Cassazione Civile, Sentenza n. 12321/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato a Maria Pia Valente in seguito a nota di contestazione del 31/05/2017 fondata su una sentenza penale del 31/03/2017 per tentata truffa a danno di una cliente anziana. La ricorrente deduceva, tra le altre censure, violazione del principio ne bis in idem per una precedente sanzione del 2013, errata utilizzazione della sentenza penale nel processo disciplinare, violazione dell'onere e della valutazione della prova, violazione del principio di immediatezza e di immutabilità della contestazione disciplinare, nonché mancata affissione del codice disciplinare e improporzionalità della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto legittimo il licenziamento. I motivi di rigetto principali sono: (i) la seconda contestazione disciplinare riguardava fatti nuovi e non gli stessi fatti già sanzionati nel 2013, per cui non è applicabile il divieto di duplice esercizio del potere disciplinare (ne bis in idem/consunzione); (ii) il giudice civile può assumere la sentenza penale come fonte di convincimento e, ove ritenga sufficiente il contenuto della sentenza, non è obbligato ad acquisire gli atti penali; (iii) l'attesa dell'esito degli accertamenti penali non viola il principio di immediatezza della contestazione disciplinare quando ciò sia necessario per accertare fatti rilevanti penalmente; (iv) la qualificazione giuridica dei fatti e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione ove congruenti tra primo e secondo grado; (v) la mancata affissione del codice disciplinare è irrilevante quando sono in causa violazioni di norme di legge o doveri fondamentali del lavoratore tali da giustificare il licenziamento per giusta causa. Spese di giudizio a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 90 cod. pen.
Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem/consunzione: la Corte osserva che il divieto di doppia punizione opera per gli stessi fatti, ma non impedisce sanzioni per fatti diversi o nuovi prodromici.
art. 39 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 90 c.p. per la nozione di ne bis in idem nel contesto disciplinare; la Corte valuta che non sia stato violato poiché la seconda contestazione riguardava elementi nuovi.
art. 5 l. n. 604/1966
Norma sull'onere della prova nel licenziamento; la Cassazione rileva che le doglianze sulla valutazione delle prove sono, in larga misura, sindacabili solo nel merito e non in cassazione.
art. 27, comma 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente (diritto alla presunzione di non colpevolezza/garanzie penali); la Corte conferma che la sentenza penale, anche se impugnata, costituisce fonte di prova per il giudice civile/disciplinare.
art. 7 l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Norma sul principio di immediatezza e sull'immodificabilità della contestazione disciplinare: la Corte afferma che la tempestività è giudizio di merito e che l'attesa dei risultati penali può giustificare un ritardo nella contestazione.
art. 2119 c.c.
Richiamato come parametro di giustificazione del recesso per giusta causa: la Corte osserva che la nozione è di natura legale e non limitata all'elenco contrattuale.
art. 115 c.p.c.
Principio della relevatio ab onere probandi per fatti non contestati: la Corte ricorda che la valutazione della non contestazione dei fatti spetta al giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte precisa che la modifica della qualificazione giuridica dei fatti rientra nella potestas decidendi del giudice e non costituisce necessariamente vizio di ultra o extra petita.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato per il principio che, nelle 'doppie conformi' (prime due decisioni concordi), il sindacato in cassazione è fortemente limitato su questioni di merito come la tempestività della contestazione.
art. 360 c.p.c.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte rileva che molti motivi sono inammissibili perché formulati in modo vago o conflittuale rispetto alle tipologie previste dall'art. 360.
art. 54 CCNL Poste (lett. d, k, j, n)
Riferimento alle sanzioni previste dal contratto collettivo; la Corte sottolinea che l'elencazione contrattuale è esemplificativa e non esclude la valutazione giudiziale della gravità della condotta.
D.M. 14 agosto 1943, art. 1
Citato dalla ricorrente in relazione al riconoscimento di qualifica: la Corte non ritiene la norma decisiva per i profili di merito della contestazione disciplinare.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13
Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte dichiara l'obbligo eventuale di versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il giudice civile/disciplinare può utilizzare la sentenza penale (anche se impugnata) come fonte di prova e, se ritiene sufficienti le risultanze della sentenza stessa, non è obbligato ad acquisire integralmente gli atti penali.
- Il divieto di 'ne bis in idem' o di consunzione opera solo quando il secondo esercizio del potere disciplinare riguardi gli stessi fatti materialmente considerati; se la seconda contestazione riguarda fatti nuovi o elementi ulteriori è possibile procedere a nuova contestazione disciplinare.
- L'attesa da parte del datore di lavoro dell'esito degli accertamenti penali non necessariamente viola il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, soprattutto quando i fatti hanno rilievo penale e la tempistica è giustificata dalla necessità di accertamento.
- La valutazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della tempestività o dell'immodificabilità della contestazione e della proporzionalità della sanzione sono, in larga misura, accertamenti di merito riservati ai giudici di merito; la Cassazione sindaca limitatamente ai vizi di legge e di legittimità formale.
- L'affissione del codice disciplinare non è sempre condizione di validità del licenziamento: quando la condotta del lavoratore integri violazioni di norme di legge o doveri fondamentali tali da ledere il rapporto fiduciario, il mancato preavviso/affissione può risultare irrilevante.
- Nelle "doppie conformi" (primo e secondo grado concordi) il sindacato di legittimità è fortemente limitato: le questioni di merito riordinate in entrambi i gradi risultano precluse alla revisione piena in Cassazione.
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