Cassazione Civile, Sentenza n. 12268/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I dipendenti hanno agito per ottenere il pagamento, per gli anni 2009-2013, di un "acconto di produttività" previsto dal contratto integrativo aziendale, che era stato erogato come quota stabile legata alla mera presenza in servizio. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto tale erogazione compatibile con la delega della contrattazione integrativa. L'ASST ha impugnato la decisione sostenendo che la normativa nazionale (contratti collettivi e D.Lgs. 150/2009) vincola gli incentivi alla performance, alla qualità della prestazione e alla selettività e dunque non consente pagamenti automatici basati solo sulla presenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ASST, cassando la sentenza del Tribunale di Milano. Ha affermato che la disciplina dei CCNL del comparto sanità (in particolare gli articoli relativi al fondo e all'erogazione della produttività) e le disposizioni del D.Lgs. 150/2009 richiedono che i compensi accessori siano collegati al raggiungimento di obiettivi verificabili, alla valutazione del dirigente e del servizio di controllo/nucleo di valutazione e siano erogati a consuntivo; non è ammessa la corresponsione automatica o indifferenziata basata sulla mera presenza in servizio. La causa è stata rinviata al giudice di merito per i consequenziali e ulteriori accertamenti.
Norme richiamate
D.Lgs. 150/2009
art. 18, comma 2: divieto di distribuire incentivi e premi legati alla performance in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione
Il decreto impone selettività, misurazione e verifica nella corresponsione degli incentivi; impedisce erogazioni automatiche basate sulla sola presenza
D.Lgs. 165/2001
art. 45 e art. 64 (richiamati in motivazione), art. 40 comma 3 quinquies citato
Conferma la delega alla contrattazione collettiva per i trattamenti accessori ma inquadrata nei principi di performance e controllo; le clausole integrative non possono eludere i criteri di selettività e valutazione previsti dalla normativa
CCNL Comparto Sanità 1.9.1995
articoli 46 e 47 (fondo per la produttività collettiva e relative modalità di erogazione)
Il fondo e le erogazioni sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi aziendali; la corresponsione dipende dall'assegnazione preventiva degli obiettivi, dalla valutazione del dirigente e dal controllo interno/nucleo di valutazione; pagamento a consuntivo, non automatico
CCNL Comparto Sanità 7.4.1999
articoli 4 e 38 (riunione dei fondi e delega alla contrattazione integrativa)
Conferma e coordina il sistema degli incentivi del 1995, delegando all'integrativa la definizione delle modalità, sempre nella logica del collegamento a obiettivi e verifica
CCNL Comparto Sanità (biennio 2008-2009) 31.7.2009
art. 5: "Le parti confermano la disciplina della produttività collettiva... con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti... e alla necessità di valutare l'effettivo apporto partecipativo dei lavoratori"
Ribadisce la necessità di valutare l'effettivo apporto individuale e di non distribuire premi in modo indifferenziato
D.Lgs. 29/1993
art. 49, comma 3: i contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e collettiva
Fornisce la base storica e normativa per collegare i trattamenti accessori a produttività e criteri oggettivi di misurazione, con attribuzione della valutazione ai dirigenti
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 97 (richiamato in motivazione)
I principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione supportano l'esigenza di sistemi di valutazione e misurazione della performance collegata agli incentivi
Massime di principio
- I compensi accessori/incentivi devono essere collegati a obiettivi aziendali verificabili e alla performance (individuale o organizzativa); non sono automaticamente dovuti per il solo fatto della presenza in servizio
- La contrattazione integrativa può disciplinare criteri e modalità, ma non può derogare ai principi del D.Lgs. 150/2009: selettività, misurabilità e verifica sono requisiti imprescindibili
- Per erogare incentivi è necessario che siano stati preventivamente assegnati obiettivi (a livello azienda/unità e poi ai singoli o gruppi) e che vi sia una valutazione motivata del dirigente e una verifica del servizio di controllo o nucleo di valutazione; il pagamento deve avvenire a consuntivo
- Clausole aziendali che prevedono erogazioni "a pioggia" o automatiche sono vulnerabili a impugnazione e possono essere disattese per contrasto con la disciplina collettiva e normativa di rango superiore
- I contratti integrativi stipulati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 devono essere conformi ai suoi principi; anche i testi anteriori al 2009 vanno interpretati alla luce della originaria disciplina collettiva che già richiedeva collegamento a risultati e apporto individuale
- Per l'azienda: conservare documentazione degli obiettivi assegnati, degli atti di attribuzione degli incarichi, delle valutazioni e delle verifiche periodiche riduce il rischio di contenziosi; per il lavoratore: la pretesa di pagamenti automatici viene generalmente respinta se manca la prova dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi o della procedura di valutazione
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