Cassazione Penale, Sentenza n. 34709/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato in parte la decisione di primo grado: contestano (con 7 motivi) violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e condanna (sostengono che la ricostruzione del gravame riguarda un fatto diverso da quello contestato), valutazione irregolare e frazionata delle dichiarazioni della persona offesa (Giraudo), insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, mancata motivazione rafforzata nonostante il ribaltamento dell'assoluzione in appello, contraddittorietà e illogicità nella ricostruzione delle ragioni dell'incontro fra le parti, vizi relativi alla conferma della condanna per lesioni aggravate e carenze nella motivazione del trattamento sanzionatorio (la determinazione delle pene e il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati o inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto che: non sussista violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza perché l'imputazione, letta nella sua interezza, conteneva gli elementi essenziali del reato ritenuto in sentenza; la valutazione "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa sia consentita e, nel caso concreto, fondata; la valutazione della credibilità testimoniale e la scelta del giudice del merito non sono sindacabili in cassazione salvo palese contraddittorietà o congetture non verificabili; la Corte d'appello ha fornito motivazione rafforzata adeguata; la conferma della condanna per lesioni aggravate e la determinazione delle pene rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e risultano sufficientemente motivate. Conseguentemente è stata confermata, nel merito, la sentenza di appello che aveva dichiarato la responsabilità penale di Renato Kola per tentato omicidio (pena complessiva di 5 anni e 4 mesi) e la condanna di entrambi per lesioni con la pena rideterminata per Angjelin Kola in 1 anno e 6 mesi.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c), e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, motivazione, ecc.). La Corte ha applicato tali criteri per esaminare i vari motivi, ricordando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito.
art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Disciplina la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e la possibile valutazione frazionata delle stesse. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione parziale della credibilità di Giraudo purché non comprometta l'intera plausibilità del racconto.
art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.
Norme procedurali sulla rinnovazione istruttoria e limiti della decisione d'appello. La Corte ha verificato che la rinnovazione istruttoria disposta fosse stata svolta regolarmente e che la Corte d'appello non abbia ecceduto i limiti del potere di gravame.
art. 533 cod. proc. pen., comma 1
Imposta l'obbligo di motivazione del giudice di secondo grado in caso di riforma. La Corte ha ritenuto che la motivazione rafforzata richiesta fosse stata fornita in maniera adeguata.
Norma sul giudizio di revisione o su modalità di impugnazione (citata in relazione ai limiti dell'imputazione). La Corte ha interpretato che non si sia verificata una mutazione sostanziale dell'addebito.
Criteri per la determinazione della pena e per la personalizzazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e l'adeguata motivazione a supporto della scelta.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza è preservato se l'imputazione, letta nella sua interezza, contiene gli elementi essenziali del reato: non è sufficiente una diversa interpretazione dei fatti per affermare mutazione sostanziale.
- La valutazione "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa è consentita: dichiarazioni ritenute inattendibili in parte non annullano automaticamente la credibilità delle parti coerenti del racconto, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
- La Corte d'appello può rinnovare l'istruttoria e rivalutare le prove; le scelte probatorie e di credibilità del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo per vizi di diritto, manifesta illogicità o contraddizione, non per un diverso apprezzamento dei fatti.
- Il giudizio di legittimità non è luogo per una nuova valutazione del merito o per proporre letture alternative delle prove: le censure che si limitano a richiedere diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri degli artt. 132-133 c.p.: la cassazione interviene solo in caso di palese arbitrio o mancanza di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34627/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34628/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34629/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34630/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34631/2024 del 13/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →