello aveva interpretato questa disposizione come modifica che esclude l'uso del salario medio convenzionale quale parametro per la riliquidazione, imponendo il confronto con la retribuzione contrattuale (scorporando la quota TFR).
art. 156, comma 2 c.p.c.
Norma richiamata dalla ricorrente per censurare il contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alle spese; indica vizio formale/contrasto rinviabile come motivo di cassazione.
art. 152 att. c.p.c.
Norma richiamata nella motivazione della Corte d'appello per giustificare la compensazione delle spese, mentre il dispositivo procedeva diversamente; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dall'applicazione dell'art. 38.
art. 383 c.p.c.
Richiamato dalla Corte di Cassazione per giustificare la possibilità di decidere nel merito, senza rinvio, quando la norma (art. 38) consente di pronunciarsi direttamente sul riconoscimento della pretesa.
art. 382, comma 3 c.p.c.
Norma citata nella motivazione della Corte di Cassazione riguardo alla casistica in cui la cassazione con rinvio può comportare l'improseguibilità della domanda; la Corte ha ritenuto invece necessario decidere il merito ai sensi dell'art. 383.
art. 310, comma 4 c.p.c.
Norma sul regolamento delle spese richiamata dall'art. 38: prevede che le spese del processo restino a carico delle parti che le hanno anticipate; la Cassazione ha disposto l'applicazione di tale principio.
Massime di principio
- Se il processo previdenziale con INPS era pendente in primo grado al 31/12/2010 e il valore complessivo della causa è ≤ €500, va valutata l'applicabilità dell'art. 38 D.L. 98/2011: la conseguenza è l'estinzione del processo con riconoscimento della pretesa economica a favore dell'attore; la questione può essere rilevata in qualsiasi grado e anche d'ufficio.
- Per stabilire il valore della causa è determinante la domanda introduttiva, i conteggi allegati e le eventuali dichiarazioni delle parti; se tali elementi indicano valore ≤ €500 la regola di estinzione opera anche se non prospettata dal giudice di merito.
- Quando l'art. 38 è applicabile, le corti superiori possono dover decidere sul merito (senza rinviare) per assicurare il riconoscimento della pretesa, anziché limitarsi a cassare per difetto di potestas iudicandi.
- Il regolamento delle spese, se richiamato dall'art. 38 in combinato con l'art. 310 c.p.c., comporta che le spese restano a carico di chi le ha anticipate; occorre coerenza tra motivazione e dispositivo sulle spese per evitare vizio impugnabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- In controversie sulla base di parametri retributivi (salario medio vs. retribuzione contrattuale), occorre verificare specificamente la documentazione paga (buste paga) e le disposizioni legislative/modifiche normative richiamate; il mero riferimento a retribuzioni di qualifica deve emergere dalle prove documentali.
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