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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35517/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di tre imputati per il furto di una bicicletta elettrica, ritenendo che agissero in concorso e che uno di essi svolgesse il ruolo di palo mentre gli altri si impossessavano del mezzo dopo avere rotto la catena antifurto. Avverso tale decisione ha ricorso per cassazione il difensore di uno degli imputati, deducendo: 1) nullità per violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione della compartecipazione e la valutazione delle prove; 2) nullità per violazione dell'art. 62-bis c.p., censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) nullità per violazione dell'art. 61 n. 5 c.p., contestando l'aggravante, ma tale profilo non risultava dedotto in appello. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo era manifestamente infondato, il secondo infondato e il terzo non proponibile in cassazione in quanto nuovo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla valutazione della prova, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente sulla base delle dichiarazioni dei carabinieri, del riconoscimento della bicicletta da parte del proprietario e delle ammissioni dei coimputati. Ha ritenuto infondato anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. l'incensuratezza non basta da sola e che il giudice può valorizzare le modalità della condotta e l'indifferenza all'intimazione di fermarsi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sull'aggravante non era stata dedotta in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per la contestazione del furto commesso in cooperazione tra più soggetti

  • art. 624 c.p.

    base incriminatrice del furto, contestato per l'impossessamento della bicicletta elettrica

  • art. 625 nn. 2, 4 e 5 c.p.

    aggravanti del furto contestate e ritenute sussistenti nella decisione di merito

  • art. 192 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per censurare la valutazione e l'apprezzamento delle prove

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    richiamato come parametro del ricorso per violazione di legge

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    richiamato come parametro del ricorso per vizio di motivazione

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che l'incensuratezza non è sufficiente da sola alla concessione

  • art. 61 n. 5 c.p.

    aggravante contestata con il terzo motivo; il ricorso sul punto è inammissibile perché la questione non era stata devoluta in appello

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limiti a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta sulla responsabilità dell'imputato.
  • La valutazione della compartecipazione nel furto può essere desunta da elementi convergenti quali l'osservazione diretta dei presenti durante l'azione, il ruolo svolto da ciascuno, il riconoscimento del bene sottratto e le ammissioni dei correi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi negativi della condotta; dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta a fondare la concessione del beneficio.
  • In cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello, salvo i casi in cui la materia sia comunque devoluta al giudice di legittimità nei limiti consentiti dalla legge.
  • L'omesso esercizio del potere-dovere del giudice di appello di riconoscere d'ufficio attenuanti o benefici di legge non può essere censurato in cassazione se la parte non abbia previamente sollecitato la questione nei motivi o nelle conclusioni di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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