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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34709/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato in parte la decisione di primo grado: contestano (con 7 motivi) violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e condanna (sostengono che la ricostruzione del gravame riguarda un fatto diverso da quello contestato), valutazione irregolare e frazionata delle dichiarazioni della persona offesa (Giraudo), insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, mancata motivazione rafforzata nonostante il ribaltamento dell'assoluzione in appello, contraddittorietà e illogicità nella ricostruzione delle ragioni dell'incontro fra le parti, vizi relativi alla conferma della condanna per lesioni aggravate e carenze nella motivazione del trattamento sanzionatorio (la determinazione delle pene e il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati o inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto che: non sussista violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza perché l'imputazione, letta nella sua interezza, conteneva gli elementi essenziali del reato ritenuto in sentenza; la valutazione "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa sia consentita e, nel caso concreto, fondata; la valutazione della credibilità testimoniale e la scelta del giudice del merito non sono sindacabili in cassazione salvo palese contraddittorietà o congetture non verificabili; la Corte d'appello ha fornito motivazione rafforzata adeguata; la conferma della condanna per lesioni aggravate e la determinazione delle pene rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e risultano sufficientemente motivate. Conseguentemente è stata confermata, nel merito, la sentenza di appello che aveva dichiarato la responsabilità penale di Renato Kola per tentato omicidio (pena complessiva di 5 anni e 4 mesi) e la condanna di entrambi per lesioni con la pena rideterminata per Angjelin Kola in 1 anno e 6 mesi.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c), e)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, motivazione, ecc.). La Corte ha applicato tali criteri per esaminare i vari motivi, ricordando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4

    Disciplina la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e la possibile valutazione frazionata delle stesse. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione parziale della credibilità di Giraudo purché non comprometta l'intera plausibilità del racconto.

  • art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.

    Norme procedurali sulla rinnovazione istruttoria e limiti della decisione d'appello. La Corte ha verificato che la rinnovazione istruttoria disposta fosse stata svolta regolarmente e che la Corte d'appello non abbia ecceduto i limiti del potere di gravame.

  • art. 533 cod. proc. pen., comma 1

    Imposta l'obbligo di motivazione del giudice di secondo grado in caso di riforma. La Corte ha ritenuto che la motivazione rafforzata richiesta fosse stata fornita in maniera adeguata.

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di revisione o su modalità di impugnazione (citata in relazione ai limiti dell'imputazione). La Corte ha interpretato che non si sia verificata una mutazione sostanziale dell'addebito.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la personalizzazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e l'adeguata motivazione a supporto della scelta.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza è preservato se l'imputazione, letta nella sua interezza, contiene gli elementi essenziali del reato: non è sufficiente una diversa interpretazione dei fatti per affermare mutazione sostanziale.
  • La valutazione "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa è consentita: dichiarazioni ritenute inattendibili in parte non annullano automaticamente la credibilità delle parti coerenti del racconto, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
  • La Corte d'appello può rinnovare l'istruttoria e rivalutare le prove; le scelte probatorie e di credibilità del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo per vizi di diritto, manifesta illogicità o contraddizione, non per un diverso apprezzamento dei fatti.
  • Il giudizio di legittimità non è luogo per una nuova valutazione del merito o per proporre letture alternative delle prove: le censure che si limitano a richiedere diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri degli artt. 132-133 c.p.: la cassazione interviene solo in caso di palese arbitrio o mancanza di motivazione.

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