Cassazione Penale, Sentenza n. 15254/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imbò impugna la conferma di condanna per lesioni, deducendo: 1) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni contenute nella querela della persona offesa e travisamento della prova, poiché la querela descriveva un "calcio diretto al viso" mentre in sede di deposizione il Peluso avrebbe detto che il calcio lo ha solo sfiorato; 2) vizio di motivazione circa la compatibilità delle lesioni accertate (trauma contusivo emivolto destro con abrasione) con la condotta ascritta all'imputato, sostenendo che le lesioni non sarebbero riconducibili a un "colpo solo" che avrebbe solo sfiorato la vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di illustrare come l'eliminazione dell'elemento probatorio contestato inciderebbe sulla "prova di resistenza" (quindi il motivo è aspecifico e inammissibile). Ha inoltre rilevato la mancata allegazione integrale/trascrizione degli atti (autosufficienza del ricorso) con riferimento alla querela. Sostanzialmente la Corte ha confermato che la motivazione dei giudici di merito ha dato valore decisivo alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa e alla testimonianza oculare della figlia (Peluso Virma), nonché al referto medico del pronto soccorso come riscontro obiettivo. Le censure sulla valutazione della compatibilità delle lesioni sono state ritenute questioni di fatto, non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.600,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità evidente del ricorso.
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come modificato dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
Richiamato nel contesto dell'onere di indicazione e allegazione degli atti che si censurano; la Corte conferma che il ricorrente deve dettagliare e allegare gli atti necessari a rendere il ricorso autosufficiente.
artt. 61, n. 5; 582; 585; in relazione agli artt. 576, n. 1) e 61, n. 2) c.p.
Riferimento alle norme penali relative ai fatti per cui l'imputato era stato condannato in sede di merito; la Cassazione non ha riesaminato nel merito la qualificazione penale, limitandosi a valutare l'ammissibilità del ricorso e i profili processuali sollevati.
Massime di principio
- Quando si censura in Cassazione l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorrente deve dimostrare specificamente come l'espunzione di quell'elemento inciderebbe sulla "prova di resistenza": senza questa dimostrazione il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e le trascrizioni che si assumente travisati o fondamentali per la doglianza devono essere indicati e allegati/trascritti; la mancata allegazione può determinare l'inammissibilità.
- La Corte di legittimità non riesamina valutazioni di fatto e di credibilità delle fonti: contestazioni che si riducono a una diversa lettura o rivalutazione del compendio probatorio sono improprie in sede di cassazione.
- Un certificato medico rilasciato dopo l'evento e frutto di accertamento diretto costituisce un riscontro importante e legittimo delle dichiarazioni della persona offesa e può rafforzare il convincimento del giudice di merito.
- Le spese e sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili (es. art. 616 c.p.p.) possono essere liquidate anche con condanna alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese sostenute dalla parte resistente.
Testo integrale
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