Cassazione Civile, Ordinanza n. 23632/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva INPS relativa ai redditi prodotti nell'anno 2008 e dovuti alla gestione separata. Il contribuente aveva eccepito in primo grado, e poi in appello, la prescrizione del credito contributivo, sostenendo che l'obbligo di versamento fosse scaduto il 16 giugno 2009 e che l'atto indicato come interruttivo della prescrizione, un avviso bonario riferito al 2008, fosse stato notificato solo il 27 luglio 2014, quando il termine quinquennale era già decorso. La Corte d'appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto dovuti i contributi senza però esaminare specificamente l'eccezione di prescrizione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che il vizio di omessa pronuncia era stato specificamente dedotto dal ricorrente, e che dagli atti risultava effettivamente non esaminata la tempestiva eccezione di prescrizione proposta fin dal primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale invocato per denunciare l'omessa pronuncia del giudice di merito
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione integra omessa pronuncia
è richiamato per la trattazione camerale con proposta e decreto comunicati alle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è ammissibile se il ricorrente individua specificamente il fatto processuale e spiega quale decisione avrebbe dovuto essere resa sul punto omesso.
- Quando viene denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa, ma non è tenuta a ricercare autonomamente i documenti rilevanti: resta necessario un puntuale onere di allegazione del ricorrente.
- Il giudice di merito viola l'art. 112 c.p.c. se omette di esaminare un'eccezione ritualmente proposta e riproposta, limitandosi a una statuizione generica sul merito senza affrontare il profilo eccepito.
- In presenza di omessa pronuncia su una eccezione potenzialmente decisiva, la sentenza deve essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito riesamini il punto trascurato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23594/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23595/2021 del 31/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →