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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50704/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che ha rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto due censure: 1) violazione e falsa applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di estorsione (si censura che non sarebbe provata la coscienza e volontà del Vinciguerra di partecipare all'accordo estorsivo e che la prova non potrebbe fondarsi sul rapporto di affinità con il suocero Mannarà); 2) violazione della legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all'applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (si contesta l'applicazione della "doppia presunzione" di pericolo di reiterazione e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere senza idonea valutazione della personalità dell'indagato e senza considerare la possibilità degli arresti domiciliari con misure di controllo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure manifestamente infondate: il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti e la motivazione del Tribunale del riesame non è né manifestamente illogica né contraddittoria, essendo emergente la piena plausibilità che il ricorrente, osservato mentre riscuoteva rate estorsive per conto del suocero, fosse consapevole dell'illiceità della condotta. Sul secondo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, perché non ha contestato specificamente l'applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; il Tribunale aveva correttamente ritenuto applicabile la presunzione rafforzata (per la sussistenza delle esigenze cautelari e per l'adeguatezza della sola custodia carceraria) vista l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e i contatti del Mannarà con ambienti mafiosi, oltre alla gravità e modalità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato, richiamata nel titolo genetico per indicare la partecipazione di più soggetti all'illecito

  • art. 110 c.p.

    Disposizione sul concorso nel reato, usata per inquadrare la condotta partecipativa del ricorrente con il Mannarà

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina l'estorsione; la contestazione precisa il tipo di condotta estorsiva e il relativo dolo rilevante ai fini cautelari

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante per il ricorso al metodo mafioso; la sua applicazione ha determinato l'attivazione della presunzione rafforzata di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., giustificando così la misura carceraria

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dal difensore in rapporto alla motivazione cautelare; la Corte ha valutato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 273 c.p.p.

    Norma procedurale menzionata tra gli artt. cui il ricorrente si riferiva per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure di fatto inammissibili

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Previsione sulle esigenze cautelari richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il reclamo non si confronti specificamente con la disciplina applicata

  • art. 275, comma 3 e 3-bis c.p.p.

    Stabilisce la doppia presunzione (pericolo di reiterazione e idoneità della custodia carceraria) in presenza di determinate aggravanti; applicata dal Tribunale in relazione all'art. 416-bis.1

  • art. 275-bis c.p.p.

    Norma sulle misure alternative di controllo (es. controlli tecnici) evocata dal difensore a favore degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente la loro inidoneità nel caso concreto

  • art. 292 c.p.p.

    Norma relativa agli elementi da considerare per le esigenze cautelari, richiamata in tema di adeguatezza della misura

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente, applicata dalla Corte in caso di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'equo aumento da versare alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro misure cautelari è ammissibile per l'insussistenza di gravi indizi solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa la semplice riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito
  • La presenza di elementi che configurano l'aggravante connessa al "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) può attivare la presunzione rafforzata dell'art. 275, comma 3, c.p.p., rendendo più difficile ottenere misure meno afflittive come gli arresti domiciliari
  • Per superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., è necessario fornire elementi specifici, concreti e significativi che contrastino la valutazione del giudice (es. prova puntuale di un serio e attuale legame con il territorio, solide garanzie di non reiterazione), non meri richiamo a precedenti lievi o a rapporti familiari
  • Nell'impugnazione è rilevante confrontarsi esplicitamente con le norme applicate dal giudice (indicare perché l'articolo X è stato applicato erroneamente); censure generiche o aspecifiche sul profilo cautelare rischiano l'inammissibilità
  • La mera affinità familiare con l'autore principale dell'illecito, se connessa a ripetute condotte osservate (es. riscossione sistematica di rate), non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assenza di consapevolezza: il contesto e il comportamento concreto sono rilevanti ai fini della valutazione del dolo

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