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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31825/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.). Due motivi: 1) mancato accertamento dei poteri di rappresentanza sostanziale di UAB Rasvytas (società lituana) e quindi della legittimazione a proporre querela; si censura la valutazione della Corte di appello come inadeguata e confusa con questioni di formalità ex art. 337 c.p.p.; 2) mancata traduzione, ai sensi dell'art. 242 c.p.p., della visura camerale in lingua lituana, documento che la difesa riteneva indispensabile per verificare la procedibilità del reato a querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito circa la qualificazione del fatto come truffa contrattuale aggravata dalla minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) in ragione dell'utilizzo della rete e della distanza tra vittima e agente. Ha inoltre ritenuto sufficiente la prova della qualità di legale rappresentante (dalla visura e dalla dichiarazione resa in dibattimento) e ha escluso la necessità della traduzione ai sensi dell'art. 242 c.p.p. poiché non indispensabile per la comprensione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Riconosciuta l'integrazione della truffa contrattuale quando si pone in vendita un bene online e non si procede alla consegna dopo il pagamento; il caso rientra nella nozione di truffa contrattuale accertata dai giudici di merito.

  • art. 61, n. 5, cod. pen.

    Applicata l'aggravante della minorata difesa quando l'autore trae vantaggio dall'uso della rete e dalla distanza che impedisce verifiche efficaci da parte della vittima; non è richiesta una formula espressa della contestazione se l'aggravante è adeguatamente descritta "in fatto".

  • art. 242 cod. proc. pen.

    La traduzione di un atto in lingua straniera è dovuta solo se essenziale per la comprensione del documento ai fini probatori; se il contenuto non assume rilievo decisivo o è confermato da altri elementi probatori, la traduzione non è necessaria.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Riferita dalla Corte di appello in termini di formalità della querela; la Cassazione osserva che questioni di formalità non esauriscono l'accertamento dei poteri sostanziali di rappresentanza secondo il diritto straniero.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata con liquidazione della somma per la Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzata per il riassunto dei motivi di impugnazione nella forma prevista per il ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La qualifica della truffa contrattuale per vendite online senza consegna è consolidata: la mera pubblicazione e la percezione del pagamento, seguite dalla mancata consegna, configurano truffa quando l'agente aveva l'intento di procurarsi un profitto ingiusto.
  • L'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5) si applica quando l'uso della rete e la distanza creano un concreto vantaggio per l'autore (schermatura dell'identità, impossibilità di verifiche preventive da parte dell'acquirente).
  • Per la legittimazione a proporre querela di una società straniera, i giudici possono valorizzare sia i documenti stranieri sia le dichiarazioni rese in dibattimento; la traduzione formale è richiesta solo se il documento assume rilievo decisivo e la sua comprensione è indispensabile.
  • Non è necessaria l'indicazione testuale della norma aggravante nella contestazione, purché la fattispecie e gli elementi costitutivi dell'aggravante siano chiaramente esposti "in fatto"; ciò assicura il principio di correlazione tra accusa e decisione.
  • In Cassazione i motivi generici, manifestamente infondati o meramente formali sono dichiarati inammissibili: la Corte non riforma valutazioni di fatto correttamente motivate dai giudici di merito.
  • Chi propone ricorso temerario o palesemente infondato rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria; è quindi importante selezionare e motivare con precisione i profili impugnati.

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