Cassazione Civile, Ordinanza n. 31671/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (postale)
La controversia
La controversia nasce dall'incasso, presso uno sportello postale, di un assegno bancario di traenza non trasferibile emesso da una società assicuratrice in favore di un avvocato per la definizione di un sinistro, ma riscosso abusivamente da ignoti. La Corte d'appello aveva ritenuto esclusiva responsabile la società postale, per avere consentito l'operazione senza la diligenza professionale richiesta, valorizzando che il presentatore si era limitato a esibire un codice fiscale ed era persona sconosciuta alla società, avendo aperto un libretto postale al portatore proprio per l'incasso. Aveva invece escluso il concorso di colpa dell'emittente ai sensi dell'art. 1227 c.c., ritenendo non rilevante la modalità di spedizione del titolo al beneficiario. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del R.D. 1736/1933, degli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c., dell'art. 1992 c.c. e della L. 445/2000, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la responsabilità fosse stata oggettivizzata e che la Corte territoriale avesse trascurato fatti rilevanti; con il secondo denunciava violazione dell'art. 83 del D.P.R. 156/1973, del D.M. 26 febbraio 2004 e dell'art. 1227, comma 1, c.c. nonché dell'art. 43 L.A., contestando il mancato riconoscimento del concorso causale della spedizione per posta ordinaria del titolo, modalità che aveva esposto volontariamente il mittente al rischio di sottrazione e indebita riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo diretto in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e comunque carente nella specifica indicazione dei fatti storici asseritamente omessi. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9769/2020 secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se non trasferibile, integra una condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e costituisce antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con l'eventuale colpa del soggetto che lo incassa. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando tale criterio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
richiamato quale disposizione sulla circolazione e pagamento degli assegni; la Corte lo menziona nel contesto della censura del ricorrente e del principio sul concorso di colpa del mittente nella spedizione dell'assegno
invocato dal ricorrente per contestare l'impostazione in termini di responsabilità contrattuale; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, limitandosi a dichiarare inammissibile il primo motivo
richiamato per affermare la diligenza professionale esigibile nell'operazione di pagamento/negoziazione del titolo
citato nel primo motivo del ricorso, senza specifica elaborazione autonoma da parte della Corte
L. 445/2000
citata nel primo motivo, senza una specifica interpretazione nel corpo della decisione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla spedizione postale e alle modalità di consegna del titolo
D.M. 26 febbraio 2004
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla carta della qualità del servizio pubblico postale e al rischio connesso alla spedizione ordinaria
la Corte lo applica nel senso che la spedizione per posta ordinaria dell'assegno può integrare concorso colposo del mittente, concorrendo causalmente con l'eventuale colpa del negoziatore
art. 43 L.A.
richiamato nel contesto dell'assegno non trasferibile e del relativo regime di responsabilità
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ne fa applicazione nel dichiarare inammissibile il primo motivo e scrutinare il secondo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile, così come è inammissibile il motivo che non individui specificamente i fatti storici omessi, la loro discussione tra le parti e la loro decisività.
- Ai fini dell'assegno non trasferibile, la spedizione del titolo per posta ordinaria da parte del mittente può integrare concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello ordinariamente consentito e costituisce antecedente causale dell'evento dannoso.
- La responsabilità del soggetto che negozia o incassa il titolo resta valutata in relazione alla diligenza professionale richiesta, ma tale responsabilità non esclude, di per sé, il concorso causale della condotta del mittente che abbia scelto modalità di trasmissione non prudenti.
- Ai fini della prova dell'identità del presentatore dell'assegno, documenti privi di elementi identificativi forti, come il solo codice fiscale, non sono equiparabili a documenti muniti di fotografia o di altri elementi idonei all'identificazione; tuttavia, in questa decisione tale profilo serve solo a delimitare il diverso tema del concorso colposo del mittente.
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