Cassazione Penale, Sentenza n. 30109/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Modena che, in sede cautelare ex art. 309 c.p.p., aveva annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del presunto profitto del reato (pari a € 13.818.385,58) relativo agli anni d'imposta 2016-2019 e l'illecito amministrativo ex art. 25‑quinquiesdecies d.lgs. 231/2001. Il Procuratore ha dedotto (i) violazione di legge e confusione dogmatica tra sequestro finalizzato alla confisca e sequestro impeditivo, contestando la valutazione del periculum in mora operata dal Tribunale; (ii) vizio di motivazione e illogicità nella esclusione del pericolo di dispersione, ritenendo inconferenti gli elementi valorizzati (procedura di composizione della crisi, relazioni dell'esperto, dati patrimoniali) e lamentando carenza motivazionale rispetto alla posizione personale di Ricci.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il gravame in Cassazione avverso ordinanze di riesame sia proponibile solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e che le censure proposte erano, di fatto, di natura motivazionale (manifesta illogicità o mera non condivisione della valutazione del giudice del riesame) e quindi non sindacabili col mezzo dedotto, salvo che sussista omissione assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente. La Corte ha altresì valutato che l'ordinanza impugnata aveva fornito una motivazione articolata, richiamando elementi quali l'ammissione a procedura di composizione della crisi con autorizzazione alla continuità aziendale, le valutazioni del giudice civile e dell'esperto fallimentare, e l'assenza di episodi di dispersione patrimoniale, ed ha concluso che tali valutazioni non costituivano motivazione apparente.
Norme richiamate
Regolamenta l'intervento del Tribunale in funzione cautelare; qui richiamato come base per il riesame del provvedimento di sequestro
Distinzione tra sequestro impeditivo (comma 1) e sequestro finalizzato alla confisca (comma 2); la valutazione del periculum in mora per il sequestro finalizzato alla confisca richiede motivazione sulle ragioni per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, alienato o deteriorato nelle more del giudizio
Consente il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame solo per violazione di legge; la giurisprudenza ha identificato come tali omissione assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente
art. 12‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norme relative alla confisca per profitto di reato in materia tributaria; richiamata in rapporto al sequestro finalizzato alla confisca del profitto
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Individua i reati tributari rilevanti ai fini di confisca e sequestro del profitto
legge n. 231/2001 artt. 19 e 53
Richiamate in relazione alla responsabilità amministrativa della società e alle conseguenti misure cautelari
art. 25‑quinquiesdecies d.lgs. 231/2001
Norma che disciplina l'illecito amministrativo contestato alla società (modello 231)
Sezioni Unite, "Ellade"
S.U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca deve motivatamente indicare, oltre al fumus commissi delicti, le ragioni per cui è necessario anticipare gli effetti della confisca (periculum in mora) e specificare in che modo il bene potrebbe essere disperso, modificato, alienato o deteriorato nel corso del processo
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per cassazione relativo alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione; tuttavia tale rimedio è diverso dal gravame previsto per le ordinanze di riesame (art. 325 c.p.p.)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame su sequestri preventivi è ammissibile principalmente per violazione di legge (es. omissione assoluta della motivazione o motivazione meramente apparente); le contestazioni che riguardano la valutazione di merito o la presunta illogicità della motivazione sono spesso inammissibili con questo mezzo e vanno proposte con i rimedi ordinari (art. 606 c.p.p.).
- Per il sequestro finalizzato alla confisca il giudice deve motivare specificamente il periculum in mora nella sua accezione collegata alla finalità confiscatoria: cioè spiegare per quali ragioni i beni potrebbero subire dispersione, alienazione, deterioramento o trasformazione tale da rendere inefficace la futura confisca.
- Elementi quali l'ammissione a procedure di composizione della crisi, l'autorizzazione alla continuità aziendale, le relazioni di esperti e l'assenza di episodi di sottrazione patrimoniale possono legittimamente essere valorizzati per escludere il periculum in mora; l'opposto giudizio obbliga a portare elementi concreti e specifici che dimostrino il rischio di dispersione.
- È cruciale nell'istruttoria preventiva produrre prove concrete del rischio di dissipo: atti di trasferimento patrimoniale, segnalazioni bancarie, movimenti anomali, atti di disposizione patrimoniale recenti o condotte distrattive; la mera gravità dell'importo del profitto illecito non sostituisce la dimostrazione del rischio di dispersione.
- Nelle impugnazioni, distinguere chiaramente censure di diritto (violazione di norme, omissione di motivazione, vizi formali) da contestazioni di merito (valutazione delle fonti e dei fatti): le prime sono idonee per il rimedio in Cassazione contro ordinanze di riesame, le seconde no.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30098/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30099/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30100/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30103/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30104/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30105/2025 del 02/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →